Regolamento (UE) 2017/1001
Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento codifica e sostituisce il previgente regime del marchio comunitario, stabilendo un sistema unitario di marchio UE direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Definisce requisiti di registrazione, impedimenti assoluti e relativi, diritti esclusivi, limiti, esaurimento, trasferimento, licenze, decadenza e nullità, oltre a regole speciali per i marchi collettivi e di certificazione. Regola anche l'organizzazione dell'EUIPO, le tasse, i termini, le vie di ricorso e la competenza dei tribunali nazionali specializzati, nonché l'integrazione con il sistema di Madrid per le registrazioni internazionali.
Disciplina il marchio dell'Unione europea, il suo regime unitario, la procedura di registrazione, i diritti conferiti, le azioni di decadenza/nullità, i marchi collettivi e di certificazione, nonché l'organizzazione e le competenze dell'EUIPO.
Ambito di applicazione
Si applica ai marchi di prodotti o servizi registrati come marchi dell'Unione europea ai sensi del regolamento, con efficacia uniforme in tutta l'Unione. Coinvolge persone fisiche e giuridiche, comprese le persone giuridiche di diritto pubblico, nonché associazioni e soggetti abilitati per i marchi collettivi e di certificazione; disciplina inoltre i procedimenti dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai tribunali dei marchi UE e, per i profili collegati, i rapporti con gli uffici nazionali, le autorità doganali e il sistema di Madrid per le registrazioni internazionali. Si applica dal 1º ottobre 2017; resta ferma la possibilità di protezione nazionale e, per i profili procedurali e di competenza, il rinvio al regolamento (UE) n. 1215/2012, salvo deroghe specifiche.
Marchio dell'Unione europea
Il regolamento codifica il sistema del marchio dell'Unione europea, sostituendo il precedente regolamento (CE) n. 207/2009 e confermando un modello di tutela unitario, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La disciplina mira a garantire certezza del diritto, coerenza con il mercato interno e coesistenza con i sistemi nazionali di marchio, lasciando al titolare la scelta tra protezione nazionale, UE o entrambe.
Ambito e struttura del sistema
Il marchio UE può essere ottenuto solo mediante registrazione presso l'EUIPO ed è caratterizzato da effetto unitario: trasferimento, rinuncia, decadenza, nullità e divieto d'uso operano, di regola, per l'intera Unione. L'EUIPO è l'autorità amministrativa centrale del sistema ed è competente per esame, opposizione, registrazione, decadenza, nullità, ricorsi interni, gestione del registro e cooperazione con gli uffici nazionali.
Requisiti di registrabilità e impedimenti
Possono costituire marchio UE tutti i segni idonei a distinguere prodotti o servizi e rappresentabili in modo chiaro e preciso nel registro, anche senza grafica, purché la rappresentazione sia accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva. La registrazione è esclusa per segni privi di distintività, descrittivi, divenuti di uso comune, contrari all'ordine pubblico o al buon costume, ingannevoli, nonché per segni che confliggano con diritti anteriori, denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali dei vini, specialità tradizionali garantite e varietà vegetali protette.
Diritti conferiti e limiti
La registrazione conferisce un diritto esclusivo di vietare l'uso nel commercio di segni identici o simili per prodotti o servizi identici, simili o, in caso di marchio rinomato, anche non simili, quando vi sia rischio di confusione o indebito vantaggio/danno al carattere distintivo o alla notorietà. Il titolare può inoltre reagire contro l'uso del segno come nome commerciale, nella pubblicità e contro l'importazione in UE di prodotti provenienti da paesi terzi non immessi in libera pratica, in presenza delle condizioni previste. Restano però i limiti legati al nome e indirizzo del terzo, alle indicazioni descrittive, all'uso leale e all'esaurimento dei diritti per prodotti immessi in commercio nello SEE dal titolare o con il suo consenso.
