Corte di giustizia, Sentenza C-76/22
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 ottobre 2024. — QI contro Santander Bank Polska S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2014/17/UE – Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali – Articolo 25, paragrafo 1 – Rimborso anticipato – Diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito – Articolo 4, punto 13 – Nozione di “costo totale del credito per il consumatore” – Costi dipendenti dalla durata del contratto – Commissione connessa alla concessione del credito pagabile al momento della conclusione del contratto – Metodo di calcolo della riduzione. — Causa C-76/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 sul credito immobiliare ai consumatori. In caso di rimborso anticipato, una commissione di concessione pagata una tantum rientra nella riduzione del costo totale del credito se il creditore non prova che è indipendente dalla durata del contratto. La Corte aggiunge che la direttiva non stabilisce un metodo di calcolo vincolato della riduzione, lasciando spazio agli ordinamenti nazionali purché sia assicurata un’elevata tutela del consumatore.
Rimborso anticipato del credito ipotecario: inclusione della commissione di concessione nel costo ridotto e assenza di un metodo di calcolo imposto dal diritto UE
La questione giuridica
Nel rinvio pregiudiziale il giudice nazionale chiede: 1) se, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato comprenda anche una commissione di concessione del mutuo pagata una tantum alla conclusione del contratto, specie se il creditore non dimostra che si tratta di un costo indipendente dalla durata; 2) se la stessa disposizione imponga un metodo di calcolo specifico della riduzione, in particolare un criterio proporzionale legato al periodo residuo del contratto o al mancato guadagno del mutuante.
Principio di diritto
L’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE deve essere interpretato nel senso che, se il creditore non fornisce elementi idonei a consentire al giudice nazionale di verificare che una commissione di concessione pagata alla conclusione del mutuo sia indipendente dalla durata del contratto, tale commissione deve essere considerata coperta dal diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato. Tuttavia, la disposizione non impone alcun metodo di calcolo specifico della riduzione: spetta agli Stati membri e, in mancanza di disciplina nazionale o contrattuale, al giudice nazionale individuare un criterio idoneo a garantire l’elevato livello di protezione del consumatore perseguito dalla direttiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/17/UE
- Articolo 25, paragrafi 1-5, direttiva 2014/17/UE
- Articolo 4, punto 13, direttiva 2014/17/UE
- Articolo 14, paragrafi 1 e 2, direttiva 2014/17/UE
- Considerando 15, 50 e 66, direttiva 2014/17/UE
- Direttiva 2008/48/CE
- Articolo 3, lettera g), direttiva 2008/48/CE
- Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 4, direttiva 2008/48/CE
- Legge polacca del 23 marzo 2017 sui mutui ipotecari, articolo 29, paragrafo 1, punto 1
- Legge polacca del 23 marzo 2017 sui mutui ipotecari, articolo 39, paragrafo 1
Rimborso anticipato del credito ipotecario e riduzione del costo totale del credito
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie in una controversia tra un consumatore e una banca, relativa alla portata della riduzione del costo totale del credito immobiliare dopo il rimborso anticipato. Il nodo centrale è l’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.
Fatti e procedimento principale
QI aveva concluso con il predecessore della Santander Bank Polska S.A. un contratto di credito immobiliare di PLN 106600, della durata di 360 mesi. Il contratto prevedeva una commissione di concessione pari al 2,50% dell’importo del credito, pagata al momento della conclusione e inclusa nel costo totale del credito. Dopo il rimborso integrale anticipato del prestito, QI ha chiesto il rimborso pro quota della commissione per la parte di durata residua del contratto. La banca ha respinto la richiesta, sostenendo che si trattava di un costo una tantum non soggetto a riduzione proporzionale.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte:
- se il diritto alla riduzione del costo totale del credito comprenda anche la commissione per la concessione del mutuo, in analogia con la giurisprudenza relativa alla direttiva 2008/48/CE;
- se la riduzione debba essere calcolata in modo proporzionale alla durata residua del contratto oppure secondo il mancato guadagno del mutuante.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE, che riconosce il diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata;
- l’articolo 4, punto 13, della stessa direttiva, che rinvia alla definizione di costo totale del credito dell’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE;
- l’articolo 14 della direttiva 2014/17/UE, relativo alle informazioni precontrattuali fornite tramite il PIES;
- i considerando 15, 50 e 66, che evidenziano l’obiettivo di elevata protezione del consumatore e il margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte distingue la presente fattispecie da quella decisa in Lexitor sotto la direttiva 2008/48/CE e si richiama alla sentenza UniCredit Bank Austria (C-555/21). Ribadisce che, per i crediti immobiliari, il diritto alla riduzione del costo totale del credito non copre i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, sono dovuti per prestazioni già integralmente eseguite al momento del rimborso anticipato.
Tuttavia, la Corte precisa che il costo totale del credito ha una nozione ampia e include, in linea di principio, anche le commissioni. Il punto decisivo è se il costo sia o meno collegato alla durata del contratto. Poiché il creditore è tenuto a fornire informazioni precontrattuali sufficienti sulla struttura dei costi e, nel caso concreto, non aveva dimostrato che la commissione fosse indipendente dalla durata del contratto, il giudice nazionale non può presumere che si tratti di un costo escluso dalla riduzione. Per evitare che il consumatore subisca un pregiudizio per la carenza informativa del creditore, tale commissione deve essere considerata coperta dal diritto alla riduzione.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
Quanto al metodo di calcolo, la Corte osserva che l’articolo 25, paragrafo 1, non prevede alcuna formula specifica. Il riferimento alla "restante durata del contratto" serve solo a delimitare temporalmente i costi oggetto della riduzione, non a imporre un criterio matematico uniforme. Né i paragrafi 2-5 dell’articolo 25 introducono regole di calcolo.
La Corte sottolinea inoltre che il considerando 66 lascia agli Stati membri un ampio margine per disciplinare le condizioni di esercizio del diritto di estinzione anticipata. Di conseguenza, in mancanza di una regola nazionale o contrattuale, spetta al giudice nazionale determinare il metodo adeguato, purché esso sia coerente con l’obiettivo della direttiva: garantire un elevato livello di protezione del consumatore.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- se il creditore non fornisce informazioni idonee a dimostrare che una commissione di concessione del mutuo è indipendente dalla durata del contratto, il giudice nazionale deve considerarla inclusa nel diritto alla riduzione del costo totale del credito;
- dall’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE non deriva alcun metodo di calcolo specifico della riduzione.
Principi utili per la pratica
Per gli operatori, la sentenza conferma che nelle controversie sul rimborso anticipato dei mutui ipotecari non è decisivo che un costo sia stato pagato una sola volta all’avvio del rapporto. Occorre verificare se esso remuneri effettivamente un servizio già interamente reso oppure sia economicamente connesso alla durata del credito. Inoltre, in assenza di una disciplina nazionale chiara, il criterio di quantificazione della riduzione deve comunque assicurare la tutela effettiva del consumatore, senza che il diritto UE imponga un’unica formula di riparto.
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