Regolamento (UE) 2017/1006
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1006 della Commissione, del 15 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 della Commissione per quanto riguarda la modifica del ceppo produttore del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 10287) come additivo per mangimi destinati a pollame da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd.) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica un’autorizzazione già esistente per un additivo zootecnico a base di endo-1,4-beta-xilanasi, sostituendo il ceppo produttore del microrganismo impiegato nella produzione. La Commissione recepisce l’esito favorevole della valutazione EFSA, che non rileva rischi per salute animale, salute umana o ambiente e conferma l’efficacia potenziale dell’additivo. È previsto un periodo transitorio per consentire lo smaltimento delle scorte e l’adeguamento degli operatori alle nuove condizioni autorizzative.
Modifica l’autorizzazione dell’additivo per mangimi endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae, sostituendo il ceppo produttore DSM 10287 con DSM 26372 per pollame da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai titolari dell’autorizzazione e, in concreto, ai mangimi addizionati con il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi destinati a pollame da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso nell’Unione europea. Riguarda la modifica di un’autorizzazione già concessa dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 e prevede un regime transitorio per i prodotti fabbricati ed etichettati prima del 6 gennaio 2018 secondo la normativa applicabile prima del 6 luglio 2017. È un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante anche ai fini del SEE.
Modifica dell’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1006 modifica l’autorizzazione già concessa all’additivo zootecnico endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Aspergillus oryzae, destinato a pollame da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso. La modifica riguarda il ceppo produttore, sostituito da DSM 10287 a DSM 26372, sulla base della domanda presentata dal titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd. e della valutazione favorevole dell’EFSA.
Contesto normativo e base giuridica
La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. L’autorizzazione originaria del preparato era stata concessa per dieci anni con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012. La Commissione rileva che le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 risultano soddisfatte e che, pertanto, l’allegato del regolamento del 2012 deve essere aggiornato.
Valutazione dell’EFSA
Nel parere del 14 luglio 2016, l’EFSA conclude che il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Aspergillus oryzae (DSM 26372) non presenta effetti nocivi per la salute animale, la salute umana o l’ambiente. L’Autorità lo considera anche potenzialmente efficace come additivo zootecnico per le specie/ categorie interessate. Inoltre, non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato e conferma la valutazione del metodo di analisi fornito dal laboratorio di riferimento.
Contenuto dell’allegato: identificazione dell’additivo e caratteristiche tecniche
L’allegato sostituito disciplina l’additivo con numero di identificazione 4a1607i, appartenente alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale dei promotori della digestione. Il titolare dell’autorizzazione è DSM Nutritional Products Ltd.; il principio attivo è l’endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8. La composizione del preparato è descritta come preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372), con attività minima di:
- forma solida: 1 000 FXU/g;
- forma liquida: 650 FXU/ml.
Specie destinatarie, dosi e condizioni di impiego
L’allegato indica i livelli minimi di impiego nel mangime completo con tenore di umidità del 12%:
- pollame da ingrasso: 100 FXU/kg;
- suinetti svezzati: 200 FXU/kg;
- suini da ingrasso: 200 FXU/kg.
Sono inoltre indicati i dosaggi massimi raccomandati per kg di mangime completo:
- pollame da ingrasso: 200 FXU;
- suinetti svezzati: 400 FXU;
- suini da ingrasso: 400 FXU.
Per i suinetti svezzati è specificato che l’uso è previsto fino a circa 35 kg di peso vivo.
Metodi di analisi e avvertenze per l’uso
Il regolamento riporta i metodi di analisi per la quantificazione dell’additivo nei mangimi e nelle premiscele, basati su metodi colorimetrici. Viene inoltre imposto che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Tutela degli utilizzatori
Per prevenire rischi per gli operatori, le imprese del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate. Qualora tali misure non siano sufficienti a eliminare o ridurre al minimo i rischi, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, compresa la protezione dell’apparato respiratorio e della pelle.
Regime transitorio ed entrata in vigore
Il regolamento prevede che il preparato e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 6 gennaio 2018 secondo le norme applicabili prima del 6 luglio 2017, possano continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’autorizzazione dell’additivo
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 è sostituito con il testo allegato al regolamento. La modifica consiste, in particolare, nella sostituzione del ceppo produttore da Aspergillus oryzae (DSM 10287) a Aspergillus oryzae (DSM 26372) per il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi autorizzato come additivo zootecnico.
Condizioni di autorizzazione e valutazione scientifica
La Commissione fonda la modifica sull’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’EFSA, nel parere del 14 luglio 2016, conclude che il preparato prodotto da Aspergillus oryzae (DSM 26372) non ha effetti dannosi sulla salute animale, sulla salute umana e sull’ambiente, ed è potenzialmente efficace per pollame da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso. Non sono richieste prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato.
Regime transitorio
Il preparato e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 6 gennaio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 luglio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto tecnico dell’allegato
L’allegato identifica l’additivo con numero 4a1607i, titolare DSM Nutritional Products Ltd., principio attivo endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8, e descrive composizione, metodi di analisi e condizioni d’impiego. La forma solida deve avere un’attività minima di 1 000 FXU/g e la forma liquida di 650 FXU/ml. Sono fissati tenori minimi di 100 FXU/kg per pollame da ingrasso, 200 FXU/kg per suinetti svezzati e 200 FXU/kg per suini da ingrasso; sono inoltre indicati i dosaggi massimi raccomandati di 200 FXU/kg per pollame da ingrasso e 400 FXU/kg per suinetti svezzati e suini da ingrasso.
Avvertenze, condizioni d’uso e protezione degli operatori
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Per ridurre i rischi per gli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione dell’apparato respiratorio e della pelle. Per i suinetti svezzati è precisato che l’additivo va utilizzato fino a circa 35 kg di peso vivo.
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