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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1001

Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32017R1001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento codifica e sostituisce il previgente regime del marchio comunitario, stabilendo un sistema unitario di marchio UE direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Definisce requisiti di registrazione, impedimenti assoluti e relativi, diritti esclusivi, limiti, esaurimento, trasferimento, licenze, decadenza e nullità, oltre a regole speciali per i marchi collettivi e di certificazione. Regola anche l'organizzazione dell'EUIPO, le tasse, i termini, le vie di ricorso e la competenza dei tribunali nazionali specializzati, nonché l'integrazione con il sistema di Madrid per le registrazioni internazionali.

Disciplina il marchio dell'Unione europea, il suo regime unitario, la procedura di registrazione, i diritti conferiti, le azioni di decadenza/nullità, i marchi collettivi e di certificazione, nonché l'organizzazione e le competenze dell'EUIPO.

Ambito di applicazione

Si applica ai marchi di prodotti o servizi registrati come marchi dell'Unione europea ai sensi del regolamento, con efficacia uniforme in tutta l'Unione. Coinvolge persone fisiche e giuridiche, comprese le persone giuridiche di diritto pubblico, nonché associazioni e soggetti abilitati per i marchi collettivi e di certificazione; disciplina inoltre i procedimenti dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai tribunali dei marchi UE e, per i profili collegati, i rapporti con gli uffici nazionali, le autorità doganali e il sistema di Madrid per le registrazioni internazionali. Si applica dal 1º ottobre 2017; resta ferma la possibilità di protezione nazionale e, per i profili procedurali e di competenza, il rinvio al regolamento (UE) n. 1215/2012, salvo deroghe specifiche.

Marchio dell'Unione europea

Il regolamento codifica il sistema del marchio dell'Unione europea, sostituendo il precedente regolamento (CE) n. 207/2009 e confermando un modello di tutela unitario, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La disciplina mira a garantire certezza del diritto, coerenza con il mercato interno e coesistenza con i sistemi nazionali di marchio, lasciando al titolare la scelta tra protezione nazionale, UE o entrambe.

Ambito e struttura del sistema

Il marchio UE può essere ottenuto solo mediante registrazione presso l'EUIPO ed è caratterizzato da effetto unitario: trasferimento, rinuncia, decadenza, nullità e divieto d'uso operano, di regola, per l'intera Unione. L'EUIPO è l'autorità amministrativa centrale del sistema ed è competente per esame, opposizione, registrazione, decadenza, nullità, ricorsi interni, gestione del registro e cooperazione con gli uffici nazionali.

Requisiti di registrabilità e impedimenti

Possono costituire marchio UE tutti i segni idonei a distinguere prodotti o servizi e rappresentabili in modo chiaro e preciso nel registro, anche senza grafica, purché la rappresentazione sia accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva. La registrazione è esclusa per segni privi di distintività, descrittivi, divenuti di uso comune, contrari all'ordine pubblico o al buon costume, ingannevoli, nonché per segni che confliggano con diritti anteriori, denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali dei vini, specialità tradizionali garantite e varietà vegetali protette.

Diritti conferiti e limiti

La registrazione conferisce un diritto esclusivo di vietare l'uso nel commercio di segni identici o simili per prodotti o servizi identici, simili o, in caso di marchio rinomato, anche non simili, quando vi sia rischio di confusione o indebito vantaggio/danno al carattere distintivo o alla notorietà. Il titolare può inoltre reagire contro l'uso del segno come nome commerciale, nella pubblicità e contro l'importazione in UE di prodotti provenienti da paesi terzi non immessi in libera pratica, in presenza delle condizioni previste. Restano però i limiti legati al nome e indirizzo del terzo, alle indicazioni descrittive, all'uso leale e all'esaurimento dei diritti per prodotti immessi in commercio nello SEE dal titolare o con il suo consenso.

