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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-112/23

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 ottobre 2024. — PT Pelita Agung Agrindustri e PT Permata Hijau Palm Oleo contro Commissione europea. — Impugnazione – Sovvenzioni – Importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 – Dazio compensativo definitivo – Regolamento (UE) 2016/1037 – Articolo 7 – Calcolo dell’importo del vantaggio – Articolo 8, paragrafi 1 e 2 – Sottoquotazione dei prezzi – Pressione sui prezzi. — Causa C-112/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge integralmente l’impugnazione di due esportatrici indonesiane di biodiesel contro il dazio compensativo definitivo istituito dalla Commissione. Conferma che l’analisi della sottoquotazione dei prezzi e della pressione sui prezzi effettuata con tre metodi diversi non presenta errori di diritto manifesti e che la ripartizione del vantaggio della sovvenzione sul fatturato delle vendite di biodiesel è conforme all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2016/1037. La sentenza ribadisce anche il limitato sindacato del giudice dell’Unione sulle valutazioni economiche complesse in materia di difesa commerciale.

Impugnazione respinta: la Corte conferma il dazio compensativo definitivo sul biodiesel indonesiano e chiarisce il metodo di accertamento della sottoquotazione dei prezzi e di ripartizione del vantaggio da sovvenzione ai sensi del regolamento 2016/1037.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia erroneamente interpretato e applicato l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/1037 nel confermare i metodi usati dalla Commissione per accertare la sottoquotazione dei prezzi e la pressione sui prezzi delle importazioni di biodiesel indonesiano; se abbia inoltre errato nel ritenere corretto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il criterio di ripartizione dell’importo del vantaggio della sovvenzione; e se abbia snaturato elementi di prova e la portata della motivazione della Commissione.

Principio di diritto

In materia di difesa commerciale la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nell’accertamento della sottoquotazione e della pressione sui prezzi; la Corte controlla solo l’assenza di errore manifesto, sviamento di potere, violazioni procedurali o inesattezza materiale. La Corte conferma che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 2016/1037, una sottoquotazione notevole dei prezzi può giustificare la conclusione che le importazioni sovvenzionate deprimano sensibilmente i prezzi o impediscano aumenti di prezzo, e che la Commissione può fondarsi su più metodi di calcolo obiettivamente giustificati, senza essere tenuta da una regola generale ad adeguamenti specifici. Conferma inoltre che, quando la sovvenzione non è concessa in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, l’articolo 7, paragrafo 2, consente di ripartire il vantaggio sul livello di produzione, vendita o esportazione del prodotto in questione, escludendo altri prodotti dell’impresa.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) 2016/1037
  • Articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1037
  • Articolo 8 del regolamento (UE) 2016/1037
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

Impugnazione contro il dazio compensativo sul biodiesel originario dell’Indonesia

La Corte di giustizia, Settima Sezione, decide su un’impugnazione proposta da due produttori/esportatori indonesiani di biodiesel contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092, istitutivo di un dazio compensativo definitivo. La controversia riguarda, in particolare, il calcolo del vantaggio da sovvenzione e la valutazione del pregiudizio tramite sottoquotazione e pressione sui prezzi ai sensi del regolamento (UE) 2016/1037.

Fatti e procedimento

Le ricorrenti sono società indonesiane operanti nel settore del biodiesel. A seguito di una denuncia dell’European Biodiesel Board, la Commissione ha avviato un’inchiesta antisovvenzioni sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia e ha adottato dapprima un regolamento provvisorio, poi il regolamento controverso del 28 novembre 2019.

La Commissione ha ritenuto che il governo indonesiano avesse concesso sovvenzioni attraverso diversi programmi, in particolare mediante il Fondo per le piantagioni di palma da olio, che compensava i produttori di biodiesel per la differenza tra prezzo di riferimento del diesel minerale e prezzo di riferimento del biodiesel. Ha inoltre considerato che il governo avesse indirizzato la disponibilità di materia prima, il PME, a condizioni inferiori a quelle adeguate.

Le ricorrenti avevano impugnato il regolamento dinanzi al Tribunale, che ha respinto il ricorso con sentenza del 14 dicembre 2022. Con il presente ricorso per impugnazione esse contestano tale decisione su sei motivi.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1037, sul calcolo dell’importo delle sovvenzioni compensabili;
  • l’articolo 8 del medesimo regolamento, sull’accertamento del pregiudizio e sugli effetti delle importazioni sovvenzionate sui prezzi;
  • l’articolo 56 dello Statuto della Corte, quale base dell’impugnazione.

Sono richiamati anche il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, il regolamento (UE) 2016/1036 e l’articolo 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, per il rapporto tra diritto UE e interpretazione degli accordi OMC.

Questioni esaminate dalla Corte

La Corte esamina anzitutto i primi tre motivi di impugnazione, relativi a:

  • la pretesa errata interpretazione dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2016/1037 nella valutazione della sottoquotazione e della pressione sui prezzi;
  • il supposto snaturamento della relazione del panel OMC “UE-Biodiesel (Indonesia)”;
  • l’affermazione che la Commissione avrebbe dovuto effettuare ulteriori adeguamenti di prezzo per garantire un confronto equo.

