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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I783C6 n. 28154 del 18/02/2020

ACCORDO TRA OPERATORI DEL SETTORE VENDING-RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE LIOMATIC

AGCMI783C6

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda esclusivamente la rideterminazione della sanzione inflitta a Liomatic S.p.A. nell’ambito dell’intesa tra operatori del settore della distribuzione automatica. L’infrazione, già accertata nel 2016 ai sensi dell’articolo 101 TFUE, consisteva nel coordinamento delle politiche commerciali su prezzi, territori e clientela nel mercato italiano dei servizi di gestione dei distributori automatici e semi-automatici. In ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6030/2019, l’AGCM ha eliminato la componente entry fee, riconosciuto una riduzione del 15% per il ruolo marginale di Liomatic e rideterminato la sanzione in 7.347.502 euro.

Rideterminazione della sanzione a Liomatic S.p.A. per partecipazione all’intesa anticoncorrenziale nel settore italiano del vending; sanzione ridotta da 10.496.431 a 7.347.502 euro in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato.

Rideterminazione della sanzione a Liomatic nel caso dell’intesa vending

Il provvedimento n. 28154 riguarda la sola rideterminazione della sanzione inflitta a Liomatic S.p.A. nell’ambito del caso I783, relativo a un’intesa restrittiva tra operatori del settore della distribuzione automatica. L’AGCM ha dato esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6030 del 2 settembre 2019, riducendo la sanzione originaria da 10.496.431 a 7.347.502 euro.

Parti e oggetto del procedimento

Liomatic S.p.A. opera in Italia nel settore del vending, in particolare nella gestione dei distributori automatici. Nel 2015 ha realizzato un fatturato mondiale complessivo di 116.627.014 euro.

Il procedimento di rideterminazione non ha riaperto l’accertamento dell’infrazione né riguardato le altre imprese già sanzionate. Esso concerne esclusivamente la quantificazione della sanzione applicabile a Liomatic in conformità ai limiti stabiliti dal giudice amministrativo.

Infrazione accertata nel 2016

Con il provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016, l’AGCM aveva accertato che Gruppo Argenta, D.A.E.M. e società controllate appartenenti al gruppo Buonristoro, GE.SA., Gruppo Illiria, IVS Italia, Liomatic, Ovdamatic, Sellmat, Serim, Sogeda, Supermatic e CONFIDA avevano posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 TFUE.

La condotta consisteva nel coordinamento delle politiche commerciali, finalizzato a limitare il confronto concorrenziale tra le imprese partecipanti con riferimento a:

  • prezzi;
  • ambiti territoriali di operatività;
  • rispettiva clientela.

L’intesa riguardava il mercato italiano dei servizi relativi alla gestione dei distributori automatici e semi-automatici. L’accertamento dell’infrazione è rimasto fermo; il presente provvedimento interviene esclusivamente sulla sanzione di Liomatic.

Sanzione originaria e criteri di calcolo

Nel 2016 l’AGCM aveva quantificato la sanzione di Liomatic in 10.496.431 euro applicando i criteri delle Linee guida adottate ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990.

L’importo base era stato determinato considerando una percentuale del 20% del fatturato specifico realizzato nel mercato rilevante, direttamente o tramite società controllate, nonché la durata dell’infrazione. Il fatturato specifico era stato calcolato considerando l’impresa come un’unica entità economica ai fini antitrust, indipendentemente dalla partecipazione diretta delle controllate alla condotta.

L’Autorità aveva inoltre applicato una maggiorazione del 15% a titolo di entry fee, ritenuta necessaria in ragione della gravità dell’infrazione e dell’esigenza di assicurare un effetto deterrente. Liomatic aveva beneficiato di una riduzione del 10% per avere adottato un programma di compliance antitrust prima dell’invio della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie.

Poiché l’importo risultante superava il limite massimo previsto dall’articolo 15 della legge n. 287/1990, la sanzione era stata ricondotta al tetto del 10% del fatturato mondiale realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.

Sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento del 2016 limitatamente alla determinazione della sanzione di Liomatic e ha rimesso all’AGCM il compito di procedere a una nuova quantificazione.