Uso effettivo, decadenza e nullità

Il marchio deve essere oggetto di uso effettivo nell'Unione entro cinque anni dalla registrazione e non deve restare inutilizzato per un quinquennio consecutivo; sono considerate forme di uso anche quelle che non alterano il carattere distintivo e l'apposizione sui prodotti ai fini dell'esportazione. La decadenza può dipendere anche da volgarizzazione o ingannevolezza sopravvenuta. La nullità assoluta riguarda, tra l'altro, le registrazioni contrarie ai requisiti di legge e la mala fede del richiedente; la nullità relativa opera in presenza di marchi anteriori, diritti anteriori non registrati, diritti al nome, all'immagine, al copyright, diritti di proprietà industriale e indicazioni geografiche/denominazioni di origine anteriori. La tolleranza quinquennale dell'uso del marchio posteriore comporta preclusione all'azione di nullità o di divieto, salvo mala fede.

Procedimento di registrazione

La domanda va depositata presso l'EUIPO e deve contenere richiesta, dati del richiedente, elenco dei prodotti/servizi e rappresentazione del marchio; il deposito è soggetto a tassa e la data di deposito si perfeziona secondo regole formali precise. I prodotti e servizi sono classificati secondo Nizza e devono essere descritti in termini chiari e precisi; per le domande registrate prima del 22 giugno 2012 per l'intero titolo di classe è prevista una dichiarazione per circoscrivere l'ambito di protezione entro il 24 settembre 2016. L'EUIPO esamina requisiti di deposito e impedimenti assoluti, pubblica la domanda, raccoglie osservazioni dei terzi e gestisce l'opposizione entro tre mesi dalla pubblicazione; per l'opposizione il titolare anteriore può dover provare l'uso effettivo del segno anteriore, se registrato da almeno cinque anni.

Trasferimenti, licenze, diritti reali e procedure concorsuali

Il marchio UE è trattato come bene autonomo dall'impresa. Può essere trasferito, anche parzialmente, mediante atto scritto; il trasferimento dell'intera impresa comporta di regola il trasferimento del marchio, salvo diverso accordo o circostanze contrarie. Il regolamento disciplina inoltre pegno, altri diritti reali, esecuzione forzata, insolvenza e licenze; l'opponibilità verso i terzi dipende, in linea generale, dall'iscrizione nel registro, con regole speciali per atti già conosciuti dal terzo o per le procedure concorsuali. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive e il licenziatario esclusivo può agire in mancanza di iniziativa del titolare dopo diffida.

Marchi collettivi e di certificazione

I marchi collettivi UE sono riservati ad associazioni e enti pubblici e servono a distinguere i prodotti o servizi dei membri; possono includere indicazioni geografiche, senza pregiudicare i diritti dei terzi legittimati all'uso di tali indicazioni. I marchi di certificazione UE sono invece destinati a certificare caratteristiche dei prodotti o servizi, esclusa la provenienza geografica, e possono essere richiesti solo da soggetti che non forniscono essi stessi i prodotti/servizi certificati. Entrambe le categorie richiedono un regolamento d'uso, soggiacciono a motivi di rigetto specifici e hanno regole particolari su uso, modifica del regolamento, decadenza, nullità e, per il marchio di certificazione, trasferibilità limitata.

Tutela giudiziaria e competenza

Il regolamento attribuisce ai tribunali dei marchi UE competenza esclusiva per contraffazione, minaccia di contraffazione, accertamento di non contraffazione e domande riconvenzionali di decadenza o nullità. Le cause sono radicate secondo regole di competenza internazionale che privilegiano domicilio del convenuto, dell'attore o, in ultima istanza, la sede dell'EUIPO; il giudice del marchio UE applica il regolamento, le eventuali norme nazionali residuali e, salvo deroghe, il regolamento (UE) n. 1215/2012. Sono disciplinate anche misure cautelari con efficacia transfrontaliera, sospensioni per connessione e regole per evitare decisioni incompatibili tra azioni basate su marchi UE e marchi nazionali.

