Salta al contenuto
Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I783C1 n. 28149 del 18/02/2020

ACCORDO TRA OPERATORI DEL SETTORE VENDING-RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE GRUPPO ILLIRIA

AGCMI783C1

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda esclusivamente la rideterminazione della sanzione inflitta a Gruppo Illiria S.p.A. nell’ambito dell’intesa accertata nel 2016 tra operatori del settore della distribuzione automatica. L’intesa aveva coordinato politiche commerciali relative a prezzi, territori e clientela nel mercato italiano dei servizi di gestione dei distributori automatici e semi-automatici, in violazione dell’articolo 101 TFUE. In ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5563/2019, l’AGCM ha eliminato gli effetti dell’entry fee e dell’aggravante per leadership, rideterminando la sanzione da 4.614.306 a 3.691.445 euro.

Gruppo Illiria S.p.A. – rideterminazione della sanzione per l’intesa nel settore vending: annullate entry fee e aggravante di leadership, sanzione ridotta a 3.691.445 euro

Gruppo Illiria – rideterminazione della sanzione nell’intesa vending

Il provvedimento riguarda la rideterminazione, in ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato, della sanzione inflitta a Gruppo Illiria S.p.A. per la partecipazione a un’intesa restrittiva nel settore della distribuzione automatica. L’AGCM non riesamina l’accertamento dell’infrazione, ma interviene esclusivamente sulla quantificazione della sanzione.

Parti e contesto del procedimento

Gruppo Illiria S.p.A. opera in Italia nel settore del vending, attraverso la gestione di distributori automatici di alimenti e bevande, anche tramite la controllata integralmente partecipata 2G S.r.l. Il fatturato mondiale dell’impresa, sulla base dei bilanci 2014 e 2015, era pari a 46.143.059 euro.

L’intesa originariamente accertata coinvolgeva Gruppo Argenta S.p.A., il gruppo Buonristoro facente capo a D.A.E.M. S.p.A., GE.SA. S.p.A., Gruppo Illiria S.p.A., IVS Italia S.p.A., Liomatic S.p.A., Ovdamatic S.r.l., Sellmat S.r.l., Serim S.r.l., Sogeda S.r.l., Supermatic S.p.A. e CONFIDA, Associazione Italiana Distribuzione Automatica.

Condotta e qualificazione giuridica

Con il provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016, l’AGCM ha accertato un coordinamento delle politiche commerciali tra gli operatori, finalizzato a limitare il confronto concorrenziale su:

  • prezzi;
  • ambiti territoriali di operatività;
  • rispettiva clientela.

La condotta riguardava il mercato italiano dei servizi relativi alla gestione di distributori automatici e semi-automatici ed è stata qualificata come intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 TFUE.

Sanzione originaria e metodologia di quantificazione

A Gruppo Illiria era stata inizialmente irrogata una sanzione di 4.614.306 euro. L’AGCM aveva applicato i criteri delle Linee guida del 22 ottobre 2014, adottate ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990.

L’importo base era stato determinato sulla base del 20% del valore delle vendite realizzate nel mercato rilevante e della durata dell’infrazione. Il valore delle vendite comprendeva i ricavi derivanti dalla gestione di distributori automatici e di macchine OCS, realizzati nell’ultimo anno intero di partecipazione all’infrazione, al netto dell’IVA e delle altre imposte. Erano considerate anche le vendite effettuate tramite società controllate, indipendentemente dalla loro partecipazione formale all’intesa.

Per tenere conto della gravità dell’infrazione e assicurare un effetto deterrente, l’AGCM aveva inoltre applicato un importo supplementare, o entry fee, pari al 15% del fatturato specifico. Successivamente, a Gruppo Illiria era stata applicata un’aggravante del 15% per il presunto ruolo decisivo nella promozione, organizzazione e monitoraggio delle condotte collusive.

L’importo risultante dai calcoli era stato ricondotto al limite massimo del 10% del fatturato mondiale dell’impresa, previsto dall’articolo 15 della legge n. 287/1990.

Sentenza del Consiglio di Stato

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5563 del 5 agosto 2019, ha annullato il provvedimento del 2016 limitatamente alla determinazione della sanzione a carico di Gruppo Illiria e ha demandato all’AGCM la relativa rideterminazione.

Il giudice amministrativo ha individuato due profili carenti:

  • l’applicazione dell’entry fee non era stata adeguatamente motivata, in particolare considerando il ruolo marginale attribuito all’impresa;
  • l’aggravante della leadership non era stata sostenuta da una motivazione sufficientemente rigorosa quanto alla sussistenza dei relativi presupposti.

La sentenza non ha quantificato direttamente la riduzione, lasciando all’AGCM il compito di determinare la nuova sanzione nei limiti indicati in motivazione.

