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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1017

Regolamento (UE) 2017/1017 della Commissione, del 15 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo esteso il catalogo delle materie prime per mangimi, sostituendo l’allegato del regolamento (UE) n. 68/2013. Le modifiche chiariscono disposizioni generali, introducono nuove voci e nuovi processi di trattamento, migliorano voci esistenti e precisano parametri analitici, impurità chimiche, purezza botanica e indicazioni obbligatorie in etichetta. Viene inoltre previsto un periodo transitorio per consentire l’adeguamento delle etichette senza perturbare i traffici commerciali.

Modifica il catalogo delle materie prime per mangimi sostituendo integralmente l’allegato del regolamento (UE) n. 68/2013.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi negli Stati membri dell’Unione europea e, in quanto testo rilevante ai fini del SEE, anche nel contesto dello Spazio economico europeo. Riguarda la classificazione, la denominazione, le descrizioni, le dichiarazioni obbligatorie e le condizioni d’uso di un ampio elenco di materie prime per mangimi, incluse talune materie prime di origine vegetale, animale, minerale e da fermentazione. Il catalogo resta facoltativo per gli operatori, ma le denominazioni delle voci elencate nella parte C possono essere usate solo se il prodotto soddisfa i requisiti della voce pertinente; restano salve le restrizioni e le discipline UE richiamate, in particolare per OGM, sottoprodotti di origine animale e contaminanti. È previsto un regime transitorio per le materie prime etichettate prima dell’11 gennaio 2018, che possono restare sul mercato ed essere utilizzate fino a esaurimento scorte.

Regolamento (UE) 2017/1017 della Commissione: catalogo delle materie prime per mangimi

Il regolamento aggiorna il catalogo delle materie prime per mangimi previsto dal regolamento (UE) n. 68/2013, sostituendone integralmente l’allegato. L’intervento nasce dall’esigenza di chiarire le disposizioni generali, introdurre nuove voci e nuovi processi, precisare le dichiarazioni obbligatorie e semplificare la consultazione del catalogo per gli operatori del settore.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 767/2009, in particolare l’articolo 26, paragrafo 3, come base giuridica per l’aggiornamento del catalogo. Nei considerando si evidenzia che le modifiche sono state elaborate con il contributo delle parti interessate, delle autorità nazionali competenti, dell’EFSA e dell’evoluzione scientifica e tecnologica. Si sottolinea inoltre che le condizioni dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 767/2009 risultano soddisfatte e che l’ampiezza delle modifiche rende opportuno sostituire l’intero allegato per ragioni di coerenza e chiarezza.

Effetti sull’allegato del regolamento 68/2013

L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato del regolamento (UE) n. 68/2013 con quello nuovo. L’allegato riformulato contiene:

  • la parte A, con disposizioni generali;
  • la parte B, con il glossario dei processi;
  • la parte C, con il catalogo analitico delle materie prime per mangimi.

Le disposizioni generali chiariscono che l’uso del catalogo è facoltativo, ma che le denominazioni delle materie prime elencate nella parte C possono essere usate solo se il prodotto rispetta i requisiti della voce corrispondente. Inoltre, il catalogo integra la disciplina di settore già prevista dal regolamento (CE) n. 767/2009 e dai regolamenti richiamati in materia di OGM, sottoprodotti di origine animale e protezione sanitaria.

Regole generali su conformità, impurità e purezza

Le disposizioni generali prevedono che tutte le voci del catalogo rispettino le restrizioni dell’Unione sull’uso delle materie prime per mangimi. Per i prodotti che sono OGM, derivano da OGM o da fermentazione di microrganismi geneticamente modificati, il testo richiama il regolamento (CE) n. 1829/2003. Per i prodotti contenenti sottoprodotti di origine animale si impongono il rispetto del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011, con possibile applicazione di restrizioni ex regolamento (CE) n. 999/2001.

Il catalogo introduce anche criteri generali di qualità e trasparenza:

  • le materie prime devono essere conformi all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 767/2009;
  • le impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e dai coadiuvanti tecnologici devono essere assenti, salvo tenori massimi espressamente fissati;
  • le sostanze il cui uso nei mangimi è vietato devono essere completamente assenti;
  • per le materie prime contenenti residui tollerati, gli operatori devono fornire informazioni pertinenti nelle normali transazioni commerciali;
  • la purezza botanica non può essere inferiore al 95 %, salvo deroga specifica, e le impurità botaniche non devono superare lo 0,5 % per ciascun tipo di seme o frutto oleoso.

Il testo precisa anche regole sull’umidità, sui tenori massimi espressi in peso/peso, sulla collocazione delle soglie nella parte B o nella parte C e sull’applicazione del principio ALARA per le impurità chimiche.