Uso effettivo, decadenza e nullità
Il marchio deve essere oggetto di uso effettivo nell'Unione entro cinque anni dalla registrazione e non deve restare inutilizzato per un quinquennio consecutivo; sono considerate forme di uso anche quelle che non alterano il carattere distintivo e l'apposizione sui prodotti ai fini dell'esportazione. La decadenza può dipendere anche da volgarizzazione o ingannevolezza sopravvenuta. La nullità assoluta riguarda, tra l'altro, le registrazioni contrarie ai requisiti di legge e la mala fede del richiedente; la nullità relativa opera in presenza di marchi anteriori, diritti anteriori non registrati, diritti al nome, all'immagine, al copyright, diritti di proprietà industriale e indicazioni geografiche/denominazioni di origine anteriori. La tolleranza quinquennale dell'uso del marchio posteriore comporta preclusione all'azione di nullità o di divieto, salvo mala fede.
Procedimento di registrazione
La domanda va depositata presso l'EUIPO e deve contenere richiesta, dati del richiedente, elenco dei prodotti/servizi e rappresentazione del marchio; il deposito è soggetto a tassa e la data di deposito si perfeziona secondo regole formali precise. I prodotti e servizi sono classificati secondo Nizza e devono essere descritti in termini chiari e precisi; per le domande registrate prima del 22 giugno 2012 per l'intero titolo di classe è prevista una dichiarazione per circoscrivere l'ambito di protezione entro il 24 settembre 2016. L'EUIPO esamina requisiti di deposito e impedimenti assoluti, pubblica la domanda, raccoglie osservazioni dei terzi e gestisce l'opposizione entro tre mesi dalla pubblicazione; per l'opposizione il titolare anteriore può dover provare l'uso effettivo del segno anteriore, se registrato da almeno cinque anni.
Trasferimenti, licenze, diritti reali e procedure concorsuali
Il marchio UE è trattato come bene autonomo dall'impresa. Può essere trasferito, anche parzialmente, mediante atto scritto; il trasferimento dell'intera impresa comporta di regola il trasferimento del marchio, salvo diverso accordo o circostanze contrarie. Il regolamento disciplina inoltre pegno, altri diritti reali, esecuzione forzata, insolvenza e licenze; l'opponibilità verso i terzi dipende, in linea generale, dall'iscrizione nel registro, con regole speciali per atti già conosciuti dal terzo o per le procedure concorsuali. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive e il licenziatario esclusivo può agire in mancanza di iniziativa del titolare dopo diffida.
Marchi collettivi e di certificazione
I marchi collettivi UE sono riservati ad associazioni e enti pubblici e servono a distinguere i prodotti o servizi dei membri; possono includere indicazioni geografiche, senza pregiudicare i diritti dei terzi legittimati all'uso di tali indicazioni. I marchi di certificazione UE sono invece destinati a certificare caratteristiche dei prodotti o servizi, esclusa la provenienza geografica, e possono essere richiesti solo da soggetti che non forniscono essi stessi i prodotti/servizi certificati. Entrambe le categorie richiedono un regolamento d'uso, soggiacciono a motivi di rigetto specifici e hanno regole particolari su uso, modifica del regolamento, decadenza, nullità e, per il marchio di certificazione, trasferibilità limitata.
Tutela giudiziaria e competenza
Il regolamento attribuisce ai tribunali dei marchi UE competenza esclusiva per contraffazione, minaccia di contraffazione, accertamento di non contraffazione e domande riconvenzionali di decadenza o nullità. Le cause sono radicate secondo regole di competenza internazionale che privilegiano domicilio del convenuto, dell'attore o, in ultima istanza, la sede dell'EUIPO; il giudice del marchio UE applica il regolamento, le eventuali norme nazionali residuali e, salvo deroghe, il regolamento (UE) n. 1215/2012. Sono disciplinate anche misure cautelari con efficacia transfrontaliera, sospensioni per connessione e regole per evitare decisioni incompatibili tra azioni basate su marchi UE e marchi nazionali.
