Regolamento (UE) 2017/1005
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1005 della Commissione, del 15 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica della comunicazione e della pubblicazione della sospensione e dell'esclusione di strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce formati standard e tempistiche uniformi per la pubblicazione e la comunicazione delle decisioni di sospensione, esclusione e revoca della sospensione di strumenti finanziari. La disciplina mira a garantire rapidità, coerenza e simultaneità informativa tra gestori delle sedi di negoziazione, autorità competenti, ESMA e altre autorità. La pubblicazione sul sito web è il canale principale, mentre altre forme di divulgazione sono ammesse solo contestualmente o successivamente. Sono allegati schemi dettagliati dei campi informativi da trasmettere nei diversi casi.
Norme tecniche di attuazione sul formato e sulla tempistica della comunicazione e pubblicazione delle decisioni di sospensione, esclusione e revoca della sospensione di strumenti finanziari dalla negoziazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai gestori delle sedi di negoziazione, alle imprese di investimento che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione, alle autorità competenti degli Stati membri, all’ESMA e alle altre autorità competenti. Riguarda le comunicazioni e pubblicazioni relative alla sospensione o esclusione dalla negoziazione di strumenti finanziari, alla revoca della sospensione e, se del caso, agli strumenti derivati connessi. Si applica dal 3 gennaio 2018; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono previste flessibilità solo in circostanze eccezionali e imprevedibili in cui i formati o la tempistica standard non siano appropriati.
Norme tecniche di attuazione sul formato e la tempistica della comunicazione e pubblicazione della sospensione e dell’esclusione di strumenti finanziari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1005 della Commissione completa la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) definendo standard operativi uniformi per la comunicazione e la pubblicazione delle decisioni di sospensione, esclusione e revoca della sospensione di strumenti finanziari dalla negoziazione. La finalità è assicurare tempestività, coerenza e diffusione simultanea delle informazioni tra gestori delle sedi di negoziazione, autorità competenti, ESMA e altre autorità competenti.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle comunicazioni e pubblicazioni relative a:
- decisioni dei gestori delle sedi di negoziazione di sospendere o escludere uno strumento finanziario;
- comunicazioni di tali decisioni all’autorità competente;
- decisioni delle autorità competenti di sospendere o escludere uno strumento finanziario e, se del caso, i relativi strumenti derivati, oppure di revocare la sospensione;
- comunicazioni di tali decisioni all’ESMA e alle altre autorità competenti;
- comunicazioni dell’autorità competente notificata circa la decisione di dare seguito alla decisione originaria.
I destinatari rilevanti sono i gestori di mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione, nonché le imprese di investimento che gestiscono MTF o OTF e le autorità competenti degli Stati membri. L’applicazione decorre dal 3 gennaio 2018. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Definizioni rilevanti
Ai fini del regolamento, il "gestore della sede di negoziazione" comprende:
- l’operatore di mercato che gestisce un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;
- l’impresa di investimento che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.
Obblighi dei gestori delle sedi di negoziazione
Il gestore della sede di negoziazione deve pubblicare sul proprio sito web, immediatamente, le decisioni di sospensione o esclusione. La pubblicazione deve avvenire nel formato tecnico della tabella 2 dell’allegato, che richiede informazioni standardizzate quali data e ora, tipo di azione, motivi, periodo di efficacia, indicazione se l’azione sia in corso, MIC delle sedi interessate, dati dell’emittente, ISIN e nome dello strumento, eventuali strumenti derivati collegati e osservazioni.
La comunicazione all’autorità competente deve avvenire in un formato standard leggibile da dispositivo informatico, approvato dall’autorità competente, utilizzando lo stesso schema di cui alla tabella 2. La comunicazione deve essere contestuale alla pubblicazione o effettuata immediatamente dopo.
Il regolamento precisa inoltre che il gestore non può divulgare le decisioni con altri mezzi prima della pubblicazione sul sito web. La pubblicazione web è quindi il canale principale di disclosure.
Obblighi delle autorità competenti
Le autorità competenti devono pubblicare immediatamente sul proprio sito web le decisioni di sospensione o esclusione e di revoca della sospensione, secondo il formato della tabella 3 dell’allegato. Devono inoltre comunicare all’ESMA e alle altre autorità competenti le decisioni di sospensione, esclusione o revoca della sospensione in formato standard leggibile da dispositivo informatico, utilizzando i formati delle tabelle 3 e 4.
La tabella 3 riprende gran parte dei campi previsti per i gestori, aggiungendo l’indicazione dell’autorità competente, dello Stato membro e un campo che segnala se l’azione origini dal gestore della sede di negoziazione o da un’autorità competente.
