Cassazione Civile, Ordinanza n. 23884/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Un fallimento agiva contro una banca chiedendo la revocatoria, ex art. 67 l.fall., di tre versamenti effettuati nel periodo sospetto sul conto corrente intestato alla società poi fallita. La banca contestava la revocabilità delle rimesse eseguite da un terzo, sostenendo che il pagamento del terzo non fosse revocabile quando effettuato con denaro proprio e in assenza di rivalsa prefallimentare, e che comunque la banca non avesse scientia decoctionis. Gli eredi del socio-garante, a loro volta ricorrenti incidentali, sostenevano la non revocabilità dei pagamenti del terzo fideiussore e censuravano la qualificazione del versamento come eseguito quando la garanzia fideiussoria sarebbe venuta meno, deducendo inoltre l’esistenza di un accordo complessivo che collegava la liberazione dal vincolo alla rimessa delle somme rinvenienti da pegni. Il fallimento, con ricorso incidentale, contestava invece l’affermazione della certa data e dell’opponibilità alla massa delle fideiussioni, denunciando vizi della consulenza tecnica e della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale della banca e i primi due motivi del ricorso incidentale degli eredi del garante, ritenendo errata la distinzione operata dalla corte territoriale tra pagamento del fideiussore e pagamento del terzo datore di pegno e censurando la mancata verifica della provenienza delle somme e dell’eventuale rivalsa. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del fallimento, perché privo di interesse e diretto in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove. Sono stati respinti i motivi della banca sulla motivazione apparente e sulla prova per presunzioni della scientia decoctionis, reputando sufficientemente indicati gli indici presuntivi valorizzati dal giudice d’appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 67 l.fall.
La revocabilità delle rimesse effettuate da terzi va esclusa quando il pagamento non comporti una lesione della par condicio creditorum, cioè quando il terzo non utilizzi denaro del fallito e non abbia esercitato rivalsa prima del fallimento; è invece necessaria la verifica concreta della causa del pagamento e della sua incidenza sulla massa.
art. 1180 c.c.
È richiamato per qualificare il pagamento del debito altrui da parte del terzo e per distinguere le ipotesi in cui il solvens paga con denaro proprio o con provvista del debitore.
art. 2784 c.c.
È richiamato in relazione alla garanzia pignoratizia prestata dal terzo, da considerarsi elemento rilevante nella valutazione della causa concreta del versamento.
art. 132 c.p.c.
La motivazione non è apparente quando la sentenza indica, pur sinteticamente, gli elementi fattuali e presuntivi posti a base della decisione.
artt. 2727 e 2729 c.c.
La scientia decoctionis può essere provata per presunzioni gravi, precise e concordanti, desunte da indici quali durata e contiguità del rapporto, bilanci negativi, esposizione debitoria extrafido e messa in liquidazione.
art. 2704 c.c.
È richiamato dal fallimento per contestare la certa data delle fideiussioni e quindi la loro opponibilità alla massa.
art. 2719 c.c.
È richiamato dal fallimento insieme alle norme processuali sulla prova documentale e sulla consulenza tecnica.
art. 197 c.p.c.
È richiamato dal fallimento tra le norme asseritamente violate nella valutazione della prova e della consulenza tecnica.
artt. 90 e 92 disp. att. c.p.c.
Sono richiamati dal fallimento nel censurare l’operato del consulente tecnico.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Sono richiamati dal fallimento per contestare la valutazione delle prove e degli accertamenti tecnici.
art. 183, comma 6, c.p.c.
È richiamato dal fallimento nel quadro delle censure processuali sulla gestione dell’istruttoria.
art. 1331 c.c.
È richiamato dagli eredi Maso nel motivo dichiarato assorbito sulla clausola di reviviscenza della fideiussione.
art. 1322 c.c.
È richiamato dagli eredi Maso nel motivo assorbito per contestare l’operatività della clausola di reviviscenza non espressamente pattuita.
Massime di principio
- Il pagamento del debito del fallito eseguito da un terzo è revocabile solo se, nella sostanza economica dell’operazione, abbia inciso sulla garanzia patrimoniale dei creditori, ad esempio perché effettuato con denaro del fallito o perché il terzo abbia già esercitato la rivalsa prima del fallimento.
- Nella valutazione della revocatoria non conta la sola forma del versamento sul conto corrente del debitore, ma la causa concreta del pagamento e il rapporto giuridico in base al quale il terzo ha disposto la somma; la rimessa è atto neutro e va qualificata caso per caso.
- Il fideiussore e il terzo datore di pegno non possono essere differenziati in modo meramente astratto ai fini della revocatoria: occorre verificare se il pagamento sia stato effettuato in adempimento di una garanzia personale o reale e se le somme derivino dalla liquidazione di beni dati in garanzia.
- La scientia decoctionis dell’istituto di credito può essere provata per presunzioni desunte da indici fattuali significativi, quali contiguità territoriale e durata del rapporto, bilanci negativi protratti, esposizione extrafido e messa in liquidazione del cliente.
- Non sussiste motivazione apparente quando il giudice espone, anche in forma sintetica, gli elementi da cui desume il proprio convincimento; il vizio ricorre solo se manchi la percepibilità del fondamento decisionale.
- Il motivo che in realtà mira a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o degli accertamenti del consulente tecnico è inammissibile in sede di legittimità se formalmente prospettato come violazione di legge.
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