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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1007

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1007 della Commissione, del 15 giugno 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di lecitine come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza un preparato di lecitine come additivo per mangimi per tutte le specie animali, classificandolo tra gli additivi tecnologici con funzione di emulsionante. L’autorizzazione discende dalla valutazione favorevole dell’EFSA, che ha escluso rischi per salute animale, salute umana e ambiente alle condizioni d’impiego proposte. Il testo disciplina anche un periodo transitorio per consentire l’esaurimento delle scorte di prodotti fabbricati ed etichettati secondo la normativa precedente.

Autorizzazione dell’uso di un preparato di lecitine come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli emulsionanti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi dell’Unione europea che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano l’additivo lecitine, le premiscele e i mangimi composti o materie prime per mangimi contenenti tale additivo. Riguarda tutte le specie animali, sia animali da produzione alimentare sia animali non da produzione alimentare. Prevede esclusivamente un regime transitorio per i prodotti fabbricati ed ეტichettati prima di specifiche date e conformi alla disciplina previgente; non introduce una disciplina generale distinta per territori o settori ulteriori.

Autorizzazione del preparato di lecitine come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1007 autorizza l’impiego di un preparato di lecitine come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, che disciplina procedura, condizioni e riesame delle autorizzazioni, compresi gli additivi già esistenti ai sensi della previgente direttiva 70/524/CEE.

Contesto e base giuridica

La Commissione prende atto che le lecitine erano già autorizzate a tempo indeterminato come additivo per mangimi e successivamente inserite nel registro degli additivi come prodotto esistente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003. Su domanda di riesame presentata conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, e corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3, il prodotto è stato valutato dall’EFSA, che nel parere del 13 luglio 2016 ha concluso per l’assenza di effetti dannosi, alle condizioni d’impiego proposte, per salute animale, salute umana e ambiente, nonché per l’efficacia come emulsionante.

Autorizzazione e classificazione funzionale

L’articolo 1 dispone l’autorizzazione dell’additivo indicato nell’allegato, classificato nella categoria degli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale degli "emulsionanti". L’autorizzazione è concessa alle condizioni specificate nell’allegato, che integra il contenuto precettivo del regolamento.

Specifiche dell’additivo

L’allegato identifica l’additivo con il numero 1c322 e con la denominazione "Lecitine". Il preparato deve presentare almeno il 18% di fosfolipidi, almeno l’11% di lisofosfolipidi, al massimo il 6% di altri fosfolipidi e un’umidità non superiore all’1%. La sostanza attiva è costituita da lecitine estratte da semi di soia, identificate dal numero CAS 8002-43-5.

Destinatari, dose e condizioni di impiego

L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali. Il livello di impiego nel mangime completo, con umidità al 12%, è compreso tra 100 e 1.500 mg di additivo per kg di mangime completo. Il regolamento non prevede ulteriori restrizioni specifiche per categorie di animali o condizioni particolari di utilizzo oltre a quelle riportate nell’allegato.

Metodo di analisi e valutazione tecnica

Per la caratterizzazione dell’additivo il regolamento rinvia al regolamento (UE) n. 231/2012 e alle corrispondenti prove della monografia FAO JECFA "Lecithin". È inoltre richiamata la documentazione del laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003, che ha verificato la relazione sul metodo di analisi presentata.

Regime transitorio

L’articolo 2 introduce un regime transitorio finalizzato a consentire l’esaurimento delle scorte di prodotti conformi alla disciplina precedente. In particolare:

  • additivo e premiscele fabbricati ed etichettati prima del 6 gennaio 2018 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte;
  • mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, fabbricati ed etichettati prima del 6 luglio 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte;
  • mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, fabbricati ed etichettati prima del 6 luglio 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato è indicata come fine del periodo di autorizzazione la data del 6 luglio 2027. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza l’additivo indicato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi tecnologici" e al gruppo funzionale "emulsionanti", alle condizioni fissate nell’allegato stesso.

Presupposti dell’autorizzazione

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare gli articoli 5, 7, 9 e 10. La valutazione scientifica dell’EFSA del 13 luglio 2016 ha concluso che il preparato di lecitine non presenta effetti dannosi per animali, consumatori o ambiente e che è efficace come emulsionante; non sono ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio post-immissione sul mercato.

Regime transitorio

L’articolo 2 consente, fino a esaurimento delle scorte, la commercializzazione e l’impiego dei prodotti fabbricati ed etichettati prima delle date indicate in conformità alla normativa previgente: (i) additivo e premiscele fino al 6 gennaio 2018; (ii) mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare fino al 6 luglio 2018; (iii) mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare fino al 6 luglio 2019.

Specifiche tecniche dell’additivo

L’allegato identifica l’additivo con numero 1c322 e denominazione "Lecitine". La composizione minima del preparato è: fosfolipidi almeno 18%, lisofosfolipidi almeno 11%, altri fosfolipidi al massimo 6%, umidità al massimo 1%. La sostanza attiva è costituita da lecitine estratte dai semi di soia (CAS 8002-43-5).

Condizioni d’impiego e specie destinatarie

L’additivo è autorizzato per tutte le specie animali. Il livello di impiego nel mangime completo, con tenore di umidità del 12%, è fissato in 100-1.500 mg di additivo/kg di mangime completo.

Metodo di analisi e controlli

Per la caratterizzazione dell’additivo si richiamano il regolamento (UE) n. 231/2012 e le prove corrispondenti della monografia FAO JECFA "Lecithin". Il testo rinvia inoltre alle informazioni dettagliate sui metodi di analisi rese disponibili dal laboratorio di riferimento della Commissione.

Durata dell’autorizzazione

L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 6 luglio 2027.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi tecnologicisicurezza alimentareetichettatura dei mangimi

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