EUIPO, governance, finanza e tasse

L'EUIPO è un'agenzia dell'Unione con personalità giuridica, dotata di organi di governo, direttore esecutivo, commissioni di ricorso e un presidio per l'organizzazione interna. Il sistema si finanzia principalmente tramite tasse e diritti, fissati in allegato o dal direttore esecutivo per servizi ulteriori; il bilancio deve essere in pareggio, con un fondo di riserva pari a un anno di spese operative e con obblighi di compensazione verso gli uffici nazionali e il Benelux per alcune attività funzionali al sistema. Sono previste regole su trasparenza, accesso ai documenti, protezione dei dati, sicurezza delle informazioni, audit, OLAF e Corte dei conti.

Registrazioni internazionali e protocollo di Madrid

Il regolamento integra il sistema del protocollo di Madrid per le registrazioni internazionali che designano l'Unione e per le domande internazionali basate su marchio o domanda UE. Stabilisce come si depositano, esaminano e pubblicano tali registrazioni, come si presentano opposizioni e come operano i rifiuti provvisori o definitivi di protezione; prevede inoltre rivendicazioni di preesistenza, dichiarazioni di inefficacia, sostituzione del marchio UE con registrazione internazionale e conversione verso domande nazionali o designazioni di Stati membri. Per tali registrazioni, la lingua di deposito internazionale diventa lingua procedurale e la seconda lingua indicata nella domanda internazionale vale come seconda lingua ai fini del regolamento.

Decorrenza e norme finali

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1º ottobre 2017. La Commissione dispone di ampie deleghe e competenze di esecuzione per precisare le modalità applicative, mentre il testo prevede anche disposizioni transitorie per l'allargamento dell'Unione e una valutazione quinquennale dell'attuazione.

Disposizioni principali

Carattere unitario del marchio UE e ruolo dell'EUIPO

Il marchio UE produce gli stessi effetti in tutta l'Unione e può essere registrato, trasferito, rinunciato, dichiarato decaduto o nullo solo con effetti unitari (art. 1). È istituito l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, che succede nell'ambito del regolamento al precedente Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (art. 2).

Registrabilità, impedimenti e diritti conferiti

Possono costituire marchi UE tutti i segni idonei a distinguere prodotti o servizi e rappresentabili in modo chiaro e preciso (art. 4). La registrazione è l'unico modo di acquisizione (art. 6). Sono previsti impedimenti assoluti e relativi, inclusi carattere distintivo, descrittività, forma del prodotto, ordine pubblico, ingannevolezza, diritti anteriori, marchi rinomati, denominazioni di origine e indicazioni geografiche (artt. 7 e 8). La registrazione conferisce un diritto esclusivo, comprensivo del divieto di uso di segni identici o simili, di uso come nome commerciale, nella pubblicità e nell'importazione da paesi terzi in talune ipotesi (artt. 9 e 10).

Limiti, esaurimento e uso effettivo

Il regolamento prevede limiti all'esclusiva per uso del nome o indirizzo del terzo, per indicazioni descrittive e per uso necessario a identificare prodotti o servizi del titolare, purché conforme alle pratiche leali (art. 14). È sancito l'esaurimento nell'UE/SEE per prodotti immessi in commercio dal titolare o con il suo consenso, salvo motivi legittimi, specie se i prodotti sono alterati (art. 15). L'uso effettivo nell'Unione entro cinque anni dalla registrazione, o la sua ripresa, è rilevante per evitare decadenza o per contrastare domande di nullità/opposizione; sono considerate uso anche forme non alteranti il carattere distintivo e l'apposizione a fini di esportazione (art. 18).

Proprietà del marchio: trasferimento, licenze, pegno, esecuzione e insolvenza

Il marchio UE è trattato come oggetto di proprietà distinto dall'impresa (art. 19). Può essere trasferito, anche parzialmente, con forma scritta e iscrizione nel registro; il trasferimento dell'impresa comporta di regola il trasferimento del marchio (art. 20). Sono disciplinati il trasferimento a favore del titolare in caso di registrazione a nome di agente/rappresentante (art. 21), i diritti reali e il pegno (art. 22), l'esecuzione forzata (art. 23), l'inclusione in procedure di insolvenza (art. 24) e le licenze esclusive o non esclusive, con possibilità per il licenziatario esclusivo di agire in certe condizioni (art. 25).