Procedimento di rideterminazione e difese della società

Con il provvedimento n. 27923 del 1° ottobre 2019, l’AGCM ha avviato un procedimento specifico per la rideterminazione della sanzione, garantendo a Gruppo Illiria la partecipazione al procedimento e il diritto di difesa.

La società è stata sentita in audizione il 28 novembre 2019 e ha presentato una memoria il 24 gennaio 2020. Illiria ha sostenuto, in sintesi, che:

  • l’annullamento dell’entry fee avrebbe dovuto produrre una riduzione effettiva e concreta della sanzione, pari almeno al 15%;
  • l’eliminazione dell’aggravante per leadership avrebbe dovuto comportare un’ulteriore riduzione immediata del 5%;
  • il riferimento del Consiglio di Stato al ruolo marginale dell’impresa avrebbe richiesto una riduzione sostanziale;
  • l’AGCM avrebbe dovuto preservare un equilibrio proporzionato tra le sanzioni applicate ai diversi operatori, evitando che Illiria risultasse la società più pesantemente sanzionata senza una corrispondente maggiore gravità della sua partecipazione.

Valutazioni dell’AGCM sulla riduzione per entry fee

L’AGCM ha ritenuto che la semplice rimozione dell’entry fee dai calcoli effettuati secondo le Linee guida non avrebbe prodotto una riduzione effettiva dell’importo finale. Anche senza tale componente, infatti, la sanzione avrebbe continuato a superare il limite edittale del 10% del fatturato mondiale e sarebbe stata nuovamente ricondotta a tale limite.

Per garantire un effetto utile alla pronuncia del Consiglio di Stato, l’Autorità ha quindi applicato una riduzione effettiva del 15% sulla sanzione originariamente irrogata.

Valutazioni sull’aggravante della leadership

Quanto alla leadership, l’AGCM ha escluso la relativa maggiorazione e ha applicato il punto 34 delle Linee guida, relativo alle deroghe motivate e all’adeguamento della sanzione alle circostanze specifiche del caso.

Poiché nel provvedimento originario a Illiria non era stata riconosciuta alcuna circostanza attenuante e, a seguito della sentenza, non risultava più alcuna circostanza aggravante, l’Autorità ha applicato un’ulteriore riduzione del 5% rispetto alla sanzione originaria.

Esito e importo finale

In ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, l’AGCM ha rideterminato la sanzione amministrativa pecuniaria a carico di Gruppo Illiria S.p.A. in 3.691.445 euro, rispetto ai precedenti 4.614.306 euro.

La decisione incide esclusivamente sulla misura della sanzione e non modifica l’accertamento dell’intesa restrittiva né la sua qualificazione ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

Impugnazione

Il provvedimento è impugnabile davanti al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione, fatti salvi i maggiori termini previsti dal Codice del processo amministrativo, oppure mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.

Punti principali

Infrazione originariamente accertata

Con il provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016, l’AGCM ha accertato un’intesa restrittiva tra numerosi operatori del vending e CONFIDA, consistente nel coordinamento delle politiche commerciali su prezzi, ambiti territoriali e rispettiva clientela nel mercato italiano dei servizi relativi alla gestione di distributori automatici e semi-automatici.

Sanzione originaria e criteri di calcolo

La sanzione originaria a carico di Gruppo Illiria era pari a 4.614.306 euro. L’importo era stato calcolato applicando le Linee guida AGCM, con un importo base parametrato al 20% del valore delle vendite rilevanti e alla durata dell’infrazione, una entry fee del 15%, un’aggravante del 15% per leadership e il limite massimo del 10% del fatturato mondiale previsto dall’articolo 15 della legge n. 287/1990.

Intervento del Consiglio di Stato

La sentenza n. 5563 del 5 agosto 2019 ha annullato il provvedimento del 2016 limitatamente alla sanzione inflitta a Gruppo Illiria. Il Consiglio di Stato ha ritenuto non adeguatamente motivata l’entry fee, avuto riguardo al ruolo marginale dell’impresa, e non sufficientemente dimostrata l’aggravante della leadership.

Rideterminazione della sanzione

Per dare effettivo seguito alla sentenza, l’AGCM ha applicato una riduzione del 15% sulla sanzione originaria per l’eliminazione dell’entry fee. Ha inoltre applicato una riduzione del 5% ai sensi del punto 34 delle Linee guida, poiché, venuta meno l’aggravante della leadership, non risultavano più circostanze aggravanti o attenuanti a carico di Illiria.

Esito finale

La sanzione amministrativa pecuniaria è stata rideterminata in 3.691.445 euro.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveart. 101 tfuesettore vendingsanzioni antitrust

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da AGCM, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.