Cassazione Penale, Sentenza n. 559/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Padova che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (fino a €21.761.976,50) emesso dal GIP nell'ambito di un procedimento per violazione degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 74/2000. La ricorrente ha dedotto, con due motivi: (1) carenza o apparente motivazione circa la sua presunta gestione di fatto di tredici società per il periodo 2013-2019, sostenendo che non vi fossero elementi probatori sufficienti della gestione comune e l'omessa motivazione sugli atti di gestione per ciascuna ditta; (2) omessa motivazione circa la promiscuità delle sedi societarie, giustificando la coincidenza degli indirizzi con la presenza di centinaia di ditte nel Centro Ingrosso Cina (CIC), per cui la coincidenza degli indirizzi non proverebbe la gestione comune.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che le censure della difesa attengono a vizi di motivazione (ricostruzione dei fatti) e non a violazioni di legge, mentre nel giudizio di legittimità avverso misure cautelari reali è consentita la censura solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 325 c.p.p. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente valorizzato numerosi elementi indiziari a carico della ricorrente (coincidenza di sedi con la residenza coniugale, collegamenti personali e professionali con legali rappresentanti, presenza operativa nella sede di Meeting Fashion S.r.l.s., intestazione contratto di leasing della Range Rover in uso al marito, tenore di vita sproporzionato, dichiarazione di un informatore che la indicava quale datrice di lavoro). Ha inoltre ritenuto irrilevante l'argomento sulla promiscuità delle sedi, dato che alcune società avevano sede coincidente con l'indirizzo dei coniugi e sussistevano ulteriori elementi indiziari. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e al versamento, in via equitativa, di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000 (artt. 4 e 5)
Norme relative ai reati tributari contestati (fatti che hanno giustificato il sequestro preventivo fino alla concorrenza della somma indicata)
art. 325 cod. proc. pen.
Principio che nel giudizio di legittimità avverso misure cautelari reali la censura ammissibile è limitata alla violazione di legge, non alla rivalutazione dei fatti o della motivazione
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione dell'onere delle spese processuali a carico della parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione ai criteri sulla condanna al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende e sulla valutazione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- Nei ricorsi in Cassazione avverso misure cautelari reali è cruciale distinguere vizi di motivazione (ricostruzione probatoria e valutazione degli indizi) da violazioni di legge: la Corte di legittimità può sindacare principalmente questioni di diritto (art. 325 c.p.p.), non una nuova valutazione degli elementi probatori.
- Per qualificare una persona come "gestore di fatto" di società, i giudici possono ritenere sufficienti indizi concatenati anche diversi tra loro: coincidenza di sedi con la residenza, collegamenti personali e professionali con i legali rappresentanti, presenza operativa nei locali societari, intestazioni di beni/contratti riconducibili al nucleo familiare, tenore di vita sproporzionato e dichiarazioni di informatori.
- La circostanza che più imprese abbiano lo stesso indirizzo in un centro commerciale (presunta "promiscuità" delle sedi) non esclude automaticamente la rilevanza dell'indirizzo quale elemento indiziario: occorre dimostrare in modo concreto che la coincidenza è neutra e non collegata alla gestione effettiva delle società.
- Chi impugna un sequestro preventivo dovrebbe proporre censure di diritto precise (vizi formali, interpretazioni normative errate, vizio di competenza) e non limitarsi a contestare la valutazione degli indizi, pena la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e l'onere delle spese e eventuali sanzioni economiche.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è utile produrre documentazione probante di separazione gestionale (ad es. organigrammi, deleghe formali, contabilità separate, contratti che dimostrino indipendenza operativa, registrazioni e attività comprovanti la non presenza operativa), oltre a puntare su argomentazioni di diritto e sulla prova che la coincidencia degli indirizzi è meramente commerciale e non sintomatica di controllo.
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