Cassazione Penale, Ordinanza n. 04114/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che la richiesta di applicazione delle pene sostitutive non era stata avanzata in appello né nel corso del giudizio di merito. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
I ricorrenti, con atti separati ma di contenuto sovrapponibile, hanno dedotto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge processuale in relazione all'art. 545-bis c.p.p. per la mancata conversione della pena detentiva inflitta in una delle pene sostitutive previste dall'art. 53 della legge n. 689 del 1981. La censura mirava a contestare l'omessa applicazione, da parte del giudice di appello, della disciplina sulle sanzioni sostitutive introdotta dalla riforma Cartabia. La Corte ha però rilevato che non risultava formulata alcuna specifica richiesta in tal senso nell'atto di appello, né la questione era stata prospettata davanti ai giudici di merito; pertanto il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
art. 545-bis c.p.p.
La disciplina richiamata non impone al giudice di appello di pronunciarsi sulle pene sostitutive in assenza di una specifica richiesta dell'imputato, da formulare al più tardi nel corso dell'udienza di discussione del gravame.
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Costituisce la base normativa delle pene sostitutive richiamate dai ricorrenti, la cui applicazione è subordinata ai presupposti e alla richiesta della parte interessata.
art. 20-bis cod. pen.
Viene richiamato quale riferimento alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, applicabili secondo la disciplina transitoria della riforma Cartabia.
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La disposizione transitoria della riforma Cartabia è interpretata nel senso che l'applicazione delle sanzioni sostitutive in appello presuppone una richiesta dell'imputato.
art. 585, comma 4, c.p.p.
La richiesta dell'imputato non deve necessariamente essere contenuta nell'atto di impugnazione o nei motivi nuovi, potendo essere proposta anche in udienza di discussione del gravame, purché tempestivamente.
Massime di principio
- In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità solo se l'imputato abbia formulato una specifica richiesta tempestiva, almeno entro l'udienza di discussione del gravame.
- La mancanza di una richiesta difensiva in appello rende manifestamente infondato il motivo di ricorso che lamenti l'omessa conversione della pena detentiva in pena sostitutiva.
- La disciplina transitoria della riforma Cartabia non introduce un dovere officioso del giudice di appello di verificare e applicare le sanzioni sostitutive in assenza di iniziativa dell'imputato.
- La richiesta di applicazione delle pene sostitutive non è vincolata alla forma dell'atto di appello o dei motivi nuovi, ma deve comunque essere proposta nel corso del giudizio di impugnazione entro il momento utile della discussione.
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