EUIPO, governance, finanza e tasse
L'EUIPO è un'agenzia dell'Unione con personalità giuridica, dotata di organi di governo, direttore esecutivo, commissioni di ricorso e un presidio per l'organizzazione interna. Il sistema si finanzia principalmente tramite tasse e diritti, fissati in allegato o dal direttore esecutivo per servizi ulteriori; il bilancio deve essere in pareggio, con un fondo di riserva pari a un anno di spese operative e con obblighi di compensazione verso gli uffici nazionali e il Benelux per alcune attività funzionali al sistema. Sono previste regole su trasparenza, accesso ai documenti, protezione dei dati, sicurezza delle informazioni, audit, OLAF e Corte dei conti.
Registrazioni internazionali e protocollo di Madrid
Il regolamento integra il sistema del protocollo di Madrid per le registrazioni internazionali che designano l'Unione e per le domande internazionali basate su marchio o domanda UE. Stabilisce come si depositano, esaminano e pubblicano tali registrazioni, come si presentano opposizioni e come operano i rifiuti provvisori o definitivi di protezione; prevede inoltre rivendicazioni di preesistenza, dichiarazioni di inefficacia, sostituzione del marchio UE con registrazione internazionale e conversione verso domande nazionali o designazioni di Stati membri. Per tali registrazioni, la lingua di deposito internazionale diventa lingua procedurale e la seconda lingua indicata nella domanda internazionale vale come seconda lingua ai fini del regolamento.
Decorrenza e norme finali
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1º ottobre 2017. La Commissione dispone di ampie deleghe e competenze di esecuzione per precisare le modalità applicative, mentre il testo prevede anche disposizioni transitorie per l'allargamento dell'Unione e una valutazione quinquennale dell'attuazione.
Disposizioni principali
Carattere unitario del marchio UE e ruolo dell'EUIPO
Il marchio UE produce gli stessi effetti in tutta l'Unione e può essere registrato, trasferito, rinunciato, dichiarato decaduto o nullo solo con effetti unitari (art. 1). È istituito l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, che succede nell'ambito del regolamento al precedente Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (art. 2).
Registrabilità, impedimenti e diritti conferiti
Possono costituire marchi UE tutti i segni idonei a distinguere prodotti o servizi e rappresentabili in modo chiaro e preciso (art. 4). La registrazione è l'unico modo di acquisizione (art. 6). Sono previsti impedimenti assoluti e relativi, inclusi carattere distintivo, descrittività, forma del prodotto, ordine pubblico, ingannevolezza, diritti anteriori, marchi rinomati, denominazioni di origine e indicazioni geografiche (artt. 7 e 8). La registrazione conferisce un diritto esclusivo, comprensivo del divieto di uso di segni identici o simili, di uso come nome commerciale, nella pubblicità e nell'importazione da paesi terzi in talune ipotesi (artt. 9 e 10).
Limiti, esaurimento e uso effettivo
Il regolamento prevede limiti all'esclusiva per uso del nome o indirizzo del terzo, per indicazioni descrittive e per uso necessario a identificare prodotti o servizi del titolare, purché conforme alle pratiche leali (art. 14). È sancito l'esaurimento nell'UE/SEE per prodotti immessi in commercio dal titolare o con il suo consenso, salvo motivi legittimi, specie se i prodotti sono alterati (art. 15). L'uso effettivo nell'Unione entro cinque anni dalla registrazione, o la sua ripresa, è rilevante per evitare decadenza o per contrastare domande di nullità/opposizione; sono considerate uso anche forme non alteranti il carattere distintivo e l'apposizione a fini di esportazione (art. 18).
Proprietà del marchio: trasferimento, licenze, pegno, esecuzione e insolvenza
Il marchio UE è trattato come oggetto di proprietà distinto dall'impresa (art. 19). Può essere trasferito, anche parzialmente, con forma scritta e iscrizione nel registro; il trasferimento dell'impresa comporta di regola il trasferimento del marchio (art. 20). Sono disciplinati il trasferimento a favore del titolare in caso di registrazione a nome di agente/rappresentante (art. 21), i diritti reali e il pegno (art. 22), l'esecuzione forzata (art. 23), l'inclusione in procedure di insolvenza (art. 24) e le licenze esclusive o non esclusive, con possibilità per il licenziatario esclusivo di agire in certe condizioni (art. 25).
