Corte di giustizia, Sentenza C-701/22
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 ottobre 2024. — SC AA SRL contro MFE. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj. — Rinvio pregiudiziale – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Regolamento (CE) n. 1083/2006 – Articolo 60 – Principio della sana gestione finanziaria – Articolo 80 – Diritto dei beneficiari di ricevere i pagamenti entro il più breve termine e nella loro integrità – Diritto di ottenere interessi di mora – Principi di effettività e di equivalenza – Risoluzione di un contratto di finanziamento a titolo del FESR a causa di irregolarità commesse durante la sua esecuzione – Annullamento di tale risoluzione – Rettifica delle irregolarità – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7/UE – Ambito di applicazione. — Causa C-701/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha riconosciuto il diritto del beneficiario FESR a ottenere interessi di mora per il ritardo nel pagamento di spese ammissibili, anche dopo l’annullamento ex tunc della risoluzione del contratto di finanziamento. Ha però precisato che eventuali irregolarità del beneficiario possono incidere sugli interessi solo tramite una valutazione proporzionata ex articolo 98 del regolamento n. 1083/2006. Infine, ha escluso l’applicabilità della direttiva 2011/7/UE al contratto di finanziamento in questione, perché non si tratta di una transazione commerciale di fornitura di beni o servizi.
Interessi di mora su somme FESR pagate in ritardo: compatibilità con la sana gestione finanziaria, rilevanza di irregolarità del beneficiario e inapplicabilità della direttiva 2011/7/UE a un contratto di finanziamento FESR.
La questione giuridica
Se il principio della sana gestione finanziaria e il principio di equivalenza/effettività consentano o ostino al riconoscimento di interessi di mora per il ritardato pagamento di spese ammissibili FESR dopo l’annullamento di un atto di risoluzione del contratto; se eventuali irregolarità del beneficiario possano incidere sulla misura degli interessi; e se la direttiva 2011/7/UE si applichi a un contratto di finanziamento FESR finalizzato al cofinanziamento di un acquisto di attrezzature.
Principio di diritto
Il principio della sana gestione finanziaria non osta al riconoscimento di interessi di mora per il pagamento tardivo, da parte dell’autorità di gestione, di spese ammissibili a carico del FESR, poiché tali interessi non gravano sul bilancio dell’Unione; tuttavia, il principio di effettività, letto alla luce dell’articolo 80 del regolamento n. 1083/2006, osta a norme nazionali che limitino il dies a quo degli interessi alla scadenza del termine di restituzione di somme indebitamente versate, se ciò riduce la compensazione dovuta per l’indisponibilità delle somme. In presenza di irregolarità ai sensi dell’articolo 2, punto 7, il giudice nazionale può ridurre gli interessi solo nel rispetto del principio di proporzionalità e dell’articolo 98 del regolamento n. 1083/2006. La direttiva 2011/7/UE non si applica a un contratto di finanziamento FESR che non comporti la fornitura di beni o la prestazione di servizi a favore dell’autorità di gestione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 288, terzo comma, TFUE
- Articolo 317 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Regolamento (CE) n. 1080/2006, articolo 7, paragrafo 1
- Regolamento (CE) n. 1083/2006, articoli 2, punto 7, 60, 80 e 98, paragrafi 1 e 2
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, articolo 2, punto 59
- Direttiva 2011/7/UE, articoli 1 e 2, punto 1
Interessi di mora su finanziamento FESR e ambito della direttiva 2011/7/UE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Cluj in una controversia tra una società beneficiaria di un finanziamento FESR e il ministero rumeno competente. Il punto centrale è la spettanza di interessi di mora per il ritardo nel pagamento di spese ammissibili a valere su un contratto di finanziamento cofinanziato dal FESR.
Fatti e procedimento principale
Nel 2015 il Ministerul Fondurilor Europene e la società SC AA SRL avevano concluso un contratto di finanziamento per un progetto di acquisto di attrezzature. La società aveva chiesto il rimborso delle spese ammissibili e, parallelamente, aveva domandato anche interessi di mora e, in subordine, il risarcimento del danno materiale.
