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Sentenza

Sentenza del 26/02/2020 n. 110 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sull'imposta unica applicabile agli operatori che gestiscono scommesse all'interno di uno Stato membro. Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione dei servizi - Articolo 56 TFUE - Giochi d'azzardo - Fiscalità - Principio di non discriminazione - Imposta unica sulle scommesse.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sull'obbligo di pagamento, in Italia, dell'imposta unica sulle scommesse: l'ADM ha notificato un avviso di accertamento al CTD (X***) e, in subordine, in solido al mandante operatore stabilito in un altro Stato membro (Y*** Malta) per scommesse raccolte in Italia (anno d'imposta 2011). I ricorrenti sostenevano che la normativa nazionale che assoggetta a tale imposta i CTD e, eventualmente, gli operatori esteri costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi (artt. 52, 56, 57 TFUE) e viola i principi di parità di trattamento e non discriminazione.

La decisione

La Corte di giustizia ha ritenuto che l'articolo 56 TFUE non osti ad una normativa nazionale che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti nello Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori mandanti stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della loro sede e dall'assenza di concessione. La Corte ha valutato che la normativa italiana si applica indifferentemente agli operatori in funzione della raccolta effettuata sul territorio italiano, senza discriminazione in ragione dello Stato di stabilimento; ha inoltre affermato che gli Stati membri conservano margine di autonomia fiscale (e non sono obbligati a eliminare doppie imposizioni). La terza questione (riguardante la maggiorazione basata su un imponibile forfettario introdotta nel 2014) è stata dichiarata irricevibile perché non pertinente al periodo oggetto del contenzioso (2011).

Norme richiamate

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) - Articolo 56

    Non impedisce a uno Stato membro di assoggettare ad imposta i CTD stabiliti nel suo territorio e, in solido, gli operatori mandanti stabiliti in altro Stato membro, purché la normativa non sia discriminatoria e sia applicata in funzione della raccolta effettuata nel territorio.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) - Articoli 52 e 57

    Rilevanti per la libertà di stabilimento e prestazione di servizi nel settore dei giochi d'azzardo; la Corte richiama il quadro giuridico di riferimento ma conferma che limitazioni devono essere giustificate e non discriminatorie.

  • Decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504

    Art. 1 e Art. 3 (soggetti passivi)

    Definisce l'imposta unica sulle scommesse e individua come soggetti passivi "coloro i quali gestiscono ... le scommesse", base normativa oggetto dell'accertamento impugnato.

  • Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011)

    Art. 1, comma 66, lett. a) e b)

    Estende l'obbligo d'imposta a chiunque gestisca scommesse anche in assenza o inefficacia di concessione e stabilisce la solidarietà dell'obbligazione fiscale tra intermediario (CTD) e operatore mandante.

  • Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, n. 111

    Prevede l'onere del concessionario al pagamento dell'imposta unica, confermando che soggetti titolari di concessione sono anch'essi gravati dall'imposta.

  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)

    Art. 1, comma 644, lett. g)

    Introduce un criterio forfettario per l'imponibile (triplo della media della raccolta provinciale) ma la sua applicazione è stata ritenuta non pertinente al caso controvertito (periodo 2011).

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia (principali precedenti citati)

    Esempi: Gambelli (C-243/01), Placanica (C-338/04 ecc.), Lindman (C-42/02), Blanco e Fabretti (C-344/13 e C-367/13), Stanley International Betting e Y*** Malta (C-375/17)

    Confermata la competenza della Corte su giochi d'azzardo come servizi; riconosciuta la possibilità per gli Stati di usare il sistema delle concessioni come strumento di controllo; principi di non discriminazione e libertà di prestazione della cui portata la Corte tiene conto nell'analisi delle restrizioni.

Massime di principio

  • Un Stato membro può tassare l'attività di raccolta di scommesse effettuata sul suo territorio indipendentemente dalla sede dell'operatore che riceve le puntate.
  • L'applicazione dell'imposta non costituisce violazione dell'art. 56 TFUE se il regime è neutrale rispetto al luogo di stabilimento e non introduce discriminazioni tra operatori nazionali ed esteri.
  • Gli intermediari nazionali (CTD) che raccolgono scommesse per conto di operatori esteri possono essere ritenuti soggetti passivi e, in via di solidarietà, gli operatori mandanti possono esser chiamati a rispondere per l'imposta secondo la normativa nazionale.
  • La presenza o l'assenza di una concessione nel paese del prestatore non esclude, di per sé, l'assoggettamento fiscale se l'attività è effettivamente svolta e la raccolta avviene nel territorio dello Stato impositore.
  • Il rischio di doppia imposizione derivante da tassazione in due Stati membri non è automaticamente incompatibile con il diritto dell'Unione; gli Stati conservano un margine di autonomia fiscale salvo il rispetto dei principi comunitari.
  • Le misure nazionali che colpiscono il settore dei giochi d'azzardo possono essere giustificate per ragioni di ordine pubblico, prevenzione del crimine o tutela dei consumatori, ma devono essere applicate in modo non discriminatorio e proporzionato.
  • Per valutare analogie o differenze di trattamento occorre confrontare situazioni fattuali: attività comparabili devono essere trattate ugualmente, ma condizioni differenti (es. CTD che agisce per un operatore estero senza concessione vs CTD di concessionario nazionale) possono giustificare un trattamento diverso.

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