Cassazione Civile, Ordinanza n. 12958/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da interventi edilizi realizzati su una corte comune tra più comproprietari in un Comune del Veronese. Alcuni comproprietari hanno agito lamentando che la realizzazione di una scala esterna, la sopraelevazione di una parte dell'edificio e altri interventi sullo spazio comune violassero le distanze legali e pregiudicassero il valore della loro proprietà. La Corte d'appello ha accolto solo in parte le domande: ha respinto la domanda sulla sopraelevazione ritenendo che l'opera insistesse su un muro comune e non su una costruzione in aderenza, ma ha confermato l'illegittimità della scala e ne ha ordinato l'arretramento sino al rispetto della distanza di dieci metri dalle pareti finestrate fronteggianti. In cassazione i ricorrenti principali hanno dedotto: 1) violazione del giudicato esterno e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che una precedente sentenza avesse già riconosciuto la validità di una clausola di divisione che consentiva di costruire sulla corte a distanza inferiore; 2) erronea applicazione delle norme sulle distanze, assumendo che dovesse applicarsi la disciplina urbanistica locale, che la scala non fosse una "costruzione" e che non potesse disporsi l'arretramento integrale; 3) altri profili relativi alla qualificazione del muro e alla mancata considerazione della diversa altezza dei manufatti. I ricorrenti incidentali hanno invece contestato la decisione nella parte in cui aveva ritenuto legittima la sopraelevazione sul muro comune, censurando il valore attribuito alla CTU e l'uso di eccezioni e fatti rilevabili d'ufficio, nonché la liquidazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché il giudicato esterno non risultava ritualmente eccepito in appello, con conseguente preclusione della deduzione in cassazione; ha inoltre rilevato che quel giudicato non era comunque opponibile a un soggetto che non aveva partecipato al precedente giudizio. Ha respinto il secondo motivo sul rispetto delle distanze, affermando che la scala, per consistenza e stabilità, integra una costruzione rilevante ai fini delle distanze legali e che le norme urbanistiche locali avevano recepito il parametro di dieci metri dalle pareti finestrate, rendendo corretto l'ordine di arretramento integrale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di riscontro fattuale. Quanto al ricorso incidentale, ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la comproprietà del muro e la possibilità di sopraelevazione erano state desunte correttamente dal materiale istruttorio e che non era sindacabile in cassazione il mero apprezzamento di merito sulla motivazione; ha respinto anche il secondo motivo, affermando che la preesistente mansarda e i fatti impeditivi della demolizione, risultando dagli atti, erano rilevabili d'ufficio anche in appello; infine ha rigettato il motivo sulle spese, ritenendo corretta la liquidazione effettuata per fasi ai sensi del D.M. 55/2014. Ha compensato le spese tra i ricorrenti principali e quelli incidentali, condannando i ricorrenti principali al pagamento delle spese in favore del controricorrente separato e dando atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Il giudicato interno/esterno non può essere utilmente dedotto in cassazione se l'eccezione non è stata ritualmente proposta nel grado di merito in cui il giudicato è sorto o è divenuto rilevante.
art. 2909 c.c.
Il giudicato copre il dedotto e il deducibile solo tra le parti del precedente processo e non può essere opposto a chi non vi abbia partecipato.
art. 39, n. 5, c.p.c.
In presenza di giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado, se non eccepito in appello il rimedio è la revocazione e non il ricorso per cassazione.
art. 9 D.M. 1444/1968
Le distanze minime tra costruzioni e pareti finestrate si applicano anche a manufatti accessori con consistenza e stabilità, come la scala esterna, e comportano l'arretramento sino al rispetto della distanza legale.
art. 873 c.c.
Nel computo delle distanze legali devono considerarsi anche le strutture accessorie del fabbricato che abbiano natura di opera edilizia.
artt. 871 e 872 c.c.
La violazione delle norme edilizie e urbanistiche va distinta dalla violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni: le prime tutelano interessi pubblici e possono al più fondare tutela risarcitoria, le seconde incidono sui rapporti di vicinato e consentono anche la riduzione in pristino.
art. 881 c.c.
