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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I783C5 n. 28153 del 18/02/2020

ACCORDO TRA OPERATORI DEL SETTORE VENDING-RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE SERIM

AGCMI783C5

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda esclusivamente la rideterminazione della sanzione inflitta a Serim S.r.l. nell’ambito dell’intesa accertata nel 2016 tra operatori del settore della distribuzione automatica e CONFIDA. L’intesa aveva coordinato politiche commerciali relative a prezzi, ambiti territoriali e clientela nel mercato italiano dei servizi di gestione dei distributori automatici e semi-automatici, in violazione dell’articolo 101 TFUE. In ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5564/2019, l’AGCM ha eliminato l’entry fee e riconosciuto una riduzione del 15% per il ruolo marginale di Serim, determinando la sanzione finale in 2.881.687 euro, rispetto ai 4.116.696 euro originari.

Serim S.r.l. e intesa tra operatori del vending: rideterminazione della sanzione per coordinamento commerciale restrittivo, con riduzione a 2.881.687 euro in ottemperanza al Consiglio di Stato

Rideterminazione della sanzione a Serim nel caso dell’intesa vending

Il provvedimento n. 28153 del 18 febbraio 2020 riguarda la sola rideterminazione della sanzione applicata a Serim S.r.l. nell’ambito del procedimento I783, già definito dall’AGCM nel 2016 con l’accertamento di un’intesa restrittiva tra operatori del settore vending.

Parti e oggetto del procedimento

Serim opera in Italia nel settore della distribuzione automatica, in particolare nella gestione dei distributori. Il procedimento originario coinvolgeva Serim, Gruppo Argenta, D.A.E.M. e società del gruppo Buonristoro, GE.SA., Gruppo Illiria, IVS Italia, Liomatic, Ovdamatic, Sellmat, Sogeda, Supermatic e CONFIDA.

Il provvedimento del 2020 non riapre l’accertamento dell’infrazione nei confronti dell’intero gruppo di imprese, ma interviene esclusivamente sull’importo della sanzione di Serim in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato.

Intesa e qualificazione giuridica

Con il provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016, l’AGCM aveva accertato che le imprese coinvolte e CONFIDA avevano coordinato le rispettive politiche commerciali, limitando il confronto concorrenziale nel mercato italiano dei servizi relativi alla gestione dei distributori automatici e semi-automatici.

Il coordinamento riguardava in particolare:

  • i prezzi;
  • gli ambiti territoriali di operatività;
  • la rispettiva clientela.

La condotta era stata qualificata come intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 TFUE. Il provvedimento in esame non modifica tale qualificazione né mette in discussione l’accertamento dell’infrazione.

Sanzione originaria e criteri di calcolo

Nel 2016 l’AGCM aveva quantificato nei confronti di Serim una sanzione pari a 4.116.696 euro. Il calcolo era stato effettuato sulla base delle Linee guida AGCM del 22 ottobre 2014, adottate in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990.

L’Autorità aveva considerato:

  • un importo base determinato applicando il 20% al fatturato specifico realizzato nel mercato rilevante, direttamente o attraverso società controllate;
  • la durata dell’infrazione;
  • una maggiorazione del 15% a titolo di entry fee, giustificata dalla gravità dell’infrazione e dalla necessità di assicurare l’effetto deterrente;
  • il limite massimo del 10% del fatturato mondiale dell’impresa, previsto dall’articolo 15 della legge n. 287/1990;
  • una riduzione del 5% riconosciuta a Serim nel provvedimento originario, in quanto non erano state ravvisate circostanze aggravanti o attenuanti.

L’Autorità aveva inoltre richiamato la possibilità di derogare motivatamente alle Linee guida, ai sensi del loro punto 34, per adeguare la sanzione alle diverse posizioni delle imprese coinvolte.

Sentenza del Consiglio di Stato

Con la sentenza n. 5564 del 5 agosto 2019, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento originario limitatamente alla determinazione della sanzione a carico di Serim e ha demandato all’AGCM il nuovo calcolo.

La sentenza ha individuato due vincoli principali:

  • l’applicazione dell’entry fee non era stata adeguatamente motivata con riguardo al ruolo marginale svolto da Serim nell’illecito;
  • gli elementi emersi nel procedimento avrebbero dovuto condurre al riconoscimento di una circostanza attenuante per il ruolo marginale dell’impresa, con riduzione della sanzione del 15%.