Domanda, classificazione, priorità e preesistenza

La domanda si deposita presso l'EUIPO e deve contenere richiesta, dati del richiedente, elenco dei prodotti/servizi e rappresentazione del marchio; sono previste tasse per classi ulteriori e, se del caso, tassa di ricerca (artt. 30 e 31). I prodotti e servizi sono classificati secondo Nizza e devono essere indicati con chiarezza e precisione; per le domande anteriori al 22 giugno 2012 sono previste regole transitorie di adeguamento degli elenchi (art. 33). Sono riconosciuti diritto di priorità da precedenti depositi e priorità di esposizione, con termini di tre mesi per la documentazione probatoria, nonché la rivendicazione di preesistenza di marchi nazionali o internazionali in determinati casi (artt. 34-40).

Esame, pubblicazione, opposizione e registrazione

L'EUIPO esamina le condizioni di deposito e gli impedimenti assoluti, invita a sanare irregolarità e può respingere la domanda in tutto o in parte (artt. 41 e 42). È prevista una ricerca facoltativa UE e, su richiesta, ricerche nazionali coordinate; i titolari anteriori vengono informati della pubblicazione (art. 43). La domanda è pubblicata se supera l'esame; terzi possono presentare osservazioni, e i titolari di diritti anteriori possono proporre opposizione entro tre mesi, con prova dell'uso effettivo del marchio anteriore ove richiesta (artt. 44-47). La registrazione avviene dopo il venir meno dell'opposizione o la sua definizione; segue il certificato di registrazione (art. 51).

Durata, rinnovo, modifica e divisione

La registrazione dura dieci anni dalla data di deposito ed è rinnovabile per periodi di dieci anni (artt. 52 e 53). Il rinnovo richiede domanda e pagamento entro sei mesi dalla scadenza, con ulteriore termine di sei mesi e soprattassa del 25% della tassa dovuta, con tetto massimo di 1.500 EUR (art. 53). È vietata la modifica del marchio registrato salvo limitate correzioni del nome/indirizzo; si disciplina anche la divisione della domanda o della registrazione, con tassa dedicata e regole su efficacia, pubblicazione e salvaguardia delle date originarie (artt. 54-56).

Rinuncia, decadenza e nullità

La rinuncia può riguardare tutti o parte dei prodotti/servizi, richiede forma scritta e, se vi sono diritti iscritti o licenze, il consenso/avviso ai terzi interessati (art. 57). La decadenza opera, tra l'altro, per mancato uso effettivo quinquennale, volgarizzazione o uso ingannevole (art. 58). La nullità assoluta riguarda, tra l'altro, registrazioni contrarie all'art. 7 e mala fede al deposito; quella relativa riguarda diritti anteriori, diritti al nome/immagine/autore/proprietà industriale e denominazioni di origine o indicazioni geografiche (artt. 59 e 60). È prevista la preclusione per tolleranza quinquennale dell'uso del marchio posteriore (art. 61) e sono regolati gli effetti retroattivi della decadenza/nullità con salvezza di decisioni passate in giudicato e contratti già eseguiti (art. 62).

Procedura amministrativa di decadenza e nullità e ricorsi

Le domande di decadenza e nullità si presentano all'EUIPO da soggetti legittimati, sono soggette a tassa e possono essere respinte se vi è già una decisione definitiva sul medesimo oggetto e causa tra le stesse parti (art. 63). L'esame può imporre prova dell'uso effettivo del marchio anteriore e può condurre a conciliazione; la decisione è iscritta nel registro (art. 64). Le decisioni dell'EUIPO sono impugnabili con ricorso entro due mesi dalla notifica, con memoria entro quattro mesi; la commissione di ricorso può confermare, annullare o riformare, e la decisione è impugnabile dinanzi al Tribunale entro due mesi (artt. 66-73).

