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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1016

Regolamento (UE) 2017/1016 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benzovindiflupir, clorantraniliprolo, deltametrina, etofumesato, alossifop, virus del mosaico del pepino isolato blando VC1, virus del mosaico del pepino isolato blando VX1, oxathiapiprolin, penthiopyrad, piraclostrobin, spirotetrammato, olio di girasole, tolclofos-metile e trinexapac in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i livelli massimi di residui (LMR) previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005 per diverse sostanze, sulla base delle domande presentate dagli operatori, delle valutazioni degli Stati membri e dei pareri scientifici dell'EFSA. In alcuni casi innalza o introduce LMR per tenere conto di usi autorizzati o esigenze commerciali; in altri mantiene i valori vigenti quando i dati non sono ritenuti sufficienti. Inoltre inserisce nell'allegato IV l'olio di girasole e due isolati blandi del virus del mosaico del pepino, per i quali non è richiesto un LMR specifico.

Modifica degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sui limiti massimi di residui di specifici antiparassitari e sostanze correlate in o su determinati prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori della filiera agroalimentare e mangimistica, agli Stati membri e alle autorità competenti nell'Unione europea, con effetti diretti su prodotti di origine vegetale e animale elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005. Incide sulla fissazione, revisione e inserimento di LMR per numerose sostanze attive e sostanze di base, inclusi prodotti destinati a importazione, usi autorizzati in emergenza e prodotti per i quali non è richiesto un LMR specifico. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sui livelli massimi di residui

Il regolamento interviene sulla disciplina europea dei livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi di origine vegetale e animale. La finalità è adeguare gli LMR alle domande di autorizzazione presentate, alle esigenze di tolleranza all'importazione, agli usi di emergenza autorizzati e alle valutazioni scientifiche dell'EFSA, nel rispetto dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 396/2005.

Contesto e base normativa

La Commissione opera sulla base del regolamento (CE) n. 396/2005, in particolare degli articoli 5, paragrafo 1, 6, 8, 14 e, per talune fattispecie, 18 e 20. I considerando richiamano le valutazioni degli Stati membri interessati, i pareri motivati dell'EFSA e le conclusioni delle revisioni inter pares per le sostanze attive etofumesato, virus del mosaico del pepino VC1 e VX1 e oxathiapiprolin. Il testo precisa inoltre che le misure sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Ambito delle modifiche agli allegati

L'allegato II è aggiornato per benzovindiflupir, deltametrina, etofumesato, alossifop, piraclostrobin, tolclofos-metile e trinexapac. L'allegato III, parte A, è modificato per clorantraniliprolo, penthiopyrad e spirotetrammato, mentre viene aggiunta una nuova colonna per oxathiapiprolin. L'allegato IV è integrato con olio di girasole, virus del mosaico del pepino isolato blando VC1 e virus del mosaico del pepino isolato blando VX1.

LMR specifici e casi principali

Per il clorantraniliprolo nel luppolo viene fissato un LMR provvisorio di 10 mg/kg fino al 31 dicembre 2020; decorso tale termine, il valore ordinario sarà 0,02 mg/kg, salvo nuova modifica normativa. Per benzovindiflupir, limitatamente alle cucurbitacee con buccia non commestibile, la Commissione mantiene i valori vigenti per insufficienza dei dati. Per l'oxathiapiprolin sono stabiliti LMR per numerose colture, tra cui uve da tavola e da vino, patate, pomodori, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile, meloni, lattughe e foglie di vite; per diverse matrici il valore è pari al limite di determinazione analitica.

Aggiornamenti per deltametrina, alossifop, penthiopyrad, piraclostrobin, spirotetrammato, etofumesato, tolclofos-metile e trinexapac

Le modifiche comprendono molteplici prodotti: ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto, cavoli, ortaggi a foglia, legumi, semi oleaginosi, cereali, spezie, piante da zucchero e prodotti di origine animale. In diversi casi i nuovi valori rispondono a impieghi autorizzati o a tolleranze all'importazione; per altri, come il piraclostrobin su uve da tavola e il tolclofos-metile su ravanelli e altre colture, vengono riportati specifici LMR e note di riesame. Per lo spirotetrammato il testo precisa che la definizione del residuo può variare in funzione della combinazione sostanza/codice di prodotto.

