Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4988/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento a) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 183 del 18 giugno 2025, con cui è stata rideterminata la disponibilità dei posti negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) della Campania, in ritenuta applicazione dell’art. 36, commi 2 e 3, della L.R. Campania n. 26/2012, con la contestuale riduzione del numero di cacciatori ammissibili in tali Ambiti; b) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 184 del 19 giugno 2025 con cui sono state confermate le determinazioni di cui al decreto n. 183 e approvate le graduatorie provvisorie di ammissione dei cacciatori agli ATC della Campania per l’annata venatoria 2025/2026, nella parte in cui sono stati esclusi n. 3627 cacciatori che hanno presentato regolare domanda di ammissione in tali Ambiti; c) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 218 del 18 luglio 2025 con cui sono state approvate le graduatorie definitive di ammissione dei cacciatori agli ATC della Campania, in uno alle 28 graduatorie ed elenchi di dettaglio richiamate per relationem e pubblicate sul sito web www.campaniacaccia.it, nella parte in cui sono stati esclusi n. 3627 cacciatori, in regola coi requisiti, che hanno presentato domanda di ammissione in tali Ambiti; d) ove occorrer possa, anche del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 33 del 31.01.2025, in uno all'allegato documento con cui sono state approvate le indicazioni operative per l'ammissione dei cacciatori agli ATC della Campania per l'annata venatoria 2025/2026; e) del Piano Faunistico Venatorio Regionale della Campania 2024-2029, approvato con delibera di Consiglio Regionale del 06.09.2024, della delibera di Giunta Regione Campania n. 520 del 09.12.2013 (con cui è stato stabilito il numero totale di cacciatori ammissibili in ciascun ATC della Campania) e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 626 del 22.09.2003 (recante il regolamento per la gestione degli ATC), ove mai interpretati nel senso che la determinazione del numero di cacciatori ammissibili negli ATC campani si ottenga applicando l'Indice di Densità Venatoria di cui all'art. 14 della L. 157/1992 alla Superficie Utile Cacciabile (e non al Territorio-Agro-Silvo Pastorale) regionale; f) ove occorrer possa, e se e in quanto lesivi, anche dei due decreti dirigenziali n. 7/2024 e 146/2024, con cui la UOD 500719 ha rispettivamente applicato le indicazioni operative per l'ammissione dei cacciatori agli ATC della Campania e adottato le graduatorie definitive negli ATC per l'annata venatoria 2024/2025; g) ove occorrer possa e se e in quanto lesivo, anche del verbale della I Commissione Speciale Trasparenza, Controllo delle Attività della Regione e degli Enti Collegati e dell'Utilizzo dei Fondi del Consiglio Regionale della Campania; h) di ogni atto connesso, prodromico, collegato e successivo, cognito e non cognito. e per l'accertamento che il numero totale di cacciatori ammessi negli ATC della Campania sia pari a 63.046 unità (anziché 43.166), con il conseguente riconoscimento del diritto di essere inseriti nelle graduatorie finali per coloro che, pur avendo presentato domanda regolare, risultano attualmente esclusi - anche mediante ordine impartito alla resistente Amministrazione - al fine della loro partecipazione, al pari dei cacciatori già inclusi negli elenchi, all'imminente stagione venatoria 2025/2026.

Giustizia amministrativa202504188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto dirigenziale regionale n. 183 del 18 giugno 2025, con cui è stato ridotto il numero dei cacciatori ammissibili negli Ambiti Territoriali di Caccia della Campania per la stagione venatoria 2025/2026

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (associazioni venatorie)

