Provvedimento AGCM I783C4 n. 28152 del 18/02/2020
ACCORDO TRA OPERATORI DEL SETTORE VENDING-RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE GESA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento ridetermina la sanzione inflitta a GE.SA. S.p.A. per la partecipazione a un’intesa tra operatori del vending e CONFIDA, avente a oggetto il coordinamento delle politiche commerciali su prezzi, ambiti territoriali e clientela nel mercato italiano dei servizi di gestione di distributori automatici e semi-automatici. In seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6027/2019, che aveva annullato la sanzione originaria limitatamente alla quantificazione per difetto di motivazione sull’entry fee e sull’aggravante di leadership, l’AGCM ha ridotto l’importo da 6.579.942 a 4.934.956 euro.
GE.SA S.p.A.; rideterminazione della sanzione per partecipazione a un’intesa restrittiva nel settore vending; sanzione ridotta da 6.579.942 a 4.934.956 euro in ottemperanza al Consiglio di Stato.
Rideterminazione della sanzione GE.SA. nell’intesa del settore vending
Il provvedimento riguarda esclusivamente la rideterminazione della sanzione applicata a GE.SA. S.p.A. nell’ambito del procedimento I783, già definito dall’AGCM nel 2016 con l’accertamento di un’intesa restrittiva della concorrenza nel settore italiano dei servizi relativi alla gestione di distributori automatici e semi-automatici.
Parti e infrazione accertata nel procedimento originario
GE.SA. è una società attiva in Italia nel settore del vending, in particolare nella gestione dei distributori automatici. Il procedimento originario aveva coinvolto numerosi operatori del settore — tra cui Gruppo Argenta, il gruppo Buonristoro facente capo a D.A.E.M., Gruppo Illiria, IVS Italia, Liomatic, Ovdamatic, Sellmat, Serim, Sogeda e Supermatic — nonché CONFIDA, associazione italiana della distribuzione automatica.
L’AGCM aveva qualificato i comportamenti come un’intesa restrittiva ai sensi dell’articolo 101 TFUE, consistente nel coordinamento delle politiche commerciali degli operatori, finalizzato a limitare il confronto concorrenziale in relazione a:
- prezzi;
- ambiti territoriali di operatività;
- rispettiva clientela.
L’intesa riguardava il mercato italiano dei servizi relativi alla gestione di distributori automatici e semi-automatici, inclusi i servizi collegati alle macchine OCS.
Sanzione originaria e criteri di quantificazione
Con il provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016, l’AGCM aveva irrogato a GE.SA. una sanzione amministrativa pecuniaria di 6.579.942 euro.
La quantificazione era stata effettuata sulla base delle Linee guida AGCM del 22 ottobre 2014. L’importo base era stato determinato applicando una percentuale del 20% al valore delle vendite realizzate nel mercato rilevante nell’ultimo anno intero di partecipazione all’infrazione, considerando il fatturato derivante dalla gestione di distributori automatici e macchine OCS, al netto dell’IVA e delle altre imposte. Nel valore delle vendite erano state incluse anche quelle realizzate tramite società controllate, indipendentemente dalla loro partecipazione formale all’infrazione.
L’AGCM aveva inoltre applicato:
- un ammontare supplementare, o entry fee, pari al 15% del fatturato specifico, in ragione della gravità dell’infrazione e dell’esigenza di deterrenza;
- un’aggravante del 15% per il ruolo di leadership attribuito a GE.SA.;
- un’attenuante del 10% per l’adozione di programmi di compliance;
- il limite massimo previsto dall’articolo 15 della legge n. 287/1990, pari al 10% del fatturato mondiale dell’impresa nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.
L’Autorità aveva inoltre richiamato il punto 34 delle Linee guida, ritenendo possibile adeguare l’importo finale alle specifiche posizioni delle imprese e alle circostanze aggravanti e attenuanti, preservando comunque l’effetto deterrente della sanzione. Nel caso di GE.SA., l’AGCM non aveva riconosciuto un’ulteriore riduzione, valorizzando il ruolo ritenuto decisivo nella promozione, organizzazione o monitoraggio delle condotte.
Pronuncia del Consiglio di Stato
La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6027 del 2 settembre 2019, ha annullato il provvedimento del 2016 limitatamente alla determinazione della sanzione a carico di GE.SA., demandando all’AGCM il ricalcolo dell’importo.