La presunzione di proprietà esclusiva del muro comune può essere superata dalle risultanze di fatto e dalle caratteristiche oggettive del manufatto.
art. 885 c.c.
Ogni comproprietario può sopraelevare il muro comune, con possibile formazione di proprietà separata della sopraelevazione e applicazione del principio di prevenzione.
art. 874 c.c.
La disciplina dell'acquisto della comunione del muro altrui presuppone i relativi fatti costitutivi; non può essere invocata su un mero dato ipotetico privo di riscontro in causa.
artt. 166, 167, 180, 183 e 115 c.p.c.
Le eccezioni in senso lato e i fatti risultanti dagli atti possono essere valorizzati anche in appello se già documentati in causa, senza essere soggetti alle preclusioni proprie delle eccezioni in senso stretto.
art. 116 c.p.c.
Il giudice può fondare il proprio convincimento sulle risultanze della consulenza tecnica e sugli altri elementi istruttori, purché ne dia adeguata motivazione.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti del 'minimo costituzionale', non per semplice insufficienza o difetto di persuasività.
art. 191 c.p.c.
La consulenza tecnica serve alla ricognizione e all'apprezzamento di fatti tecnici; il consulente non può svolgere valutazioni giuridiche, ma il giudice può utilizzare correttamente i dati tecnici acquisiti.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ristretto ai casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile.
art. 91 c.p.c.
La soccombenza giustifica la condanna alle spese, che possono essere compensate solo nei limiti consentiti dal processo.
L. 794/1942, art. 3
Richiamata insieme alla disciplina dei compensi professionali, ma la Corte reputa corretta la liquidazione operata secondo i parametri vigenti.
artt. 1 e 4 D.M. 55/2014
La liquidazione del compenso professionale avviene per fasi e il giudice può discostarsi motivatamente dai valori medi e ridurre i compensi entro i limiti tabellari.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il giudicato esterno sopravvenuto o formatosi nel corso del giudizio non può essere utilmente fatto valere in cassazione se la relativa eccezione non è stata tempestivamente e ritualmente proposta nel grado di merito in cui era rilevante; in difetto, il rimedio è quello della revocazione quando ne ricorrano i presupposti.
- Le norme sulle distanze tra costruzioni tutelano i rapporti di vicinato e si applicano anche alle strutture accessorie che abbiano consistenza e stabilità e siano quindi qualificabili come opere edilizie; in tale ambito la regolarità urbanistica del manufatto non esclude la tutela ripristinatoria del vicino.
- La violazione delle norme edilizie generali e quella delle norme sulle distanze legali hanno regimi di tutela differenti: le prime incidono su interessi pubblici e possono comportare, di regola, solo responsabilità risarcitoria; le seconde consentono anche l'azione di riduzione in pristino, con possibile disapplicazione incidentale del titolo abilitativo illegittimo.
- Nel giudizio di legittimità il controllo sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: non sono sindacabili la sufficienza o la maggiore o minore persuasività della motivazione, ma solo i casi estremi di mancanza assoluta, apparenza, irriducibile contraddizione o incomprensibilità.
- Le eccezioni in senso lato e i fatti modificativi, impeditivi o estintivi già risultanti dagli atti possono essere rilevati anche d'ufficio e anche in appello, senza essere assoggettati alle medesime preclusioni delle eccezioni in senso stretto, quando la loro esistenza emerga dal materiale probatorio ritualmente acquisito.
- In tema di muro comune, la presunzione di proprietà esclusiva può essere superata dalle caratteristiche oggettive del manufatto e dal complessivo quadro istruttorio; accertata la comunione, ciascun comproprietario può sopraelevare secondo la disciplina dell'art. 885 c.c., con conseguente possibile formazione di una proprietà separata della sopraelevazione.
- La liquidazione dei compensi professionali nel processo va operata per fasi secondo i parametri vigenti, potendo il giudice motivatamente collocarsi al di sotto dei valori medi entro i limiti consentiti dalla tariffa.
- La condanna alle spese segue la soccombenza; la compensazione tra parti soccombenti reciproche non esime dal porre a carico della parte soccombente le spese dovute al terzo che abbia resistito efficacemente al ricorso.
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