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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1008

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1008 della Commissione, del 15 giugno 2017, relativo all'autorizzazione del preparato di Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 e Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione JHJ Ltd) (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento esecutivo autorizza un preparato microbico composto da cinque ceppi di batteri lattici e da Saccharomyces cerevisiae come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso. L’autorizzazione è concessa dopo la valutazione positiva dell’EFSA, che ha escluso rischi per salute animale, salute umana e ambiente e ha riconosciuto un effetto favorevole sul rendimento zootecnico. Il prodotto è inquadrato come additivo zootecnico, gruppo funzionale stabilizzatori della flora intestinale, ed è soggetto alle condizioni tecniche dettagliate nell’allegato. L’autorizzazione ha validità fino al 6 luglio 2027.

Autorizzazione, come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, del preparato di Lactococcus lactis, Carnobacterium divergens, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum e Saccharomyces cerevisiae, con titolare JHJ Ltd.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che immettono sul mercato o utilizzano il preparato indicato come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso. L’autorizzazione riguarda la categoria degli additivi zootecnici e il gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. Le condizioni tecniche e di impiego sono quelle stabilite nell’allegato; tra queste figurano specifiche soglie di composizione, modalità di analisi, prescrizioni d’uso e il termine finale dell’autorizzazione fissato al 6 luglio 2027. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Autorizzazione del preparato di Lactococcus lactis, Carnobacterium divergens, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum e Saccharomyces cerevisiae per polli da ingrasso

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1008 della Commissione autorizza un preparato microbico composto da cinque ceppi batterici e da Saccharomyces cerevisiae come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e si fonda sulla valutazione positiva dell’EFSA, che ha escluso rischi per animali, consumatori e ambiente e ha riconosciuto un effetto di miglioramento delle prestazioni zootecniche.

Base giuridica e iter autorizzativo

La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, nonché la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 dello stesso regolamento, corredata della documentazione prescritta. Nei considerando si evidenzia che le condizioni di autorizzazione previste all’articolo 5 risultano soddisfatte, sicché l’uso del preparato può essere autorizzato secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato. Le misure sono inoltre dichiarate conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Ambito di applicazione e classificazione dell’additivo

L’autorizzazione riguarda il preparato di Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 e Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p, con titolare JHJ Ltd. L’additivo è classificato nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. Il destinatario d’uso è specificamente il pollame da ingrasso; il regolamento, essendo un atto di esecuzione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Composizione del preparato e livelli minimi

L’allegato descrive il preparato come contenente almeno 1,2 × 10^9 UFC/g di batteri lattici totali e 1 × 10^7 UFC/g di Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p. Sono inoltre indicati i minimi per ciascun microrganismo componente:

  • Lactococcus lactis PCM B/00039: ≥ 5 × 10^8 CFU/g
  • Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p: ≥ 3 × 10^8 CFU/g
  • Lactobacillus casei PCM B/00080: ≥ 1 × 10^8 CFU/g
  • Lactobacillus plantarum PCM B/00081: ≥ 3 × 10^8 CFU/g
  • Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p: ≥ 1 × 10^7 CFU/g

La sostanza attiva è costituita da cellule vitali dei ceppi sopra indicati.

Controllo analitico e identificazione

Il regolamento rinvia a metodi analitici standardizzati per il controllo dell’additivo nei mangimi e negli alimenti per animali. Per il conteggio di Lactococcus lactis PCM B/00039 e Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p si applica il metodo di diffusione su piastra con MRS agar ISO 15214; per i Lactobacilli il metodo EN 15787; per Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p il metodo EN 15789 con agar di estratto di lievito glucosio cloramfenicolo. Per l’identificazione dei Lactobacilli, di Lactococcus lactis e di Carnobacterium divergens è prevista la PFGE, mentre per Saccharomyces cerevisiae si utilizza la PCR.

Condizioni di impiego, conservazione e sicurezza per gli utilizzatori

L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando il prodotto è incorporato in pellet. È espressamente consentito l’impiego nei mangimi contenenti alcuni coccidiostatici autorizzati, ossia narasina/nicarbazina, salinomicina sodica, diclazuril, decochinato o maduramicina ammonio.

Sul piano della tutela degli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire o ridurre i rischi connessi all’uso dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione dell’apparato respiratorio e della pelle.

Durata dell’autorizzazione e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 6 luglio 2027, data oltre la quale l’autorizzazione non opera salvo eventuali rinnovi o nuovi atti normativi.

Disposizioni principali

Autorizzazione del preparato

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale, come additivo destinato all’alimentazione animale.

Base giuridica e valutazione scientifica

Il provvedimento è adottato in base al regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare all’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama il parere EFSA del 12 luglio 2016, che conclude per l’assenza di effetti dannosi alle condizioni d’impiego proposte e per la capacità del preparato di migliorare il rendimento zootecnico nei polli da ingrasso.

Condizioni di composizione e tenori minimi

L’allegato fissa la composizione del preparato e i tenori minimi: almeno 1,2 × 10^9 UFC/g di batteri lattici totali e 1 × 10^7 UFC/g di Saccharomyces cerevisiae. Per i singoli ceppi sono indicati i minimi di Lactococcus lactis PCM B/00039 ≥ 5 × 10^8 CFU/g, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p ≥ 3 × 10^8 CFU/g, Lactobacillus casei PCM B/00080 ≥ 1 × 10^8 CFU/g, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ≥ 3 × 10^8 CFU/g e Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p ≥ 1 × 10^7 CFU/g.

Destinatari e livelli di impiego

L’additivo è autorizzato per i polli da ingrasso. Il tenore minimo nel mangime completo, con umidità al 12%, è pari a 5 × 10^8 UFC/kg per i batteri lattici (LAB) e a 5 × 10^6 UFC/kg per Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p.

Metodi di analisi e identificazione

L’allegato indica i metodi analitici per il controllo dell’additivo e degli alimenti per animali: ISO 15214 per il conteggio di Lactococcus lactis PCM B/00039 e Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p; EN 15787 per il conteggio dei Lactobacilli; EN 15789 per il conteggio di Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p. Per l’identificazione sono previste PFGE per Lactobacilli, Lactococcus lactis e Carnobacterium divergens e PCR per Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p.

Prescrizioni d’uso e gestione del rischio

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare temperatura di conservazione, periodo di conservazione e stabilità quando incorporato in pellet. L’impiego è consentito nei mangimi contenenti alcuni coccidiostatici autorizzati: narasina/nicarbazina, salinomicina sodica, diclazuril, decochinato o maduramicina ammonio. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, è obbligatorio l’uso di DPI con protezione respiratoria e della pelle.

Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato è indicato come fine del periodo di autorizzazione il 6 luglio 2027.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisanità animalesicurezza alimentare

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