Prevale il privato

La controversia

Le associazioni ricorrenti hanno impugnato il decreto dirigenziale regionale n. 183/2025 e gli ulteriori atti conseguenti o collegati, contestando la riduzione dei posti disponibili negli Ambiti Territoriali di Caccia della Campania da circa 63.000 a 43.166 unità. Hanno dedotto, in particolare, l'incompetenza dell'organo dirigenziale, sostenendo che, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge regionale Campania n. 26/2012, la determinazione del numero totale dei cacciatori ammissibili per ciascun ATC spetta alla Giunta regionale. È stata inoltre proposta una domanda di accertamento volta a ottenere il riconoscimento del numero complessivo di 63.046 cacciatori ammissibili e l'inserimento nelle graduatorie degli esclusi. In via preliminare, la Regione aveva eccepito il difetto di legittimazione e di interesse delle associazioni, sostenendo che la legittimazione spettasse esclusivamente ai Comitati di gestione degli ATC e che l'aumento dei posti non corrispondesse a una reale disponibilità territoriale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la legittimazione delle associazioni ricorrenti, in quanto statutariamente finalizzate alla tutela delle prerogative dei cacciatori, non essendo prevista dalla legge nazionale n. 157/1992 o dalla legge regionale n. 26/2012 una legittimazione esclusiva dei Comitati di gestione degli ATC. Ha inoltre riconosciuto l'interesse ad agire, poiché la riduzione dei posti operata dal decreto n. 183/2025 poteva incidere anche sulla successiva stagione venatoria quale precedente per la conferma del numero ridotto di ammissioni. Nel merito, il ricorso è stato accolto con riferimento alla censura di incompetenza: l'art. 36, comma 3, lett. a), della legge regionale n. 26/2012 attribuisce alla Giunta regionale, sentiti gli organi di gestione, il potere di determinare per ciascun ATC il numero totale dei cacciatori ammissibili, applicando l'indice ministeriale di densità venatoria minima all'estensione del territorio agro-silvo-pastorale. Il decreto dirigenziale n. 183/2025 aveva invece rideterminato autonomamente, in diminuzione, il numero dei posti, incidendo su una valutazione tecnico-discrezionale riservata alla Giunta e modificando unilateralmente il numero già previsto dal Piano Faunistico Venatorio Regionale. Il vizio di incompetenza ha escluso anche l'applicazione della sanatoria dei vizi formali prevista dall'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Il decreto è stato pertanto annullato, con assorbimento delle ulteriori censure, non potendo il giudice dettare le regole dell'azione amministrativa all'organo competente prima che questo abbia esercitato il proprio potere. La domanda di accertamento e l'impugnazione degli altri atti sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo trascorsa la stagione venatoria 2025/2026. Le spese sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato a carico della Regione Campania.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 3, lett. a), l.r. Campania n. 26/2012

    La Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale, sentiti gli organi di gestione, determina per ciascun Ambito territoriale di caccia: a) il numero totale di cacciatori ammissibili, applicando l’indice di densità venatoria minima, come indicato dal Ministero competente, all’estensione del territorio agro-silvo-pastorale dell’ATC;

    La determinazione del numero totale dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, trattandosi di una valutazione tecnico-discrezionale, spetta alla Giunta regionale e non agli organi dirigenziali.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La sanatoria dei vizi formali degli atti vincolati non è applicabile quando l'atto è affetto da incompetenza e il potere esercitato implica valutazioni tecnico-discrezionali riservate a un diverso organo.

  • art. 10, comma 5, l.r. Campania n. 26/2012

    Il Piano Faunistico Venatorio Regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale; il decreto dirigenziale non può unilateralmente ridurre il numero dei cacciatori ammissibili già fissato dal piano.

  • art. 14 l. 157/1992

    L'indice di densità venatoria minima costituisce il parametro tecnico da applicare all'estensione del territorio agro-silvo-pastorale per determinare il numero dei cacciatori ammissibili, secondo la competenza attribuita dalla normativa regionale.

Massime di principio

  • Quando una disposizione regionale attribuisce espressamente alla Giunta regionale la determinazione del numero degli utenti o destinatari ammissibili a un determinato ambito amministrativo, tale potere non può essere esercitato autonomamente da un organo dirigenziale, neppure mediante un atto presentato come mera applicazione o aggiornamento tecnico di precedenti determinazioni.
  • La determinazione del numero di cacciatori ammissibili negli Ambiti Territoriali di Caccia, basata sull'applicazione di un indice di densità venatoria a una superficie territoriale, costituisce esercizio di valutazione tecnico-discrezionale e deve essere adottata dall'organo cui la legge regionale attribuisce la relativa competenza.
  • Il vizio di incompetenza derivante dall'esercizio di una valutazione tecnico-discrezionale da parte di un organo diverso da quello competente non è sanabile ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, previsto per i vizi formali degli atti vincolati.
  • Accertata l'incompetenza dell'organo emanante, il giudice amministrativo annulla l'atto e assorbe le ulteriori censure sostanziali, poiché il potere amministrativo non è stato validamente esercitato dall'organo competente e il giudice non può predeterminare le regole dell'azione amministrativa futura.
  • Le associazioni rappresentative di una categoria sono legittimate a impugnare provvedimenti incidenti sugli interessi dei propri iscritti quando tale tutela rientra nelle loro finalità statutarie, salvo che la legge riservi espressamente la legittimazione a un diverso soggetto.
  • La sopravvenuta conclusione della stagione o del periodo cui si riferiscono gli atti impugnati determina la carenza di interesse sulle domande relative agli atti ormai esauriti, ma non impedisce l'esame dell'impugnazione di un atto ancora idoneo a produrre effetti di precedente sulla stagione successiva.

Come è indicizzato

MaterieRegioni e rapporti tra livelli di governoLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.