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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1098/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova disposta a carico di Zini per i reati di violenza privata e lesioni personali. La revoca era stata motivata dal mancato completamento del programma di trattamento da parte dell'interessato nonostante ripetute sollecitazioni. Il ricorrente deduceva violazione procedure: mancata fissazione di un'apposita udienza per discutere la revoca (art. 464-octies, comma 2) e, sul merito, che l'inadempimento non era volontario ma dovuto a cause indipendenti dalla sua volontà (pandemia, età e condizioni di salute, indisponibilità dell'ente).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per il primo motivo, ritenendolo assorbente. Ha rilevato che il Tribunale di Trento non ha rispettato l'obbligo di fissare un'udienza con preavviso ai sensi dell'art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen., onde consentire il contraddittorio; la revoca è stata pronunciata "a sorpresa" nell'udienza fissata originariamente per consentire al ricorrente di "elaborare il programma MAP e reperire altro ente". Perciò la revoca è affetta da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c). L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento. Il secondo motivo non è stato esaminato nel merito in quanto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 464-octies cod. proc. pen.

    Stabilisce che, per disporre la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice deve fissare apposita udienza ai sensi dell'art. 127 e darne avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima; obbligo finalizzato a garantire il contraddittorio.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    La Corte interpreta questa norma come causa di nullità generale a regime intermedio nel caso di provvedimenti di revoca adottati senza previa fissazione di udienza partecipata e con avviso alle parti: la violazione del contraddittorio determina annullabilità.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento procedurale per la fissazione dell'udienza; la normativa va intesa a garantire le modalità dell'udienza necessarie per l'effettivo contraddittorio tra le parti.

  • Giurisprudenza Cassazione (Sez. 6, n. 45889/2019; Sez. 5, n. 57506/2017)

    Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019; Sez. 5, n. 57506 del 24/11/2017

    Precedenti affermano che la revoca della messa alla prova deve assicurare il rispetto del principio del contraddittorio e che il provvedimento adottato senza udienza camerale partecipata e avviso alle parti è affetto da nullità ex art. 178, comma 1, lett. c).

Massime di principio

  • La revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova richiede la previa fissazione di un'udienza e un congruo preavviso alle parti (almeno dieci giorni), per garantire il contraddittorio; il mancato rispetto di tale obbligo comporta nullità dell'atto.
  • Un'udienza fissata con finalità diverse (es.: consentire l'elaborazione del programma) non esime il giudice dall'obbligo di comunicare che si discuterà la revoca; la decisione "a sorpresa" è vulnerabile e soggetta ad annullamento.
  • Se si contesta che l'inadempimento del programma sia dovuto a fattori esterni (pandemia, età, condizioni di salute, indisponibilità dell'ente), tali circostanze devono essere valutate nel contraddittorio; in assenza di udienza il giudice non può legittimamente decidere sulla revoca senza esaminare queste circostanze.
  • In situazioni simili è strategico far valere immediatamente la nullità per violazione del contraddittorio (art. 178, comma 1, lett. c) e chiedere il rinvio per nuovo giudizio con piena possibilità di illustrare le ragioni dell'inadempimento).
  • Il giudice che intenda revocare la messa alla prova deve documentare e motivare la volontarietà dell'inadempimento dell'interessato; l'accertamento sostanziale sull'attribuibilità dell'inadempimento alla volontà del beneficiario richiede il contraddittorio.

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