Il giudice amministrativo ha censurato due componenti della quantificazione:
- l’entry fee, ritenendo che la sua applicazione richiedesse una motivazione specifica e adeguata, mancante nel provvedimento originario;
- l’aggravante per cartel leadership, rilevando che il riferimento ad alcune e-mail relative a riunioni non fosse sufficiente a dimostrare il ruolo di guida di GE.SA. nell’intesa.
La sentenza non ha quindi rimesso in discussione l’accertamento dell’infrazione, ma esclusivamente la motivazione e la determinazione della sanzione.
Procedimento di rideterminazione
In ottemperanza alla sentenza, l’AGCM ha avviato il procedimento n. 27926 con provvedimento del 1° ottobre 2019, garantendo a GE.SA. la partecipazione al procedimento e l’esercizio dei diritti di difesa.
GE.SA. è stata sentita il 3 dicembre 2019 e ha depositato una memoria. Il termine di chiusura della fase istruttoria è stato comunicato il 15 gennaio 2020 e fissato al 27 gennaio 2020; entro tale termine non sono state presentate ulteriori memorie.
Argomentazioni di GE.SA.
GE.SA. ha sostenuto che l’eliminazione delle due componenti censurate dal Consiglio di Stato avrebbe dovuto comportare una riduzione complessiva del 30% della sanzione originaria, applicando una riduzione del 15% per l’entry fee e una riduzione del 15% per l’aggravante di leadership.
La società ha richiamato, per analogia, le riduzioni già riconosciute dall’AGCM ad altre parti del procedimento originario. Ha inoltre sostenuto che, anche dopo la riduzione del 30%, la sanzione avrebbe mantenuto un adeguato effetto deterrente e sarebbe risultata proporzionata rispetto al trattamento riservato agli altri partecipanti.
Valutazione dell’AGCM e metodo di riduzione
L’AGCM ha ritenuto che la mera rimozione dell’entry fee dai calcoli previsti dalle Linee guida non avrebbe prodotto una riduzione effettiva dell’importo finale, poiché la sanzione avrebbe continuato a superare il limite edittale del 10% del fatturato mondiale e sarebbe stata comunque ricondotta a tale limite.
Per garantire un effetto utile alla sentenza del Consiglio di Stato, l’Autorità ha quindi applicato una riduzione del 15% direttamente sulla sanzione finale originaria in relazione all’eliminazione dell’entry fee.
Quanto all’aggravante per leadership, l’AGCM ha applicato i criteri del punto 34 delle Linee guida. Poiché GE.SA. aveva già beneficiato di un’attenuante nel provvedimento originario e, dopo la pronuncia giudiziale, risultava priva di circostanze aggravanti, l’Autorità ha riconosciuto un’ulteriore riduzione del 10%, anziché quella del 15% richiesta dalla società.
Esito e importo finale
Applicando le riduzioni ritenute coerenti con la sentenza del Consiglio di Stato e mantenendo le altre percentuali già individuate nel provvedimento originario, l’AGCM ha rideterminato la sanzione a carico di GE.SA. in 4.934.956 euro.
Il provvedimento non modifica l’accertamento della violazione dell’articolo 101 TFUE né la responsabilità di GE.SA. per la partecipazione all’intesa; interviene esclusivamente sull’importo della sanzione, eliminando gli effetti della entry fee e dell’aggravante di leadership non adeguatamente motivate.
Punti principali
Infrazione originaria
L’AGCM aveva accertato una violazione dell’articolo 101 TFUE consistente nel coordinamento delle politiche commerciali tra operatori del settore vending, con limitazione della concorrenza su prezzi, territori e clientela.
Sanzione iniziale
La sanzione originaria a carico di GE.SA. era pari a 6.579.942 euro, calcolata secondo le Linee guida AGCM, con importo base, entry fee del 15%, aggravante per leadership del 15%, attenuante per programmi di compliance del 10% e applicazione del limite del 10% del fatturato mondiale.
Sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha annullato la sanzione limitatamente alla sua determinazione, rilevando l’insufficiente motivazione dell’entry fee e l’assenza di prova adeguata della cartel leadership.
Rideterminazione
Per dare effetto utile alla pronuncia giudiziale, l’AGCM ha applicato una riduzione del 15% per l’eliminazione dell’entry fee e una riduzione del 10% per il venir meno dell’aggravante di leadership, ai sensi del punto 34 delle Linee guida.
Esito
La sanzione finale è stata rideterminata in 4.934.956 euro.
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