La sentenza ha evidenziato due profili:

  • l’applicazione dell’entry fee non era stata adeguatamente motivata in relazione al materiale probatorio disponibile;
  • Liomatic aveva svolto un ruolo marginale nell’illecito e avrebbe dovuto beneficiare di una circostanza attenuante, quantificata direttamente dal giudice nella misura del 15%.

Il Consiglio di Stato non ha quantificato l’importo finale della sanzione, demandando tale attività all’Autorità nei limiti indicati nella motivazione.

Procedimento di rideterminazione e difese di Liomatic

Con provvedimento n. 27928 del 1° ottobre 2019, l’AGCM ha avviato il procedimento di rideterminazione in contraddittorio con Liomatic. La società è stata sentita il 3 dicembre 2019 e ha depositato una memoria difensiva; non ha presentato ulteriori memorie entro il termine istruttorio comunicato il 15 gennaio 2020.

Liomatic ha sostenuto che la sanzione avrebbe dovuto essere ridotta complessivamente del 30%: il 15% corrispondente alla componente entry fee e un ulteriore 15% per il ruolo marginale riconosciuto dal Consiglio di Stato. Secondo la società, anche tale riduzione avrebbe preservato l’effetto deterrente e assicurato la proporzionalità della sanzione rispetto alle posizioni delle altre imprese coinvolte.

Valutazioni dell’AGCM sulla nuova quantificazione

L’AGCM ha ritenuto che l’eliminazione della entry fee mediante una semplice ricalcolazione delle componenti della sanzione non avrebbe determinato una riduzione concreta dell’importo finale. Anche senza tale maggiorazione, infatti, l’importo avrebbe continuato a superare il limite edittale del 10% del fatturato mondiale e sarebbe stato nuovamente ricondotto a tale massimale.

Per dare effetto utile alla pronuncia del Consiglio di Stato, l’Autorità ha quindi applicato una riduzione del 15% sulla sanzione originariamente irrogata, quale effetto dell’annullamento della componente entry fee. Ha inoltre applicato l’ulteriore riduzione del 15% per il ruolo marginale di Liomatic, espressamente quantificata dal giudice.

Esito e importo finale

In esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, l’AGCM ha rideterminato la sanzione amministrativa pecuniaria a carico di Liomatic S.p.A. in 7.347.502 euro.

Il provvedimento riguarda dunque una riduzione della sanzione, non una modifica dell’accertamento dell’intesa né della qualificazione della condotta ai sensi dell’articolo 101 TFUE. Contro il provvedimento è previsto il ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.

Punti principali

Infrazione originariamente accertata

Nel provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016 l’AGCM aveva accertato un’intesa restrittiva ai sensi dell’articolo 101 TFUE tra numerosi operatori del vending e CONFIDA, consistente nel coordinamento delle politiche commerciali su prezzi, ambiti territoriali di operatività e rispettiva clientela nel mercato italiano dei servizi relativi alla gestione dei distributori automatici e semi-automatici.

Sanzione originaria a Liomatic

A Liomatic S.p.A. era stata inflitta una sanzione di 10.496.431 euro. Il calcolo aveva considerato il 20% del fatturato specifico e la durata dell’infrazione, una maggiorazione entry fee del 15%, una riduzione del 10% per il programma di compliance e il limite massimo del 10% del fatturato mondiale previsto dall’articolo 15 della legge n. 287/1990.

Sentenza del Consiglio di Stato

Con sentenza n. 6030 del 2 settembre 2019, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento del 2016 limitatamente alla sanzione di Liomatic, rilevando l’insufficiente motivazione dell’entry fee e riconoscendo la fondatezza della censura relativa al ruolo marginale della società, con conseguente riduzione del 15%.

Rideterminazione della sanzione

L’AGCM ha ritenuto che la mera eliminazione matematica dell’entry fee non avrebbe prodotto una riduzione effettiva, poiché la sanzione sarebbe rimasta superiore al limite edittale del 10% del fatturato globale. Ha quindi applicato una riduzione del 15% sulla sanzione originaria per dare effetto utile all’annullamento della componente entry fee e un’ulteriore riduzione del 15% per il ruolo marginale.

Importo finale

La sanzione amministrativa pecuniaria a carico di Liomatic S.p.A. è stata rideterminata in 7.347.502 euro.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveart. 101 tfuesettore vendingsanzioni antitrust

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