Cassazione Penale, Ordinanza n. 04862/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dalla parte senza il ministero di un difensore abilitato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Genova, con ordinanza del 10 luglio 2024, ha respinto l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena proposta da un detenuto. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione con dichiarazione scritta redatta e depositata personalmente presso l'ufficio matricola della casa di reclusione, senza l'assistenza di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. La Corte non è entrata nel merito della richiesta di differimento, ma ha rilevato che il ricorso era stato introdotto in violazione dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103/2017, poiché il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
a pena di inammissibilità
il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
art. 571 c.p.p.
richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. come norma modificata dalla legge n. 103/2017 in tema di proposizione del ricorso
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
legge 23 giugno 2017, n. 103
ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p., rafforzando l'onere del patrocinio difensivo per il ricorso per cassazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto e presentato da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale della parte determina inammissibilità.
- La regola di cui all'art. 613 c.p.p. opera per ogni tipo di provvedimento impugnato, compresi quelli in materia cautelare e, più in generale, i provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione.
- La violazione del requisito formale relativo alla legittimazione alla proposizione del ricorso non consente l'esame del merito dell'impugnazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ritenuto congruo, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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