Salta al contenuto
Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I783C2 n. 28150 del 18/02/2020

ACCORDO TRA OPERATORI DEL SETTORE VENDING-RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE GRUPPO ARGENTA

AGCMI783C2

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda esclusivamente la rideterminazione della sanzione inflitta a Gruppo Argenta S.p.A. nell’ambito dell’intesa accertata nel 2016 tra operatori del settore della distribuzione automatica e CONFIDA. L’intesa aveva coordinato politiche commerciali su prezzi, territori e clientela nel mercato italiano dei servizi di gestione dei distributori automatici e semi-automatici, in violazione dell’articolo 101 TFUE. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 6025/2019, che ha annullato le componenti relative all’entry fee e all’aggravante per leadership, l’AGCM ha rideterminato la sanzione da 19.576.100 a 14.682.075 euro.

Gruppo Argenta e intesa nel settore vending: rideterminazione della sanzione per coordinamento commerciale anticoncorrenziale, ridotta da 19.576.100 a 14.682.075 euro in ottemperanza al Consiglio di Stato.

Rideterminazione della sanzione a Gruppo Argenta nell’intesa del settore vending

Il provvedimento riguarda la sola rideterminazione della sanzione inflitta a Gruppo Argenta S.p.A. nell’ambito dell’intesa anticoncorrenziale accertata dall’AGCM nel settore della distribuzione automatica. L’Autorità ha dato esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6025 del 2 settembre 2019, che aveva annullato il provvedimento originario limitatamente alla determinazione della sanzione nei confronti della società.

Parti e attività economica

Gruppo Argenta operava in Italia nel settore del vending, attraverso la gestione diretta e tramite Cafebon S.r.l., interamente controllata, di distributori automatici di alimenti e bevande. Il fatturato mondiale realizzato nel 2015 era pari a 195.761.000 euro.

L’intesa originaria coinvolgeva Gruppo Argenta, D.A.E.M. S.p.A. e le società del gruppo Buonristoro, GE.SA. S.p.A., Gruppo Illiria S.p.A., IVS Italia S.p.A., Liomatic S.p.A., Ovdamatic S.r.l., Sellmat S.r.l., Serim S.r.l., Sogeda S.r.l., Supermatic S.p.A. e CONFIDA, Associazione Italiana Distribuzione Automatica.

Condotta e qualificazione giuridica

Con il provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016, l’AGCM aveva accertato che le imprese e l’associazione di categoria avevano coordinato le proprie politiche commerciali per limitare il confronto concorrenziale nel mercato italiano dei servizi relativi alla gestione di distributori automatici e semi-automatici.

Il coordinamento riguardava in particolare:

  • i prezzi;
  • gli ambiti territoriali di operatività;
  • la rispettiva clientela.

La condotta era stata qualificata come intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 TFUE. Il provvedimento oggetto della presente decisione non riapre l’accertamento dell’infrazione, ma interviene esclusivamente sull’importo della sanzione individualmente applicata a Gruppo Argenta.

Sanzione originaria e criteri di calcolo

Nel 2016 l’AGCM aveva applicato i criteri previsti dalle proprie Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni adottate nel 2014. L’importo base era stato calcolato applicando una percentuale del 20% al valore delle vendite realizzate nel mercato rilevante nell’ultimo anno intero di partecipazione all’infrazione, considerando anche le vendite effettuate tramite società controllate.

Sul risultato erano state applicate ulteriori componenti:

  • una maggiorazione del 15% a titolo di entry fee, giustificata dall’esigenza di assicurare gravità e deterrenza;
  • un’aggravante del 15% per il ruolo ritenuto decisivo di Gruppo Argenta nella promozione, organizzazione e monitoraggio delle condotte collusive;
  • un’attenuante del 10% per l’adozione di un adeguato programma di compliance antitrust.

L’importo risultante era stato ricondotto al limite massimo previsto dall’articolo 15 della legge n. 287/1990, pari al 10% del fatturato totale mondiale realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida. La sanzione originaria ammontava a 19.576.100 euro.

Sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6025/2019, ha annullato il provvedimento originario nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione di Gruppo Argenta e ha demandato all’AGCM la rideterminazione dell’importo.