Successivamente il ministero aveva risolto il contratto di finanziamento per una presunta irregolarità relativa al mancato rispetto degli obblighi di trasparenza nella gara. Tale risoluzione è stata poi annullata con sentenza definitiva, perché ritenuta sproporzionata, con l’indicazione che avrebbero dovuto applicarsi misure meno severe, come le rettifiche finanziarie. In seguito il ministero ha comunque versato le spese ammissibili, ma restava controverso il pagamento degli interessi.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sintesi:
- se il principio della sana gestione finanziaria osti al riconoscimento di interessi di mora in una situazione come quella di specie;
- se la presenza di irregolarità del beneficiario consenta di ridurre tali interessi;
- se sia possibile applicare, per analogia o per equivalenza, norme nazionali sugli interessi o sulla restituzione di somme indebitamente percepite;
- se la direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento si applichi a un contratto di finanziamento FESR di questo tipo.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 1083/2006, articolo 60 sul principio di sana gestione finanziaria, articolo 80 sull’integrità dei pagamenti ai beneficiari, e articolo 98 sulle rettifiche finanziarie;
- il regolamento (CE) n. 1080/2006, articolo 7, paragrafo 1, che esclude gli interessi passivi dalle spese ammissibili al FESR;
- l’articolo 317 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE;
- la direttiva 2011/7/UE, articoli 1 e 2, punto 1;
- il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, articolo 2, punto 59, per la definizione di sana gestione finanziaria.
Ragionamento della Corte: interessi di mora e sana gestione finanziaria
La Corte osserva che la sana gestione finanziaria impone che i fondi dell’Unione siano gestiti secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia, ma questo non impedisce il pagamento di interessi di mora su somme dovute al beneficiario FESR. Tali interessi non possono essere imputati al bilancio dell’Unione, sicché non pregiudicano gli interessi finanziari dell’Unione.
La Corte richiama inoltre la giurisprudenza sul principio generale della ripetizione dell’indebito: quando un soggetto è stato privato, in violazione del diritto dell’Unione, di somme che gli erano dovute, ha diritto non solo alla restituzione, ma anche agli interessi per il periodo di indisponibilità delle somme. Questo principio vale anche in una situazione come quella del beneficiario FESR che abbia subito un ritardo nel pagamento di somme ammissibili, specie quando l’atto che aveva escluso il pagamento sia stato annullato con effetto ex tunc.
Effettività ed equivalenza: limiti alle norme nazionali sugli interessi
Secondo la Corte, spetta al giudice nazionale individuare, in assenza di una disciplina UE specifica sulle modalità di calcolo, la norma interna più idonea a garantire l’effettività del diritto agli interessi. Tuttavia, il principio di effettività e l’articolo 80 del regolamento n. 1083/2006 ostano a una disciplina nazionale che faccia decorrere gli interessi solo dalla scadenza del termine di restituzione di una somma indebitamente versata, se ciò comporta di escludere dal calcolo il periodo durante il quale il beneficiario è rimasto privato delle somme.
Quanto al principio di equivalenza, la Corte chiarisce che esso richiede un confronto con rimedi interni analoghi per oggetto e causa petendi; una norma nazionale che sanziona solo violazioni del diritto dell’Unione non costituisce il termine di paragone adeguato.
Irregolarità del beneficiario e riduzione degli interessi
Sulla seconda questione, la Corte interpreta l’articolo 2, punto 7, e l’articolo 98 del regolamento n. 1083/2006 nel senso che le irregolarità devono essere valutate caso per caso, secondo il principio di proporzionalità, ai fini delle rettifiche finanziarie.
Ne consegue che il giudice nazionale può ridurre l’importo degli interessi di mora dovuti al beneficiario solo se tale riduzione è coerente con una valutazione proporzionata delle irregolarità riscontrate. La Corte lascia quindi al giudice del rinvio il compito di verificare se la riduzione sia giustificata nel caso concreto, tenendo conto che l’autorità di gestione non aveva applicato alcuna rettifica finanziaria.
Esclusione della direttiva 2011/7/UE
La Corte esclude l’applicabilità della direttiva 2011/7/UE. Pur avendo un ambito ampio, la direttiva si applica solo ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, cioè a rapporti che comportano la fornitura di beni o la prestazione di servizi dietro corrispettivo.
Il contratto di finanziamento FESR in causa, avente ad oggetto il cofinanziamento di un progetto di acquisto di attrezzature presso un terzo, non comporta una prestazione di servizi o una fornitura di beni da parte della beneficiaria nei confronti dell’autorità di gestione. Per questo la direttiva non trova applicazione.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- il principio della sana gestione finanziaria non osta al pagamento di interessi di mora sulle somme corrispondenti a spese ammissibili FESR pagate in ritardo;
- il principio di effettività, letto alla luce dell’articolo 80 del regolamento n. 1083/2006, osta a norme nazionali che facciano decorrere gli interessi solo dalla scadenza del termine di restituzione di somme indebitamente versate;
- in presenza di irregolarità, l’importo degli interessi può essere ridotto dal giudice nazionale solo nel rispetto del principio di proporzionalità e dell’articolo 98 del regolamento n. 1083/2006;
- la direttiva 2011/7/UE non si applica al contratto di finanziamento FESR oggetto della causa.
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