Indicazioni dell'EFSA e riesame dei dati mancanti

In numerose voci l'EFSA evidenzia la mancanza di dati su metodi analitici, metabolismo, stabilità al magazzinaggio, sperimentazioni sui residui o alimentazione del bestiame. Il regolamento prevede che, in sede di riesame, la Commissione tenga conto delle informazioni eventualmente presentate entro i termini indicati, tra cui 18 ottobre 2018, 19 novembre 2017, 29 giugno 2018, 6 febbraio 2018, 13 luglio 2015 e 5 febbraio 2016. In assenza di tali dati, il riesame avverrà tenendo conto della loro mancata presentazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con immediato rilievo operativo per importatori, produttori, distributori e autorità di controllo.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli LMR negli allegati II e III

Sono modificati gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 per benzovindiflupir, clorantraniliprolo, deltametrina, etofumesato, alossifop, penthiopyrad, piraclostrobin, spirotetrammato, tolclofos-metile, trinexapac e oxathiapiprolin. Le modifiche riguardano numerosi prodotti vegetali e animali e fissano nuovi valori o confermano quelli esistenti, includendo anche valori provvisori e indicazioni specifiche per alcuni prodotti.

Fissazione di un LMR provvisorio per il clorantraniliprolo nel luppolo

Per il luppolo è fissato un LMR provvisorio di 10 mg/kg per il clorantraniliprolo, dopo riduzione dei risultati delle prove sui residui di un fattore 3. L'LMR è provvisorio fino al 31 dicembre 2020; dopo tale data sarà pari a 0,02 mg/kg, salvo modifica da parte di un altro regolamento.

Mantenimento degli LMR vigenti per benzovindiflupir

Per l'uso di benzovindiflupir sulle cucurbitacee con buccia non commestibile, l'EFSA ha ritenuto insufficienti i dati trasmessi per fissare nuovi LMR, per cui i valori vigenti sono mantenuti.

Nuovi o modificati LMR per deltametrina, alossifop, penthiopyrad, piraclostrobin, spirotetrammato, tolclofos-metile ed etofumesato

Sono introdotte modifiche puntuali per numerosi prodotti, tra cui sedani, finocchi, rabarbaro, prezzemolo a grossa radice, porri, albicocche, pesche, orzo, avena, melograni, patate, bietole, barbabietole, cicoria Witloof, foglie di bietole, fagioli, piselli, uve da tavola e da vino, cucurbitacee, radici di cicoria, colture oleaginose, cereali e vari prodotti di origine animale. Per diversi prodotti sono riportate limitazioni condizionate da dati mancanti e termini di riesame.

Inserimento dell'oxathiapiprolin nell'allegato III

L'oxathiapiprolin viene inserito con LMR specifici per diverse colture, tra cui uve da tavola e da vino, patate, pomodori, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile, meloni, lattughe e foglie di vite. Per alcuni prodotti sono previsti LMR al limite di determinazione analitica; per altri valori più elevati derivano dalle valutazioni EFSA e dalle consultazioni con i laboratori di riferimento dell'Unione.

Inserimento di olio di girasole, virus del mosaico del pepino VC1 e VX1 nell'allegato IV

L'olio di girasole, approvato come sostanza di base, e i due isolati blandi del virus del mosaico del pepino VC1 e VX1 sono inseriti nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, con conseguente assenza di LMR specifici.

Rinvii a dati mancanti e termini di riesame

Per varie combinazioni sostanza/prodotto l'EFSA segnala la mancanza di informazioni su metodi di analisi, residui, stabilità in magazzino, metabolismo, studi sull'alimentazione del bestiame o condizioni di conservazione dei campioni. La Commissione dovrà tener conto di tali dati, se presentati entro le date indicate (ad esempio 18 ottobre 2018, 19 novembre 2017, 29 giugno 2018, 6 febbraio 2018, 13 luglio 2015 o 5 febbraio 2016), al momento del riesame degli LMR.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareprodotti fitosanitariresidui di antiparassitariimportazioni agroalimentarisalute pubblica

Testo integrale

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