La pronuncia ha individuato due vizi specifici:

  • l’applicazione dell’entry fee non era stata adeguatamente motivata alla luce del materiale probatorio;
  • l’aggravante per leadership non risultava provata, non essendo sufficiente il riferimento alla cosiddetta lista dei concorrenti amici.

La decisione giudiziaria non ha invece rimesso in discussione l’accertamento dell’intesa né la responsabilità di Gruppo Argenta per la violazione dell’articolo 101 TFUE.

Procedimento di rideterminazione

Con provvedimento n. 27924 del 1° ottobre 2019, l’AGCM ha avviato il procedimento per rideterminare la sanzione in contraddittorio con Gruppo Argenta. La società è stata sentita in audizione il 21 novembre 2019 e ha presentato osservazioni entro il termine istruttorio del 27 gennaio 2020.

Gruppo Argenta ha sostenuto che la sanzione non dovesse rimanere ancorata al massimo edittale e che dovesse essere ridotta in applicazione dei principi di proporzionalità e personalizzazione della pena. In particolare, ha chiesto:

  • una riduzione corrispondente alla percentuale dell’entry fee eliminata;
  • un’ulteriore riduzione del 10%, in ragione del venir meno dell’aggravante per leadership e della precedente attenuante per il programma di compliance.

Valutazione dell’AGCM

L’AGCM ha ritenuto che la semplice rimozione matematica dell’entry fee, applicando meccanicamente le Linee guida, non avrebbe prodotto una riduzione effettiva della sanzione, poiché l’importo sarebbe comunque rimasto superiore al limite edittale del 10% del fatturato mondiale e sarebbe stato nuovamente ricondotto a tale limite.

Per dare effettivo seguito alla sentenza del Consiglio di Stato, l’Autorità ha quindi applicato una riduzione del 15% sulla sanzione originaria, corrispondente alla componente dell’entry fee.

Quanto all’aggravante per leadership, l’AGCM ha applicato i criteri dell’articolo 34 delle Linee guida, come già interpretati nel provvedimento originario. Poiché Gruppo Argenta risultava priva di aggravanti dopo la pronuncia giudiziaria e beneficiava dell’attenuante per il programma di compliance, l’Autorità ha applicato un’ulteriore riduzione del 10% rispetto alla sanzione originaria.

Esito e importo finale

La sanzione amministrativa pecuniaria a carico di Gruppo Argenta S.p.A. è stata rideterminata in 14.682.075 euro, in luogo dei precedenti 19.576.100 euro.

Il provvedimento costituisce una decisione di rideterminazione dell’importo sanzionatorio in ottemperanza a una pronuncia giurisdizionale; non modifica l’accertamento dell’intesa restrittiva né la qualificazione della condotta ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

Punti principali

Infrazione originariamente accertata

Nel provvedimento n. 26064 del 2016 l’AGCM ha accertato un’intesa restrittiva ai sensi dell’articolo 101 TFUE tra Gruppo Argenta, altri principali operatori del vending e CONFIDA, avente a oggetto il coordinamento delle politiche commerciali su prezzi, ambiti territoriali e clientela.

Sanzione originaria

A Gruppo Argenta era stata irrogata una sanzione di 19.576.100 euro, calcolata applicando le Linee guida AGCM, con importo base pari al 20% del valore delle vendite, entry fee del 15%, aggravante del 15% per il ruolo decisivo nell’intesa e attenuante del 10% per il programma di compliance; l’importo era stato ricondotto al limite massimo del 10% del fatturato mondiale.

Pronuncia del Consiglio di Stato

La sentenza n. 6025/2019 ha annullato la sanzione limitatamente alla sua determinazione, rilevando l’insufficiente motivazione dell’entry fee e l’assenza di prova adeguata del ruolo di leadership attribuito a Gruppo Argenta.

Rideterminazione

L’AGCM ha applicato una riduzione del 15% per neutralizzare l’entry fee e una riduzione ulteriore del 10% per il venir meno dell’aggravante di leadership, tenendo conto dell’attenuante già riconosciuta per il programma di compliance.

Esito

La sanzione amministrativa pecuniaria è stata definitivamente rideterminata in 14.682.075 euro.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveart. 101 tfuesettore vendingsanzioni antitrustquantificazione della sanzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da AGCM, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.