Provvedimento AGCM I783C3 n. 28151 del 18/02/2020
ACCORDO TRA OPERATORI DEL SETTORE VENDING-RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE IVS ITALIA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento ridetermina la sanzione inflitta a IVS Italia nell’ambito dell’intesa tra operatori del settore della distribuzione automatica, accertata nel 2016 in violazione dell’articolo 101 TFUE. L’intesa riguardava il coordinamento delle politiche commerciali su prezzi, territori e clientela nel mercato italiano dei servizi di gestione di distributori automatici e macchine OCS. In esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6022/2019, l’AGCM elimina gli effetti dell’entry fee e dell’aggravante per leadership e fissa la sanzione definitiva in 23.938.246 euro.
IVS Italia S.p.A. – rideterminazione della sanzione per l’intesa anticoncorrenziale nel settore vending: sanzione ridotta da 31.917.662 a 23.938.246 euro in ottemperanza al Consiglio di Stato
Rideterminazione della sanzione a IVS Italia nel caso dell’intesa vending
Il provvedimento riguarda esclusivamente la rideterminazione della sanzione inflitta a IVS Italia S.p.A. nell’ambito del procedimento I783, dopo l’annullamento parziale disposto dal Consiglio di Stato. L’infrazione sostanziale era già stata accertata con il provvedimento AGCM n. 26064 dell’8 giugno 2016; il nuovo procedimento non riapre l’accertamento dell’intesa, ma determina l’importo dovuto in esecuzione della sentenza n. 6022/2019.
Parti e origine del procedimento
IVS Italia operava nel settore italiano del vending, direttamente e indirettamente, nella gestione di distributori automatici e macchine OCS. Nel procedimento originario erano coinvolti numerosi operatori del settore, tra cui Gruppo Argenta, il gruppo Buonristoro facente capo a D.A.E.M., GE.SA., Gruppo Illiria, Liomatic, Ovdamatic, Sellmat, Serim, Sogeda, Supermatic e CONFIDA.
Con il provvedimento n. 26064/2016, l’AGCM aveva accertato un’intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE e aveva sanzionato tutte le imprese partecipanti. La sanzione originariamente applicata a IVS Italia era pari a 31.917.662 euro.
Mercato e condotta anticoncorrenziale
L’intesa si collocava nel mercato italiano dei servizi relativi alla gestione di distributori automatici e semi-automatici, inclusi i servizi connessi alle macchine OCS. Secondo l’accertamento originario, gli operatori avevano coordinato le proprie politiche commerciali con l’obiettivo di limitare il confronto concorrenziale tra le imprese partecipanti.
Il coordinamento riguardava principalmente:
- i prezzi;
- gli ambiti territoriali di operatività;
- la rispettiva clientela.
La condotta era stata qualificata come intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 TFUE. Il provvedimento non tratta fattispecie di abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE.
Criteri della sanzione originaria
Nel 2016 l’AGCM aveva applicato i criteri previsti dalle proprie Linee guida del 22 ottobre 2014. L’importo base era stato determinato applicando una percentuale del 20% al valore delle vendite realizzate nel mercato rilevante, considerando la durata dell’infrazione.
Il valore delle vendite comprendeva il fatturato derivante dalla gestione di distributori automatici e macchine OCS, realizzato nell’ultimo anno intero di partecipazione all’infrazione, al netto dell’IVA e delle altre imposte. Erano state incluse anche le vendite realizzate attraverso società controllate, indipendentemente dalla loro partecipazione formale all’infrazione.
All’importo base erano state applicate ulteriori componenti:
- una maggiorazione del 15% a titolo di entry fee, giustificata dall’AGCM in ragione della gravità e dell’esigenza di deterrenza;
- una maggiorazione del 15% per l’aggravante relativa alla leadership di IVS Italia nel cartello;
- una riduzione del 10% per l’adozione di programmi di compliance antitrust.
L’importo risultante era stato ricondotto al limite massimo previsto dall’articolo 15 della legge n. 287/1990, pari al 10% del fatturato mondiale dell’impresa realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida. Il fatturato mondiale di IVS nel 2015 era pari a 319.176.615 euro.
L’AGCM aveva inoltre richiamato il punto 34 delle Linee guida, che consente deroghe motivate ai criteri ordinari per adeguare la sanzione alle diverse posizioni delle imprese e preservarne l’effetto deterrente.