Marchi collettivi UE

I marchi collettivi UE sono riservati ad associazioni e persone giuridiche di diritto pubblico e distinguono i prodotti/servizi dei membri da quelli di altre imprese; possono includere indicazioni geografiche, senza pregiudicare i diritti di terzi legittimati all'uso di tali indicazioni (art. 74). La domanda deve essere accompagnata da un regolamento d'uso che indichi soggetti autorizzati, condizioni di appartenenza e uso, incluse sanzioni (art. 75). Sono previsti specifici motivi di rigetto, decadenza e nullità collegati al regolamento d'uso e al rischio di inganno del pubblico (artt. 76, 81 e 82).

Marchi di certificazione UE

I marchi di certificazione UE distinguono i prodotti o servizi certificati in relazione a caratteristiche quali materiale, processo, qualità, precisione o altre caratteristiche, esclusa la provenienza geografica (art. 83). Possono richiederli persone fisiche o giuridiche che non svolgano attività di fornitura dei prodotti o servizi certificati. È richiesto un regolamento d'uso con indicazione dei soggetti abilitati, delle caratteristiche da certificare, delle modalità di verifica e sorveglianza e delle sanzioni (art. 84). Sono previsti motivi specifici di rigetto, decadenza e nullità, oltre a regole particolari sul trasferimento e sull'azione per contraffazione (artt. 85, 89, 90, 91 e 92).

Procedure dinanzi all'EUIPO, termini, lingua e pubblicità

Il regolamento disciplina in modo dettagliato le decisioni dell'EUIPO, l'esame d'ufficio dei fatti, la procedura orale, i mezzi di prova, le notifiche, la gestione dei termini, la correzione di errori, la revoca delle decisioni e la restitutio in integrum, oltre alla prosecuzione del procedimento in caso di termine mancato (artt. 94-106). È previsto un regime linguistico articolato: domande in una lingua ufficiale dell'UE, lingue dell'Ufficio (francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco), seconda lingua per opposizione/decadenza/nullità e regole specifiche per documenti e traduzioni (art. 146). Il regolamento disciplina inoltre il registro, la banca dati, l'accesso ai fascicoli, la pubblicazione dei bollettini e della Gazzetta ufficiale dell'Ufficio e la cooperazione amministrativa con gli Stati membri (artt. 111-118).

Rappresentanza

Davanti all'EUIPO non è obbligatoria la rappresentanza, salvo per soggetti senza domicilio, sede o stabilimento effettivo nel SEE, per i quali è richiesta in tutti i procedimenti salvo il deposito della domanda (art. 119). La rappresentanza professionale può essere assunta da avvocati abilitati nel SEE o da mandatari iscritti nell'elenco dell'EUIPO, con requisiti di cittadinanza, domicilio professionale e abilitazione/nominazione presso uffici nazionali o Benelux; sono previste procure e regole per il rappresentante comune (art. 120).

Competenza giurisdizionale e azioni giudiziarie

Le controversie sui marchi UE seguono, salvo deroghe, il regolamento (UE) n. 1215/2012; per le azioni di cui all'art. 124 sono previste deroghe puntuali (art. 122). Gli Stati membri designano un numero ridotto di tribunali dei marchi UE di primo e secondo grado, competenti in via esclusiva per contraffazione, minaccia di contraffazione, accertamento di non contraffazione e domande riconvenzionali di decadenza o nullità (artt. 123 e 124). La competenza internazionale è regolata in base al domicilio del convenuto, dell'attore o, in ultima istanza, della sede dell'EUIPO; il tribunale competente ha efficacia su tutto il territorio UE per gli atti in questione (artt. 125 e 126).