Esamina poi il quarto motivo, che dipendeva dai primi tre; il quinto motivo, relativo all’articolo 7, paragrafo 2, sul criterio di ripartizione del vantaggio; e il sesto motivo, riguardante l’asserita errata interpretazione, da parte del Tribunale, della censura sulla motivazione e dell’articolo 7, paragrafo 2.

Ragionamento della Corte sulla sottoquotazione e sulla pressione sui prezzi

La Corte ricorda che, in materia di politica commerciale comune e misure di difesa commerciale, le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale, dato il carattere complesso delle valutazioni economiche e politiche. Il controllo giurisdizionale si limita quindi all’osservanza delle regole procedurali, all’esattezza materiale, all’assenza di errore manifesto e all’assenza di sviamento di potere.

Quanto all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 2016/1037, la Corte rileva che la disposizione consente di verificare se le importazioni sovvenzionate siano state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti dell’industria dell’Unione oppure se abbiano comunque depresso i prezzi o impedito aumenti di prezzo. Ne deriva che una sottoquotazione notevole può, di per sé, sostenere la conclusione che le importazioni abbiano prodotto un effetto depressivo sui prezzi.

La Corte conferma che la Commissione ha utilizzato tre metodi di calcolo per accertare la sottoquotazione e che il Tribunale ha correttamente ritenuto non manifestamente errata tale impostazione. In particolare, reputa legittimo il fatto che la Commissione abbia considerato rilevante il mutato contesto di mercato rispetto alla precedente controversia OMC, poiché anche l’industria dell’Unione produceva ormai PME, e abbia tenuto conto dei rapporti concorrenziali tra PME e FAME 0.

Quanto al terzo metodo di calcolo, la Corte afferma che né l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), né il paragrafo 2 impongono un metodo specifico o un obbligo generale di adeguamenti di prezzo. Alla luce della complessità delle relazioni concorrenziali tra prodotti con diversi livelli di CFPP e dell’assenza di una correlazione diretta tra CFPP e prezzo, la scelta della Commissione di non operare adeguamenti non è manifestamente contraria al requisito di un esame obiettivo.

Valutazione della relazione del panel OMC

La Corte ricorda che il giudice dell’Unione deve interpretare il diritto derivato in modo conforme agli accordi internazionali dell’Unione e, ai fini dell’interpretazione dell’accordo antidumping, deve tenere conto dell’interpretazione fornita dall’organo di conciliazione dell’OMC. Tuttavia, le conclusioni di una relazione OMC relativa a un diverso periodo e a un diverso atto amministrativo non si traspongono automaticamente al caso esaminato.

Nel caso concreto, il Tribunale non ha commesso errori nel considerare la relazione OMC pertinente ma non decisiva, perché la struttura del mercato era mutata e la Commissione aveva motivato in modo sufficiente l’appropriatezza del confronto tra PME e FAME 0.

Calcolo del vantaggio della sovvenzione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2

La Corte respinge il quinto motivo come irricevibile. Le ricorrenti cercavano in sostanza di contestare, per la prima volta in impugnazione, l’esistenza stessa dell’ipotesi applicativa prevista dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2016/1037, sostenendo che le sovvenzioni sarebbero state concesse in riferimento ai quantitativi trasportati o consegnati. Poiché tale argomento non era stato dedotto in modo chiaro e preciso dinanzi al Tribunale, non può essere esaminato per la prima volta in sede di impugnazione.

Obbligo di motivazione e ripartizione sul fatturato del biodiesel

Sul sesto motivo, la Corte riconosce che il Tribunale ha in parte erroneamente ricostruito la censura di primo grado in tema di motivazione. Tuttavia, ciò non incide sul dispositivo, perché il Tribunale ha comunque risposto correttamente nel merito.

La Corte conferma che, se le sovvenzioni non sono concesse in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, la Commissione può ripartire il valore totale della sovvenzione sul livello di produzione, vendita o esportazione del prodotto in questione. Nel caso di specie, il prodotto in questione era il biodiesel; pertanto, la ripartizione sul fatturato delle vendite di biodiesel è stata ritenuta conforme all’articolo 7, paragrafo 2. Non è stato considerato manifestamente errato neppure il rilievo secondo cui i versamenti del Fondo potevano avvantaggiare i produttori anche sulle vendite all’esportazione.

Decisione finale e spese

La Corte respinge integralmente l’impugnazione. Condanna le ricorrenti a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dall’European Biodiesel Board.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che, nelle misure antisovvenzioni, la Commissione gode di un ampio margine di valutazione nell’analisi del pregiudizio e della sottoquotazione dei prezzi. Ribadisce inoltre che la sottoquotazione notevole può costituire base sufficiente per accertare l’effetto depressivo sui prezzi e che, per l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2016/1037, il vantaggio può essere ripartito sul solo prodotto sovvenzionato, senza includere altri prodotti dell’impresa.

Come è indicizzato

Materiedazi compensatividifesa commercialesovvenzioniprezzi e pregiudizio nell’inchiesta antidumping/antisovvenzionibiodiesel

Testo integrale

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