Domanda, classificazione, priorità e preesistenza
La domanda si deposita presso l'EUIPO e deve contenere richiesta, dati del richiedente, elenco dei prodotti/servizi e rappresentazione del marchio; sono previste tasse per classi ulteriori e, se del caso, tassa di ricerca (artt. 30 e 31). I prodotti e servizi sono classificati secondo Nizza e devono essere indicati con chiarezza e precisione; per le domande anteriori al 22 giugno 2012 sono previste regole transitorie di adeguamento degli elenchi (art. 33). Sono riconosciuti diritto di priorità da precedenti depositi e priorità di esposizione, con termini di tre mesi per la documentazione probatoria, nonché la rivendicazione di preesistenza di marchi nazionali o internazionali in determinati casi (artt. 34-40).
Esame, pubblicazione, opposizione e registrazione
L'EUIPO esamina le condizioni di deposito e gli impedimenti assoluti, invita a sanare irregolarità e può respingere la domanda in tutto o in parte (artt. 41 e 42). È prevista una ricerca facoltativa UE e, su richiesta, ricerche nazionali coordinate; i titolari anteriori vengono informati della pubblicazione (art. 43). La domanda è pubblicata se supera l'esame; terzi possono presentare osservazioni, e i titolari di diritti anteriori possono proporre opposizione entro tre mesi, con prova dell'uso effettivo del marchio anteriore ove richiesta (artt. 44-47). La registrazione avviene dopo il venir meno dell'opposizione o la sua definizione; segue il certificato di registrazione (art. 51).
Durata, rinnovo, modifica e divisione
La registrazione dura dieci anni dalla data di deposito ed è rinnovabile per periodi di dieci anni (artt. 52 e 53). Il rinnovo richiede domanda e pagamento entro sei mesi dalla scadenza, con ulteriore termine di sei mesi e soprattassa del 25% della tassa dovuta, con tetto massimo di 1.500 EUR (art. 53). È vietata la modifica del marchio registrato salvo limitate correzioni del nome/indirizzo; si disciplina anche la divisione della domanda o della registrazione, con tassa dedicata e regole su efficacia, pubblicazione e salvaguardia delle date originarie (artt. 54-56).
Rinuncia, decadenza e nullità
La rinuncia può riguardare tutti o parte dei prodotti/servizi, richiede forma scritta e, se vi sono diritti iscritti o licenze, il consenso/avviso ai terzi interessati (art. 57). La decadenza opera, tra l'altro, per mancato uso effettivo quinquennale, volgarizzazione o uso ingannevole (art. 58). La nullità assoluta riguarda, tra l'altro, registrazioni contrarie all'art. 7 e mala fede al deposito; quella relativa riguarda diritti anteriori, diritti al nome/immagine/autore/proprietà industriale e denominazioni di origine o indicazioni geografiche (artt. 59 e 60). È prevista la preclusione per tolleranza quinquennale dell'uso del marchio posteriore (art. 61) e sono regolati gli effetti retroattivi della decadenza/nullità con salvezza di decisioni passate in giudicato e contratti già eseguiti (art. 62).
Procedura amministrativa di decadenza e nullità e ricorsi
Le domande di decadenza e nullità si presentano all'EUIPO da soggetti legittimati, sono soggette a tassa e possono essere respinte se vi è già una decisione definitiva sul medesimo oggetto e causa tra le stesse parti (art. 63). L'esame può imporre prova dell'uso effettivo del marchio anteriore e può condurre a conciliazione; la decisione è iscritta nel registro (art. 64). Le decisioni dell'EUIPO sono impugnabili con ricorso entro due mesi dalla notifica, con memoria entro quattro mesi; la commissione di ricorso può confermare, annullare o riformare, e la decisione è impugnabile dinanzi al Tribunale entro due mesi (artt. 66-73).