Effetti processuali, misure cautelari e collegamenti tra procedimenti

Il marchio UE si presume valido salvo domanda riconvenzionale di decadenza/nullità; la validità non può essere contestata in una azione di non contraffazione (art. 127). La domanda riconvenzionale ha regole specifiche di notificazione all'EUIPO, sospensione e iscrizione nel registro, e le sentenze definitive sono comunicate all'EUIPO per gli adempimenti conseguenti (art. 128). I tribunali dei marchi UE possono emettere inibitorie e misure di tutela, oltre a misure provvisorie e cautelari con efficacia UE nei limiti previsti (artt. 130 e 131). Sono poi previste regole di sospensione per connessione tra azioni pendenti davanti a tribunali e EUIPO (art. 132) e di appello/cassazione in base al diritto nazionale per i tribunali di secondo grado (art. 133).

Incidenza sul diritto nazionale e rapporti tra marchi UE e marchi nazionali

Il regolamento non preclude azioni basate sul diritto nazionale in materia di responsabilità civile e concorrenza sleale e, in generale, lascia ferme le azioni contro l'uso di marchi UE posteriori fondate su diritti anteriori, nei limiti della tolleranza e della preclusione per acquiescenza (artt. 17, 137 e 138). Sono disciplinate le azioni simultanee o successive basate su marchi UE e nazionali per evitare sentenze contrastanti (art. 136).

Trasformazione in marchio nazionale

La domanda o il marchio UE possono essere trasformati in domanda di marchio nazionale quando la domanda è respinta, ritirata o considerata ritirata, oppure quando il marchio cessa di produrre effetti, salvo alcuni casi di esclusione, ad esempio in presenza di decadenza per non uso o di cause già accertate a livello UE o nazionale (art. 139). La trasformazione va chiesta entro tre mesi nei casi previsti, è soggetta a tassa e segue formalità di presentazione, pubblicazione e trasmissione agli uffici nazionali interessati (artt. 140 e 141).

EUIPO: status, organi, bilancio, controllo e tasse

L'EUIPO è un'agenzia dell'Unione con personalità giuridica, personale soggetto allo statuto UE, regime di immunità e responsabilità contrattuale/extracontrattuale disciplinata dal diritto dell'Unione (artt. 142-145). Sono disciplinati il consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, le commissioni di ricorso e gli organi interni, con regole su composizione, nomina, indipendenza e astensione/ricusazione (artt. 153-170). Il bilancio deve essere in pareggio, finanziato prevalentemente dalle tasse, con obblighi di compensazione verso gli uffici nazionali e il Benelux, e con regole di controllo, audit, anti-frode e trasparenza (artt. 171-181 e 149-150).

Registrazioni internazionali di marchi e protocollo di Madrid

Il regolamento si applica, salvo deroghe, anche alle domande internazionali basate su domande o marchi UE e alle registrazioni internazionali che designano l'Unione (art. 182). Sono disciplinati il deposito presso l'EUIPO, la lingua e il contenuto delle domande, le tasse, i controlli di conformità e le cause di rifiuto o irregolarità (artt. 183-188). Le registrazioni internazionali che designano l'Unione hanno effetti equivalenti alla domanda e, in assenza di rifiuto, alla registrazione UE; il regolamento prevede pubblicazione, ricerca, opposizione, notifiche all'OMPI, rivendicazione di preesistenza, declaratoria di inefficacia, sostituzione e conversione in domanda nazionale o in designazione di Stato membro (artt. 189-204).

Disposizioni finali, deleghe, abrogazione ed entrata in vigore

La Commissione è assistita da un comitato per gli atti di esecuzione e riceve numerose deleghe per specificare procedure e requisiti tecnici (artt. 207-208). Sono previste disposizioni transitorie per l'allargamento dell'Unione (art. 209), una valutazione periodica quinquennale dell'attuazione (art. 210), l'abrogazione del regolamento (CE) n. 207/2009 (art. 211) e l'entrata in vigore al ventesimo giorno dalla pubblicazione, con applicazione dal 1º ottobre 2017 (art. 212).

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