Cassazione Penale, Ordinanza n. 23217/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva recepito la richiesta di concordato in appello e rideterminato la pena per un furto in abitazione. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando in sostanza l'adeguatezza della pena così determinata. La Corte di cassazione ha ritenuto che, poiché la censura riguardava la determinazione della pena concordata tra le parti e non la sua illegittimità per superamento dei limiti edittali o per altra illegalità, il motivo non fosse scrutinabile in sede di legittimità in questo tipo di giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che nel concordato in appello sono ammissibili solo le doglianze sulla formazione della volontà di adesione, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della decisione rispetto all'accordo, mentre sono inammissibili le censure sui motivi rinunciati e sui vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Disciplina il concordato in appello; la sentenza resa ex art. 599-bis è impugnabile in cassazione solo per censure relative alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo, non per contestazioni sulla pena concordata che non integrino illegalità della sanzione.
art. 129 c.p.p.
Nel concordato in appello non è ammissibile dedurre in cassazione la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. come motivo rinunciato.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso nei casi previsti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende quando non siano ravvisabili profili di colpa nella presentazione del ricorso.
art. 624-bis c.p.
È il reato oggetto della condanna e della rideterminazione della pena in appello.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per contestare profili attinenti alla validità del consenso delle parti o la divergenza tra accordo e decisione del giudice, non per riesaminare il merito della pena concordata.
- Le doglianze relative alla quantificazione della pena sono inammissibili se non denunciano una sanzione illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- La rinuncia ai motivi operata nell'ambito del concordato in appello preclude la riproposizione in cassazione delle censure concernenti tali motivi.
- In caso di ricorso inammissibile, la Corte può provvedere de plano e condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quando non emerga assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
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