Corte di giustizia, Sentenza C-60/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 ottobre 2024. — Skatteverket contro Digital Charging Solutions GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 14 e 15 – Ricarica dei veicoli elettrici – Ricarica mediante un’applicazione informatica, messa a disposizione da una società, che consente l’accesso ad una rete di stazioni di ricarica gestite da diversi operatori – Qualificazione dell’operazione ai fini dell’IVA – “Cessione di beni” – Trasferimento effettuato in virtù di contratti di commissione. — Causa C-60/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha qualificato la ricarica dei veicoli elettrici come cessione di beni ai fini IVA, in quanto l’energia elettrica è assimilata a un bene materiale. Ha poi chiarito che, nella presenza di un intermediario che consente l’accesso a una rete di ricarica pubblica, l’operazione può integrare una doppia cessione in successione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), della direttiva IVA. La scelta dell’utente su quantità, tempo e luogo della ricarica non esclude tale qualificazione, purché l’intermediario operi in nome proprio ma per conto altrui nell’ambito di un contratto di commissione.
Qualificazione IVA della ricarica di veicoli elettrici tramite rete pubblica e app di intermediario: cessione di beni e contratto di commissione
La questione giuridica
Se la fornitura di energia elettrica per la ricarica di un veicolo elettrico presso una stazione di ricarica pubblica costituisca una cessione di beni ai sensi della direttiva IVA; e, in caso affermativo, se nelle operazioni con intermediazione di una società che offre accesso alla rete, l’energia debba ritenersi ceduta in due fasi successive, anche quando l’utente decide quantità, momento, luogo e modalità della ricarica.
Principio di diritto
La ricarica di un veicolo elettrico presso una rete pubblica di stazioni di ricarica costituisce una cessione di beni, poiché l’energia elettrica è assimilata a un bene materiale; inoltre, quando una società intermedia agisce in nome proprio ma per conto dell’utente o dell’operatore nell’ambito di un contratto di commissione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/112, l’energia si considera ceduta prima dall’operatore alla società e poi dalla società all’utente, anche se quest’ultimo sceglie liberamente quantità, momento, luogo e modalità della ricarica.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2009/162/UE
- Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 14, paragrafi 1 e 2, lettera c), della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
Qualificazione IVA della ricarica di veicoli elettrici tramite rete pubblica e app di intermediario
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dello Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) in una controversia tra Skatteverket e Digital Charging Solutions GmbH sulla qualificazione, ai fini IVA, dei servizi connessi alla ricarica di veicoli elettrici in una rete pubblica di stazioni di ricarica.
Fatti e procedimento principale
Digital Charging Solutions, società tedesca priva di stabile organizzazione in Svezia, offre agli utenti di veicoli elettrici accesso a una rete di stazioni di ricarica gestite da operatori terzi. L’accesso avviene tramite carta e app, che consentono l’autenticazione e la fruizione del servizio; gli operatori fatturano le sessioni di ricarica alla società, che a sua volta rifattura agli utenti il costo dell’energia elettrica e un corrispettivo fisso per l’accesso alla rete e per i servizi connessi.
La commissione tributaria svedese aveva ritenuto che si trattasse di un’operazione complessa avente come elemento principale la cessione di energia elettrica. La società ha contestato tale impostazione sostenendo che vi fossero due prestazioni distinte: una cessione di energia e una prestazione di servizi relativa all’accesso alla rete.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:
- se la ricarica di un veicolo elettrico presso una stazione di ricarica costituisca una cessione di beni ai sensi degli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 1, della direttiva 2006/112;
- se, in presenza di una società intermedia che consente l’accesso alla rete, l’energia debba considerarsi ceduta in una catena di operazioni che coinvolge l’operatore, l’intermediario e l’utente, anche quando l’utente decide quantità, tempo, luogo e modalità della ricarica.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112, sul principio di neutralità e di tassazione di ogni operazione;
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), sulla distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi;
- l’articolo 14, paragrafi 1 e 2, lettera c), che definisce la cessione di beni e include le operazioni in contratto di commissione;
- l’articolo 15, paragrafo 1, che assimila l’energia elettrica a un bene materiale;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte afferma che la fornitura di energia elettrica per la ricarica di un veicolo elettrico presso una stazione di ricarica pubblica costituisce una cessione di beni. L’argomento decisivo è che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 assimila l’energia elettrica a un bene materiale e che l’articolo 14, paragrafo 1, considera cessione di beni il trasferimento del potere di disporre del bene come proprietario.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
La Corte osserva che il fatto che l’utente scelga la quantità, il momento e il luogo della ricarica non impedisce, di per sé, che vi siano due cessioni successive di uno stesso bene. La nozione di cessione di beni non richiede infatti né il trasferimento secondo le forme del diritto nazionale, né una consegna fisica al cessionario.
La Corte chiarisce che l’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), disciplina il contratto di commissione come lex specialis: se un soggetto interviene in nome proprio ma per conto altrui nella cessione di beni, si presume che abbia ricevuto e ceduto personalmente il bene. Nel caso di specie, le relazioni contrattuali possono essere lette come un contratto di commissione alla vendita o all’acquisto, con conseguente doppia cessione di energia elettrica:
- dall’operatore della stazione di ricarica alla società intermedia;
- dalla società intermedia all’utente finale.
La Corte distingue il caso da quelli decisi in Auto Lease Holland e Vega International, nei quali la struttura economica era invece assimilabile a un finanziamento o a una fornitura di credito. Qui non vi è un meccanismo di credito per il prefinanziamento dell’energia, poiché il corrispettivo dell’intermediario è un onere fisso separato, non variabile in funzione dei consumi o del numero delle ricariche.
Operazione unica o prestazioni distinte
La Corte precisa che la qualificazione complessiva dei servizi accessori dipende dalla realtà economica e dalle modalità di remunerazione. Se i servizi ulteriori sono remunerati tramite un onere fisso mensile, separato e indipendente dal consumo di energia, essi tendono a essere distinti e autonomi rispetto alla cessione di energia elettrica. Al contrario, solo se i servizi fossero indissociabili o meramente accessori alla cessione si potrebbe parlare di operazione unica.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che:
- la ricarica di un veicolo elettrico presso una stazione pubblica costituisce cessione di beni;
- in presenza di un intermediario che opera in nome proprio ma per conto altrui nell’ambito di un contratto di commissione, l’energia si considera ceduta in due fasi successive, anche se l’utente decide liberamente le modalità della ricarica.
Le spese del procedimento principale sono rimesse al giudice nazionale.
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