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Sentenza

Sentenza n. 1736/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza alla sentenza n. 529/2023 del 27.06.2023, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202501857

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva ordinato al Ministero il pagamento di euro 500,00 annui, a titolo di bonus Carta del Docente, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto anche la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito sostenendo che il titolo giudiziale non prevedesse il pagamento degli interessi legali. In udienza la ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa agli interessi. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'Amministrazione il 28 giugno 2023 e la notificazione del ricorso in ottemperanza il 13 ottobre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia parziale alla domanda relativa agli interessi legali e, per il resto, ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo giudiziale mediante il pagamento delle somme riconosciute, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di intervenire, su istanza della ricorrente, qualora l'Amministrazione non adempia entro il termine assegnato; il Commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un Commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Subordina la proponibilità delle azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del bonus Carta del Docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    È richiamato, in via analogica, per escludere un compenso ulteriore al Commissario ad acta in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato e sono stati adempiuti gli ulteriori presupposti previsti dalla legge, compresa la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Accertata la mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato, il giudice dell'ottemperanza ordina all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e può nominare sin dall'origine un Commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell'interessato in caso di persistente inerzia.
  • Il Commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione obbligata, con facoltà di delega, e deve adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato entro il termine assegnato dal giudice.
  • Quando il titolo giudiziale non riconosce interessi legali e la parte rinuncia alla relativa domanda nel giudizio di ottemperanza, il giudice prende atto della rinuncia e limita l'ordine esecutivo alle somme espressamente indicate nel titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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