Comunicazione di seguito all’azione originaria
La tabella 4 disciplina la comunicazione all’ESMA e alle altre autorità competenti della decisione dell’autorità competente notificata di dare seguito o meno all’azione originaria. Devono essere indicati, tra l’altro:
- l’autorità competente che ha comunicato l’azione originaria;
- l’autorità competente che dà o non dà seguito all’azione;
- il tipo di azione originaria;
- l’eventuale decisione di dare seguito, con indicazione "Vero" o "Falso";
- i motivi dell’eventuale mancato seguito;
- data e ora della comunicazione;
- periodo di efficacia;
- sedi di negoziazione interessate;
- dati dell’emittente e identificativi dello strumento;
- eventuali strumenti derivati interessati e osservazioni.
L’autorità competente notificata deve trasmettere la propria comunicazione senza indebiti ritardi non appena riceve quella originaria.
Formati tecnici e dati identificativi
L’allegato stabilisce i simboli tecnici comuni da usare nei campi informativi. In particolare:
- la data e l’ora devono essere indicate in formato ISO 8601 con riferimento all’UTC;
- il codice paese deve seguire ISO 3166-1 alpha-2;
- l’ISIN segue ISO 6166;
- il LEI segue ISO 17442;
- il MIC segue ISO 10383.
Questa standardizzazione serve a rendere interoperabili le comunicazioni e a facilitarne il trattamento informatico.
Rapporti con altri atti e flessibilità applicativa
Il regolamento attua la direttiva 2014/65/UE e si coordina con il regolamento delegato (UE) 2017/569, richiamato nelle tabelle dell’allegato per gli strumenti derivati relativi. I considerando chiariscono che, per esigenze di rapidità e precisione, i formati e la tempistica sono uniformi, ma possono essere derogati in circostanze eccezionali e imprevedibili, ad esempio in caso di chiusura dell’intero mercato, quando gli schemi standard non siano adeguati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 gennaio 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Ambito delle comunicazioni e pubblicazioni
L’articolo 1 individua le cinque tipologie di attività disciplinate: pubblicazione da parte del gestore della sede di negoziazione della decisione di sospendere o escludere uno strumento finanziario; comunicazione di tale decisione all’autorità competente; pubblicazione da parte dell’autorità competente della propria decisione di sospendere o escludere uno strumento finanziario e, se del caso, i relativi derivati, ovvero di revocare la sospensione; comunicazione di tali decisioni all’ESMA e alle altre autorità competenti; comunicazione dell’eventuale decisione dell’autorità competente notificata di dare seguito alla decisione originaria.
Definizione di gestore della sede di negoziazione
L’articolo 2 precisa che, ai fini del regolamento, il gestore della sede di negoziazione comprende l’operatore di mercato che gestisce un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, nonché l’impresa di investimento che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.
Formato e tempistica per i gestori delle sedi di negoziazione
L’articolo 3 impone la pubblicazione sul sito web, nel formato della tabella 2 dell’allegato, delle decisioni di sospensione o esclusione. La comunicazione all’autorità competente deve avvenire in formato standard leggibile da dispositivo informatico, approvato dall’autorità competente, utilizzando il medesimo schema dell’allegato. L’articolo 4 richiede la pubblicazione immediata, vieta la divulgazione con altri mezzi prima della pubblicazione sul sito web e prevede che la comunicazione all’autorità competente avvenga contestualmente o immediatamente dopo.
Formato e tempistica per le autorità competenti
L’articolo 5 stabilisce che le autorità competenti pubblichino sul proprio sito web, nel formato della tabella 3 dell’allegato, le decisioni di sospensione o esclusione e di revoca della sospensione. Le comunicazioni all’ESMA e alle altre autorità competenti devono essere effettuate in formato standard leggibile da dispositivo informatico, secondo le tabelle 3 e 4 dell’allegato. L’articolo 6 richiede la pubblicazione immediata, la comunicazione contestuale o immediatamente successiva e, per l’autorità competente notificata, la trasmissione senza indebiti ritardi appena ricevuta la comunicazione originaria.
Struttura dei dati e contenuti minimi degli schemi tecnici
L’allegato contiene i simboli tecnici comuni e i modelli informativi obbligatori. Sono previsti formati per data e ora in UTC secondo ISO 8601, codici paese ISO 3166-1 alpha-2, ISIN, LEI e MIC. Le tabelle 2, 3 e 4 elencano i campi da indicare: data e ora della pubblicazione/comunicazione, tipo di azione, motivi, efficacia dal/al, stato dell’azione in corso, sedi di negoziazione interessate, dati dell’emittente, identificativo e nome completo dello strumento, strumenti derivati interessati e osservazioni. Per le comunicazioni dell’autorità competente è richiesto anche l’indicazione se l’azione originaria provenga dal gestore della sede di negoziazione o da un’autorità competente, nonché, nella tabella 4, se si dia o meno seguito all’azione originaria e le ragioni dell’eventuale mancato seguito.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 7 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 3 gennaio 2018, in coerenza con la direttiva 2014/65/UE.
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