Il giudice non ha quantificato direttamente la riduzione da applicare per l’entry fee, mentre ha determinato direttamente nella misura del 15% la riduzione connessa al ruolo marginale.

Procedimento di rideterminazione e difese di Serim

L’AGCM ha avviato il procedimento di rideterminazione con provvedimento n. 27927 del 1° ottobre 2019, garantendo a Serim la partecipazione in contraddittorio.

Serim ha presentato una memoria il 27 novembre 2019 ed è stata sentita in audizione il 5 dicembre 2019. La società ha sostenuto che la propria posizione fosse caratterizzata da un ruolo marginale e che la pronuncia giudiziale imponesse una riduzione del 15% per tale attenuante. Ha inoltre sostenuto che l’eliminazione della componente entry fee dovesse tradursi in un’ulteriore riduzione, complessivamente pari al 30% rispetto alla sanzione originaria.

Valutazioni dell’AGCM sulla riduzione

L’AGCM ha osservato che la semplice rimozione dell’entry fee dai calcoli originari non avrebbe comportato una diminuzione concreta dell’importo finale. Anche senza tale maggiorazione, infatti, la sanzione sarebbe rimasta superiore al limite edittale del 10% del fatturato mondiale e sarebbe stata comunque ricondotta a tale limite.

Per dare effetto utile alla pronuncia del Consiglio di Stato, l’Autorità ha quindi applicato una riduzione del 15% alla sanzione finale originaria in relazione all’annullamento della componente entry fee.

A tale riduzione ha aggiunto l’ulteriore riduzione del 15% espressamente riconosciuta dal Consiglio di Stato per il ruolo marginale di Serim nell’infrazione.

Esito e importo finale

La sanzione originaria di 4.116.696 euro è stata rideterminata in 2.881.687 euro. L’importo riflette due riduzioni del 15%:

  • una per dare concreta attuazione all’annullamento della componente entry fee;
  • una per il riconoscimento della circostanza attenuante relativa al ruolo marginale di Serim.

L’AGCM ha pertanto deliberato che la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Serim per la violazione dell’articolo 101 TFUE accertata nel procedimento originario fosse pari a 2.881.687 euro.

Impugnazioni

Il provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo, fatti salvi i maggiori termini previsti dall’articolo 41, comma 5. In alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.

Punti principali

Intesa accertata nel procedimento originario

Con il provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016, l’AGCM ha accertato un’intesa restrittiva ai sensi dell’articolo 101 TFUE tra numerosi operatori del vending e CONFIDA, consistente nel coordinamento delle politiche commerciali su prezzi, territori di operatività e clientela nel mercato italiano dei servizi relativi alla gestione dei distributori automatici e semi-automatici.

Sanzione originaria a Serim

A Serim S.r.l. era stata irrogata una sanzione di 4.116.696 euro. Il calcolo aveva considerato un importo base pari al 20% del fatturato specifico, la durata dell’infrazione, un’entry fee del 15% e il limite massimo del 10% del fatturato mondiale previsto dall’articolo 15 della legge n. 287/1990.

Pronuncia del Consiglio di Stato

Con la sentenza n. 5564 del 5 agosto 2019, il Consiglio di Stato ha imposto la rideterminazione della sanzione, rilevando l’assenza di adeguata motivazione per l’entry fee in considerazione del ruolo marginale di Serim e riconoscendo direttamente una circostanza attenuante del 15%.

Nuova quantificazione

L’AGCM ha ritenuto che la mera eliminazione matematica dell’entry fee non avrebbe prodotto una riduzione effettiva, poiché la sanzione sarebbe comunque rimasta superiore al limite edittale. Ha pertanto applicato una riduzione del 15% sulla sanzione originaria per dare effetto utile all’annullamento dell’entry fee e un’ulteriore riduzione del 15% per il ruolo marginale, fissando l’importo finale in 2.881.687 euro.

Esito del procedimento

Il procedimento di rideterminazione si è concluso con la conferma dell’infrazione originariamente accertata e la sostituzione dell’importo sanzionatorio applicabile a Serim. Il provvedimento è impugnabile dinanzi al TAR Lazio entro 60 giorni o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveart. 101 tfuesettore vendingsanzioni antitrust

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