Marchi collettivi UE
I marchi collettivi UE sono riservati ad associazioni e persone giuridiche di diritto pubblico e distinguono i prodotti/servizi dei membri da quelli di altre imprese; possono includere indicazioni geografiche, senza pregiudicare i diritti di terzi legittimati all'uso di tali indicazioni (art. 74). La domanda deve essere accompagnata da un regolamento d'uso che indichi soggetti autorizzati, condizioni di appartenenza e uso, incluse sanzioni (art. 75). Sono previsti specifici motivi di rigetto, decadenza e nullità collegati al regolamento d'uso e al rischio di inganno del pubblico (artt. 76, 81 e 82).
Marchi di certificazione UE
I marchi di certificazione UE distinguono i prodotti o servizi certificati in relazione a caratteristiche quali materiale, processo, qualità, precisione o altre caratteristiche, esclusa la provenienza geografica (art. 83). Possono richiederli persone fisiche o giuridiche che non svolgano attività di fornitura dei prodotti o servizi certificati. È richiesto un regolamento d'uso con indicazione dei soggetti abilitati, delle caratteristiche da certificare, delle modalità di verifica e sorveglianza e delle sanzioni (art. 84). Sono previsti motivi specifici di rigetto, decadenza e nullità, oltre a regole particolari sul trasferimento e sull'azione per contraffazione (artt. 85, 89, 90, 91 e 92).
Procedure dinanzi all'EUIPO, termini, lingua e pubblicità
Il regolamento disciplina in modo dettagliato le decisioni dell'EUIPO, l'esame d'ufficio dei fatti, la procedura orale, i mezzi di prova, le notifiche, la gestione dei termini, la correzione di errori, la revoca delle decisioni e la restitutio in integrum, oltre alla prosecuzione del procedimento in caso di termine mancato (artt. 94-106). È previsto un regime linguistico articolato: domande in una lingua ufficiale dell'UE, lingue dell'Ufficio (francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco), seconda lingua per opposizione/decadenza/nullità e regole specifiche per documenti e traduzioni (art. 146). Il regolamento disciplina inoltre il registro, la banca dati, l'accesso ai fascicoli, la pubblicazione dei bollettini e della Gazzetta ufficiale dell'Ufficio e la cooperazione amministrativa con gli Stati membri (artt. 111-118).
Rappresentanza
Davanti all'EUIPO non è obbligatoria la rappresentanza, salvo per soggetti senza domicilio, sede o stabilimento effettivo nel SEE, per i quali è richiesta in tutti i procedimenti salvo il deposito della domanda (art. 119). La rappresentanza professionale può essere assunta da avvocati abilitati nel SEE o da mandatari iscritti nell'elenco dell'EUIPO, con requisiti di cittadinanza, domicilio professionale e abilitazione/nominazione presso uffici nazionali o Benelux; sono previste procure e regole per il rappresentante comune (art. 120).
Competenza giurisdizionale e azioni giudiziarie
Le controversie sui marchi UE seguono, salvo deroghe, il regolamento (UE) n. 1215/2012; per le azioni di cui all'art. 124 sono previste deroghe puntuali (art. 122). Gli Stati membri designano un numero ridotto di tribunali dei marchi UE di primo e secondo grado, competenti in via esclusiva per contraffazione, minaccia di contraffazione, accertamento di non contraffazione e domande riconvenzionali di decadenza o nullità (artt. 123 e 124). La competenza internazionale è regolata in base al domicilio del convenuto, dell'attore o, in ultima istanza, della sede dell'EUIPO; il tribunale competente ha efficacia su tutto il territorio UE per gli atti in questione (artt. 125 e 126).
