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Sentenza

Sentenza del 13/07/2017 n. 17255 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2005, con cui erano stati recuperati a tassazione IRAP e IVA nei confronti della società e IRPEF nei confronti dei soci, in relazione a fatture ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. In cassazione hanno contestato, da un lato, la validità della motivazione degli avvisi, sostenendo che i cosiddetti "scadenziari" manoscritti, utilizzati come elemento indiziario, non fossero stati allegati agli atti impositivi; dall'altro, hanno denunciato la violazione dell'onere della prova, sostenendo che bolle di consegna e pagamenti dimostrassero l'effettività delle operazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem degli avvisi, poiché il processo verbale di constatazione era stato previamente notificato alla società e ne riportava gli elementi essenziali, tra cui l'elenco delle fatture, i clienti, gli importi e le somme da restituire. Non era quindi necessario allegare nuovamente gli scadenziari o riprodurne integralmente il contenuto nell'avviso. La Corte ha inoltre escluso violazioni dell'onere probatorio, rilevando che le doglianze miravano a ottenere una nuova valutazione del merito e che i giudici di merito avevano ritenuto insufficienti le bolle e i pagamenti a dimostrare la reale esecuzione delle operazioni. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1

    La motivazione dell'atto impositivo deve consentire al contribuente di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, anche mediante il richiamo ad altri atti, purché questi siano conosciuti o ne sia riprodotto il contenuto essenziale.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 2 e 3

    È ammessa la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento quando l'atto richiamato è stato portato a conoscenza del contribuente oppure quando l'avviso ne riproduce gli elementi essenziali. Non è sempre necessaria l'allegazione materiale dell'intero documento richiamato.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56

    La motivazione degli atti relativi all'IVA deve permettere al contribuente di individuare con sufficiente precisione i fatti contestati e i criteri della pretesa tributaria, anche attraverso il rinvio a documenti già conosciuti.

  • Codice civile, art. 2697

    L'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, mentre il contribuente deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto assolto l'onere probatorio mediante un insieme di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5

    Il ricorso per cassazione può fondarsi sulla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e sull'omesso esame di un fatto decisivo. Non consente, però, una generale rivalutazione delle prove o una nuova ricostruzione del merito già accertato dai giudici di grado inferiore.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem: l'Amministrazione non deve necessariamente allegare ogni documento richiamato se il contribuente lo ha già ricevuto o se l'atto impositivo ne espone il contenuto essenziale.
  • La mancata allegazione del documento originario non determina automaticamente la nullità dell'accertamento; occorre verificare concretamente se il contribuente abbia potuto comprendere la contestazione e difendersi.
  • Le fatture formalmente regolari, i pagamenti e i documenti di trasporto non sono necessariamente sufficienti a dimostrare l'effettività di un'operazione quando esistono elementi presuntivi contrari, come registrazioni extracontabili, restituzioni di somme o anomalie nei flussi commerciali.
  • In presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, il contribuente deve fornire elementi concreti e coerenti idonei a superarle, non soltanto contestazioni generiche o la produzione di documenti formalmente collegati alle operazioni.
  • In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione del quadro probatorio: il controllo riguarda la corretta applicazione della legge e l'esistenza di una motivazione adeguata, non la sostituzione della valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.

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