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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8884/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava che il ruolo in cartella non conteneva gli elementi minimi per l'individuazione della pretesa impositiva e che la decisione impugnata non avrebbe riconosciuto la necessità della previa notifica del titolo esecutivo (riferimenti a documenti firmati e serial number). Inoltre sosteneva che nel ricorso erano stati riportati i dati delle cartelle e che queste non contenevano motivazione per relationem.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure poste escano dai parametri del rimedio esperito (revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.), che ammette solo errori di fatto riconducibili all'art. 395 n.4 c.p.c. (errore di percezione o svista materiale comprovabile dagli atti). Le doglianze attengono alla valutazione del motivo di impugnazione (piano giuridico/di giudizio) e non a un errore di fatto; inoltre i rilievi erano generici e non indicavano fatti processuali specifici che sarebbero stati ignorati. La Corte ha quindi respinto il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di cassazione (liquidate in Euro 2.500,00 oltre spese prenotate) e dando atto dell'eventuale obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002 come integrato dalla l. n.228/2012.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il rimedio di revocazione invocato è ammesso solo per errori di fatto rientranti nell'art. 395 n.4 c.p.c.; non è strumento per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o di merito.

  • art. 395 n.4 c.p.c.

    Richiede che l'errore sia un errore di percezione o una svista materiale su un fatto decisivo, dimostrabile con atti e documenti processuali; solo in presenza di tale errore la revocazione è ammissibile.

  • art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c.

    art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Norma sul contenuto del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto che l'eccezione del ricorrente non rispettasse i requisiti di specificazione dei motivi, essendo generica e priva di indicazione dei fatti processuali specifici.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (comma 1-quater, introdotto dall'art. 1 comma 17 l. n. 228/2012)

    art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002; art. 1 comma 17 l. n.228/2012

    Prevede l'obbligo, in determinate ipotesi processuali (fra cui il rigetto del ricorso di cassazione proposto dopo il 30/1/2013), del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale applicazione di tale obbligo.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammessa solo per errori di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) chiaramente dimostrabili dagli atti; non è il mezzo per contestare valutazioni giuridiche o di giudizio.
  • Le censure generiche che non indicano in modo puntuale i fatti processuali omessi o percepiti erroneamente sono inammissibili in cassazione.
  • Se si contesta la mancanza degli elementi minimi in cartelle/esecuzioni, è necessario documentare specificamente quali elementi mancano e dimostrare con gli atti che ciò è decisivo; altrimenti la censura viene respinta come generica.
  • La proposizione di una querela di falso non sottrae automaticamente la questione ai requisiti di ammissibilità della revocazione; l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza decidere sulla querela di falso.
  • In caso di rigetto del ricorso, il soccombente può essere condannato alle spese di giudizio e, se il ricorso è stato notificato dopo il 30/01/2013, può sussistere l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002 come modificato dalla l. n.228/2012.

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