Pronuncia del Consiglio di Stato
La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 6022 del 2 settembre 2019, ha accolto parzialmente il ricorso di IVS Italia e ha annullato il provvedimento del 2016 limitatamente alla determinazione della sanzione nei suoi confronti.
Il giudice amministrativo ha ritenuto che:
- l’applicazione dell’entry fee dovesse essere sorretta da una motivazione specifica e adeguata, non ravvisata nel provvedimento originario;
- l’aggravante per il ruolo di cartel ringleader non fosse provata, poiché la diffusione territoriale di IVS e la circostanza che fosse consultata dai concorrenti erano elementi troppo generici.
Il Consiglio di Stato ha quindi demandato all’AGCM la rideterminazione della sanzione, senza quantificare direttamente la riduzione.
Procedimento di rideterminazione e difese di IVS Italia
Con provvedimento n. 27925 del 1° ottobre 2019, l’AGCM ha avviato il procedimento di rideterminazione in contraddittorio con IVS Italia. La società ha presentato una memoria il 20 novembre 2019 ed è stata ascoltata il 22 novembre 2019.
IVS Italia ha sostenuto che la nuova sanzione dovesse essere calcolata partendo dall’importo originario, eliminando l’entry fee e l’aggravante per leadership e mantenendo la riduzione del 10% riconosciuta per il programma di compliance. La società ha inoltre sottolineato di avere applicato rigorosamente tale programma e ha evidenziato il possibile impatto particolarmente gravoso di una sanzione pari al 10% del fatturato, trattandosi di un’impresa monoprodotto.
Nella nota del 24 gennaio 2020, IVS Italia ha dichiarato di non avere osservazioni sull’approccio e sulla metodologia comunicati dall’Autorità.
Valutazioni dell’AGCM sulla riduzione
L’AGCM ha ritenuto che l’eliminazione meramente matematica dell’entry fee non avrebbe prodotto una riduzione effettiva della sanzione finale, poiché l’importo sarebbe rimasto comunque superiore al limite edittale del 10% del fatturato mondiale e sarebbe stato nuovamente ricondotto a tale limite.
Per garantire l’effetto utile della sentenza, l’Autorità ha quindi applicato una riduzione del 15% sulla sanzione originariamente irrogata, corrispondente alla componente dell’entry fee.
Quanto all’aggravante per leadership, l’AGCM ha applicato i criteri del punto 34 delle Linee guida. Poiché IVS Italia beneficiava già di un’attenuante e, dopo la sentenza, non risultava gravata da alcuna circostanza aggravante, l’Autorità ha riconosciuto un’ulteriore riduzione del 10% rispetto alla sanzione originaria.
Esito e importo definitivo
In ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, l’AGCM ha rideterminato la sanzione amministrativa pecuniaria a carico di IVS Italia S.p.A. in 23.938.246 euro, rispetto ai 31.917.662 euro originariamente irrogati.
Il provvedimento dispone la notifica a IVS Italia e la pubblicazione nel Bollettino dell’AGCM. È indicata la possibilità di ricorso al TAR del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento oppure di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
Punti principali
Infrazione originariamente accertata
L’AGCM aveva accertato che IVS Italia e altri operatori del vending, con CONFIDA, avevano coordinato le politiche commerciali per limitare il confronto concorrenziale su prezzi, ambiti territoriali di operatività e rispettiva clientela, in violazione dell’articolo 101 TFUE.
Sanzione originaria
Con il provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016, IVS Italia era stata sanzionata per 31.917.662 euro. Il calcolo comprendeva un importo base pari al 20% del valore delle vendite, una entry fee del 15%, l’aggravante del 15% per leadership e una riduzione del 10% per il programma di compliance, con applicazione del limite del 10% del fatturato mondiale.
Pronuncia del Consiglio di Stato
La sentenza n. 6022/2019 ha annullato la determinazione della sanzione nei confronti di IVS Italia, ritenendo non adeguatamente motivata l’entry fee e non provata l’aggravante per il ruolo di cartel ringleader.
Rideterminazione
L’AGCM ha applicato una riduzione del 15% per l’eliminazione dell’entry fee e una riduzione del 10% per il venir meno dell’aggravante di leadership, ai sensi del punto 34 delle Linee guida, confermando la rilevanza dell’attenuante per il programma di compliance.
Esito finale
La sanzione amministrativa pecuniaria è stata rideterminata in 23.938.246 euro.
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