Glossario dei processi e denominazioni

La parte B delinea un glossario molto ampio di processi tecnologici, dalla separazione ad aria alla fermentazione, dalla torrefazione alla tostatura, dall’estrusione alla pregelatinizzazione, fino a operazioni come sbramatura, decorticazione, disidratazione, raffinazione e protezione dalla degradazione ruminale. Per ciascun processo è indicato il termine di uso corrente da apporre alla denominazione della materia prima, e in alcuni casi il metodo specifico deve essere ulteriormente precisato.

Le regole di etichettatura consentono sinonimi o varianti lessicali solo nei limiti indicati nelle note del catalogo. Quando una materia prima ha subito un processo diverso da quello descritto nel glossario, tale processo deve essere menzionato nella descrizione della materia prima. Il catalogo disciplina inoltre l’uso del termine “prodotto” anziché “sottoprodotto” in diversi casi, per riflettere la terminologia di mercato.

Dichiarazioni obbligatorie e deroga al regime generale di etichettatura

Molte voci della parte C stabiliscono dichiarazioni analitiche obbligatorie, come proteina grezza, fibra grezza, sostanze grasse grezze, ceneri grezze, amido, zuccheri totali, calcio, magnesio, fosforo, sodio, potassio, zolfo, umidità o altri parametri. In alcuni casi le dichiarazioni previste dal catalogo sostituiscono quelle del regolamento (CE) n. 767/2009; in altri casi, la colonna può essere lasciata in bianco, rendendo non obbligatoria la dichiarazione di certi componenti normalmente richiesta dal regolamento generale.

Sono previste regole specifiche, ad esempio:

  • per le ceneri insolubili in acido cloridrico, salvo indicazione contraria, si applica il valore generale del 2,2 %;
  • per l’umidità, se non è indicato un livello specifico, si applica il regolamento (CE) n. 767/2009;
  • per alcuni prodotti, soglie specifiche su umidità o componenti analitici sostituiscono i livelli generali;
  • quando un operatore dichiara proprietà ulteriori o richiama processi assimilabili a una dichiarazione, si applica l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 767/2009.

Principali categorie di materie prime elencate

Il catalogo copre un ventaglio molto ampio di materie prime per mangimi. Tra le principali categorie figurano:

  • cereali e prodotti derivati;
  • semi oleosi, frutti oleosi e prodotti derivati;
  • semi di leguminose e derivati;
  • tuberi, radici e derivati;
  • altri semi e frutti;
  • foraggi, foraggi grossolani e derivati;
  • altri vegetali, alghe e derivati;
  • prodotti lattiero-caseari e derivati;
  • prodotti di animali terrestri e derivati;
  • pesce, altri animali acquatici e derivati;
  • minerali e prodotti derivati;
  • prodotti e sottoprodotti da fermentazione con microrganismi inattivati;
  • varie categorie residuali e tecnologiche.

Per ciascuna voce il catalogo specifica denominazione, descrizione e, se del caso, dichiarazioni obbligatorie e limiti quantitativi. Esempi ricorrenti sono i prodotti da molitura, estrazione, pressatura, essiccazione, fermentazione o raffinazione di cereali, semi oleosi, frutta, radici, latticini e sottoprodotti industriali dell’alimentazione umana.

Capitoli con prescrizioni sanitarie rafforzate

Per i capitoli relativi a prodotti lattiero-caseari, prodotti di animali terrestri, pesce e altri animali acquatici, nonché per le materie prime contenenti prodotti di origine animale nel capitolo sui minerali, il catalogo richiama espressamente il regolamento (CE) n. 1069/2009 e il regolamento (UE) n. 142/2011. In tali casi, l’uso delle materie prime può essere soggetto anche alle restrizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 999/2001.

Sono previste descrizioni dettagliate per:

  • latte, latte scremato, latticello, siero di latte, permeato e retentato;
  • colostro e sottoprodotti caseari;
  • proteine animali trasformate, proteine derivate dalla gelatina, proteine idrolizzate, farina di sangue, prodotti a base di sangue, collagene, gelatina, ciccioli e prodotti di origine animale;
  • pesce, farina di pesce, olio di pesce, solubili di pesce, proteina di pesce idrolizzata, farine di crostacei e altri prodotti acquatici.

Capitolo minerali e componenti elementari

Il capitolo 11 disciplina numerosi sali e minerali utilizzabili come materie prime per mangimi, con specifiche su composizione, purezza e parametri analitici. Sono inclusi carbonato di calcio, composti di magnesio, numerosi fosfati di calcio, sodio, potassio e ammonio, sali di sodio e di potassio, solfati, cloruri e altri minerali o preparati minerali.