Effetti processuali, misure cautelari e collegamenti tra procedimenti
Il marchio UE si presume valido salvo domanda riconvenzionale di decadenza/nullità; la validità non può essere contestata in una azione di non contraffazione (art. 127). La domanda riconvenzionale ha regole specifiche di notificazione all'EUIPO, sospensione e iscrizione nel registro, e le sentenze definitive sono comunicate all'EUIPO per gli adempimenti conseguenti (art. 128). I tribunali dei marchi UE possono emettere inibitorie e misure di tutela, oltre a misure provvisorie e cautelari con efficacia UE nei limiti previsti (artt. 130 e 131). Sono poi previste regole di sospensione per connessione tra azioni pendenti davanti a tribunali e EUIPO (art. 132) e di appello/cassazione in base al diritto nazionale per i tribunali di secondo grado (art. 133).
Incidenza sul diritto nazionale e rapporti tra marchi UE e marchi nazionali
Il regolamento non preclude azioni basate sul diritto nazionale in materia di responsabilità civile e concorrenza sleale e, in generale, lascia ferme le azioni contro l'uso di marchi UE posteriori fondate su diritti anteriori, nei limiti della tolleranza e della preclusione per acquiescenza (artt. 17, 137 e 138). Sono disciplinate le azioni simultanee o successive basate su marchi UE e nazionali per evitare sentenze contrastanti (art. 136).
Trasformazione in marchio nazionale
La domanda o il marchio UE possono essere trasformati in domanda di marchio nazionale quando la domanda è respinta, ritirata o considerata ritirata, oppure quando il marchio cessa di produrre effetti, salvo alcuni casi di esclusione, ad esempio in presenza di decadenza per non uso o di cause già accertate a livello UE o nazionale (art. 139). La trasformazione va chiesta entro tre mesi nei casi previsti, è soggetta a tassa e segue formalità di presentazione, pubblicazione e trasmissione agli uffici nazionali interessati (artt. 140 e 141).
EUIPO: status, organi, bilancio, controllo e tasse
L'EUIPO è un'agenzia dell'Unione con personalità giuridica, personale soggetto allo statuto UE, regime di immunità e responsabilità contrattuale/extracontrattuale disciplinata dal diritto dell'Unione (artt. 142-145). Sono disciplinati il consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, le commissioni di ricorso e gli organi interni, con regole su composizione, nomina, indipendenza e astensione/ricusazione (artt. 153-170). Il bilancio deve essere in pareggio, finanziato prevalentemente dalle tasse, con obblighi di compensazione verso gli uffici nazionali e il Benelux, e con regole di controllo, audit, anti-frode e trasparenza (artt. 171-181 e 149-150).
Registrazioni internazionali di marchi e protocollo di Madrid
Il regolamento si applica, salvo deroghe, anche alle domande internazionali basate su domande o marchi UE e alle registrazioni internazionali che designano l'Unione (art. 182). Sono disciplinati il deposito presso l'EUIPO, la lingua e il contenuto delle domande, le tasse, i controlli di conformità e le cause di rifiuto o irregolarità (artt. 183-188). Le registrazioni internazionali che designano l'Unione hanno effetti equivalenti alla domanda e, in assenza di rifiuto, alla registrazione UE; il regolamento prevede pubblicazione, ricerca, opposizione, notifiche all'OMPI, rivendicazione di preesistenza, declaratoria di inefficacia, sostituzione e conversione in domanda nazionale o in designazione di Stato membro (artt. 189-204).
Disposizioni finali, deleghe, abrogazione ed entrata in vigore
La Commissione è assistita da un comitato per gli atti di esecuzione e riceve numerose deleghe per specificare procedure e requisiti tecnici (artt. 207-208). Sono previste disposizioni transitorie per l'allargamento dell'Unione (art. 209), una valutazione periodica quinquennale dell'attuazione (art. 210), l'abrogazione del regolamento (CE) n. 207/2009 (art. 211) e l'entrata in vigore al ventesimo giorno dalla pubblicazione, con applicazione dal 1º ottobre 2017 (art. 212).
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