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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11023/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per un furto. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore dell'imputato, articolava due censure: da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità penale, sostenendo in sostanza una lettura alternativa delle risultanze probatorie; dall'altro, violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La Corte rileva che le doglianze non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e reiterano questioni già prospettate in appello, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a ottenere una non consentita rilettura del compendio probatorio e una diversa valutazione dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Il secondo motivo è stato reputato generico perché meramente riproduttivo delle doglianze già dedotte in appello e non confrontato criticamente con la motivazione resa dalla Corte territoriale. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Individua il titolo di reato per cui vi era stata condanna nei gradi di merito; il provvedimento non si sofferma sul contenuto della fattispecie, ma ne presuppone la contestazione e conferma in appello.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Richiesta quale circostanza attenuante comune, la cui mancata concessione è stata oggetto del secondo motivo di ricorso; la Corte non entra nel merito perché il motivo è ritenuto inammissibile.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Delimita il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, che non consente alla Corte di cassazione di sostituire una propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato per affermare la necessità che i motivi di impugnazione siano specifici e contengano l'indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato quale base normativa dell'inammissibilità dei motivi non specifici o non idonei a costituire una critica argomentata al provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, perché l'apprezzamento del fatto e della prova appartiene al giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo astratto o generico: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata e indicare specificamente le ragioni di dissenso.
  • È inammissibile il motivo che si limiti a riproporre in cassazione le stesse censure già formulate in appello e già disattese, senza confrontarsi con gli argomenti della sentenza di secondo grado.
  • La funzione dell'impugnazione è quella della critica argomentata del provvedimento impugnato; in mancanza di tale confronto, il motivo è privo della sua essenziale funzione e non è scrutinabile nel merito.
  • La Corte di cassazione non può sostituire criteri autonomi di ricostruzione dei fatti a quelli adottati dal giudice di merito, neppure dopo la riforma dell'art. 606, lett. e), c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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