In questo capitolo sono frequenti le soglie su ceneri insolubili in HCl, fosforo totale, calcio, magnesio, sodio, potassio e, in alcuni casi, limiti su impurità come nichel, ferro o coadiuvanti della triturazione. Il testo consente anche l’impiego di denominazioni alternative o integrate, ad esempio per specificare la fonte naturale o il procedimento di fabbricazione.

Prodotti da fermentazione con microrganismi inattivati

Il capitolo 12 riguarda prodotti e sottoprodotti derivanti da fermentazione microbica, in cui i microrganismi sono stati inattivati e non sono più vitali nel mangime. Il testo precisa che, se tali prodotti sono o derivano da organismi geneticamente modificati, deve essere rispettato il regolamento (CE) n. 1829/2003.

Sono inclusi, tra gli altri:

  • prodotti ricchi in proteine ottenuti da specifici batteri o microrganismi;
  • lieviti e prodotti del lievito;
  • vinacce e altri sottoprodotti della fermentazione;
  • sottoprodotti della produzione di amminoacidi o enzimi;
  • poliidrossibutirrato ottenuto da fermentazione.

Per molte di queste voci sono previsti requisiti sul tenore proteico, su ceneri grezze, umidità e acido propionico, oltre a note sulle possibili materie prime di coltura e sui limiti di agenti antischiumogeni o coadiuvanti.

Regime transitorio e applicazione pratica

L’articolo 2 è rilevante per gli operatori perché tutela le etichette già stampate prima dell’11 gennaio 2018, purché conformi alla versione precedente del regolamento (UE) n. 68/2013. Ciò evita la distruzione immediata di scorte e consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento, con evidente riduzione dell’onere amministrativo e dei costi di adeguamento.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo direttamente applicabile, non richiede recepimento nazionale e si impone negli ordinamenti degli Stati membri nella sua interezza.

Disposizioni principali

Sostituzione integrale dell’allegato del regolamento 68/2013

L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento (UE) n. 68/2013 sia sostituito dall’allegato del nuovo regolamento. L’allegato contiene il catalogo aggiornato delle materie prime per mangimi, articolato in disposizioni generali, glossario dei processi e elenco dettagliato delle materie prime.

Regime transitorio per l’etichettatura

L’articolo 2 consente che le materie prime per mangimi etichettate prima dell’11 gennaio 2018, conformemente alla versione previgente del regolamento (UE) n. 68/2013, continuino a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Facoltatività del catalogo e uso delle denominazioni

La parte A chiarisce che l’uso del catalogo da parte degli operatori è facoltativo; tuttavia, la denominazione di una materia prima elencata nella parte C può essere usata solo per prodotti che soddisfano i requisiti della voce pertinente. Sono richiamate le norme UE applicabili ai mangimi, ai prodotti OGM e ai sottoprodotti di origine animale.

Requisiti generali di conformità, impurità e purezza

Le disposizioni generali impongono che le materie prime elencate rispettino le restrizioni dell’Unione, le norme sul regolamento (CE) n. 1829/2003 per OGM, sul regolamento (CE) n. 1069/2009 e sul regolamento (UE) n. 142/2011 per i sottoprodotti di origine animale, nonché l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 767/2009. Sono fissati criteri generali su impurità chimiche, coadiuvanti tecnologici, purezza botanica minima del 95 % salvo deroga, e regole di trasparenza per i residui tollerati.

Etichettatura: processi, sinonimi e dichiarazioni obbligatorie

Il catalogo stabilisce come indicare i processi di trattamento, i relativi termini d’uso corrente, i sinonimi ammessi e, in molti casi, le dichiarazioni obbligatorie su componenti analitici, umidità, proteine, fibre, ceneri, grassi o altre sostanze. In varie voci, le dichiarazioni del catalogo sostituiscono quelle del regolamento (CE) n. 767/2009 oppure ne derogano in modo puntuale.

Regole speciali per prodotti di origine animale, lattiero-caseari, pesce e minerali

Per i capitoli relativi a prodotti lattiero-caseari, animali terrestri, pesce, altri animali acquatici e minerali, l’allegato richiama espressamente le prescrizioni dei regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) n. 142/2011 e, ove applicabile, le restrizioni del regolamento (CE) n. 999/2001. Sono inoltre previste specifiche indicazioni analitiche e, per i minerali, soglie e composizioni minime o massime.

Prodotti da fermentazione e microrganismi inattivati

Il capitolo 12 disciplina prodotti e sottoprodotti da fermentazione in cui i microrganismi sono inattivati e non vitali. Per le voci interessate si richiede, ove pertinente, la conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 e sono indicate specifiche denominazioni di ceppi, substrati, requisiti proteici e limiti su acido propionico o altri componenti.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleetichettaturasicurezza alimentaresottoprodotti di origine animaleorganismi geneticamente modificati

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