Cassazione Penale, Sentenza n. 38908/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per acquisto e detenzione a fini di spaccio di cocaina (capo 1: Di Paola - 10 kg; capi 2 e 5: Iannucci - 1,5 kg e 10 kg), denunciando: insufficienza e carenza di riscontri oggettivi alle intercettazioni utilizzate per ricostruire quantità e qualità della droga; impropero utilizzo di atti di un distinto procedimento torinese; mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (contributo minimo/marginale) e errata valutazione delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80 d.P.R. n. 309/1990; doglianze sulla congruità della pena
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto congruente e logica la valutazione dei giudici di merito circa il contenuto esplicito e univoco delle intercettazioni, riscontrate da arresti e sequestri, nonché la ricostruzione del ruolo di intermediazione e custodia svolto da Di Paola e Iannucci nelle operazioni di acquisto, consegna e successiva cessione delle partite di cocaina. È stata confermata l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità (art. 80 d.P.R. n. 309/1990) per i carichi da 10 kg e il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., ritenendo il contributo dei ricorrenti concreto e non marginale. Le pene inflitte in abbreviato sono state quindi confermate: Iannucci condannato a anni 5 mesi 4 di reclusione ed euro 26.000 di multa; Di Paola a anni 4 mesi 8 di reclusione ed euro 20.000 di multa. Entrambi sono stati condannati alle spese processuali
Norme richiamate
art. 114 cod. pen.
L'attenuante per contributo personale e di minore rilevanza è stata negata perché i giudici di merito hanno ritenuto provato un contributo concreto, specifico e funzionale alla realizzazione dei delitti (custodia, consegna e spaccio), quindi non marginale né sostituibile
art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (aggravante per ingente quantità)
L'aggravante è stata ritenuta applicabile con riferimento alle partite da 10 kg di cocaina (capo 1 e capo 5); la Corte ha ritenuto sufficientemente provata la rilevanza quantitativa attraverso le intercettazioni corroborate dagli esiti investigativi
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 (giurisprudenza Sebbar)
Principio richiamato secondo cui l'interpretazione del linguaggio e del tenore dei dialoghi intercettati è questione di fatto rimessa al giudice del merito; la Cassazione si limita al sindacato di legittimità e non può sostituirsi alla valutazione probatoria concorde dei giudici di merito
Massime di principio
- Le intercettazioni, se trascritte e contestualizzate e corroborate da riscontri investigativi (arresti, sequestri, altre indagini), possono costituire prova sufficiente della detenzione e dell'acquisto di stupefacenti, inclusi i dati quali-quantitativi, senza necessità di ulteriori riscontri diretti quando il tenore delle comunicazioni è chiaro e convergente
- La qualificazione del ruolo (custodia, intermediazione, consegna) emerge dalla valutazione complessiva degli elementi probatori ed è rilevante per escludere attenuanti come quella di cui all'art. 114 cod. pen.; il contributo deve essere provato come effettivo e non meramente occasionale per ottenere l'attenuante
- L'aggravante per ingente quantità ex art. 80 d.P.R. n. 309/1990 si applica quando la quantità e la funzione commerciale della sostanza sono adeguatamente dimostrate; la Corte di cassazione difficilmente rimetterà in discussione la valutazione di merito se logica e motivata
- In cassazione è generalmente preclusa la revisione del merito probatorio: i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove o della congruità della pena sono di regola inammissibili o non fondati se la motivazione dei giudici di merito è esaustiva e coerente
- Le doglianze che richiamano l'uso di atti o elementi provenienti da procedimenti distinti richiedono nel concreto la dimostrazione di un uso illegittimo o di totale insussistenza di riscontro; in assenza di ciò, l'utilizzo delle informazioni correlate alle indagini non preclude la loro efficacia probatoria
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