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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00394/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Due imputati, condannati dal Tribunale a pene detentive e pecuniarie per plurime violazioni della disciplina CITES relative a cactus importati/esportati e detenuti/commercializzati senza la documentazione prescritta, hanno proposto separati ricorsi per cassazione. Il primo ricorso ha dedotto: violazione del giusto processo e dell'art. 495, comma 2, c.p.p. per la revoca delle prove a discarico e la chiusura dell'istruttoria; utilizzazione di atti asseritamente inutilizzabili; omissioni nella trascrizione dell'esame testimoniale; vizi relativi agli accertamenti tecnici sulle piante sequestrate, alla mancata escussione dei periti, all'omesso avviso ex art. 360 c.p.p. e alla violazione della catena di custodia; vizi relativi alla prova informatica e all'esistenza di un mercato illegale; illegittimità della costituzione di parte civile dell'associazione ambientalista e del risarcimento; erroneità della condizione posta alla sospensione condizionale della pena, fissata prima del passaggio in giudicato. Il secondo ricorso riproduce sostanzialmente gli stessi motivi. Dalla sentenza emerge inoltre una memoria difensiva che invoca la prescrizione dei reati. La Corte rileva che la sentenza di merito era appellabile perché aveva irrogato arresto e ammenda e che i ricorsi immediati per cassazione, contenendo censure riconducibili alla mancata assunzione di prove decisive e a vizi di motivazione/fatto, non erano ammissibili in cassazione ma avrebbero dovuto essere convertiti in appello.

La decisione

La Corte ha disposto la conversione dei ricorsi per cassazione in appello e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse appellabile ex art. 593 c.p.p.; che il ricorso per cassazione per saltum fosse proponibile solo nei limiti dell'art. 569, comma 3, c.p.p.; e che, poiché i motivi dedotti investivano anche la mancata assunzione di prove decisive e il governo logico delle prove, nonché la valutazione del danno civile, la via corretta fosse l'appello. La Corte non è entrata nel merito dei motivi, né sulla prescrizione, limitandosi alla questione del mezzo di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    richiamato come base del vincolo della continuazione contestato agli imputati

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nel reato contestato

  • art. 2, comma 1, lett. a) e f), legge n. 150 del 1992

    norma incriminatrice richiamata per l'importazione/esportazione e la detenzione/commercializzazione di esemplari CITES privi della documentazione prescritta

  • art. 111 Cost.

    invocato dai ricorrenti a garanzia del giusto processo

  • art. 6 CEDU

    invocato dai ricorrenti a garanzia del giusto processo

  • art. 495, comma 2, c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come norma violata per la chiusura dell'istruttoria e la mancata ammissione di prove a discarico

  • art. 191 c.p.p.

    richiamato per sostenere l'inutilizzabilità di atti di indagine asseritamente acquisiti illegittimamente

  • art. 360 c.p.p.

    richiamato per contestare gli accertamenti tecnici non ripetibili svolti senza avviso alle difese

  • art. 117 disp. att. c.p.p.

    richiamato in relazione alla dedotta lesione del diritto di difesa e alla impossibilità di ripetere gli accertamenti

  • art. 247, comma 1-bis, c.p.p.

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prova informatica e sugli accertamenti di polizia giudiziaria

  • art. 352 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prova informatica e sugli accertamenti di polizia giudiziaria

  • art. 354 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prova informatica e sugli accertamenti di polizia giudiziaria

  • art. 254-bis c.p.p.

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prova informatica e sugli accertamenti di polizia giudiziaria

  • art. 259 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prova informatica e sugli accertamenti di polizia giudiziaria

  • art. 185 c.p.

    richiamato per contestare la risarcibilità del danno in favore della parte civile

  • artt. 2043 e 2059 c.c.

    richiamati per negare la configurabilità e quantificazione del danno civilmente risarcibile

  • art. 78, comma 1, lett. d), c.p.p.

    richiamato per censurare la costituzione di parte civile

  • art. 523, comma 2, c.p.p.

    richiamato nel motivo relativo alla parte civile e al risarcimento

  • artt. 74 e 91 c.p.p.

    richiamati per sostenere che l'associazione, al più, poteva intervenire e non costituirsi parte civile

  • art. 76 c.p.p.

    richiamato come norma che, secondo il ricorrente, non consentirebbe la costituzione di parte civile dell'associazione

  • art. 165, primo comma, c.p.

    richiamato per contestare il termine imposto per adempiere alla condizione della sospensione condizionale

  • art. 593 c.p.p.

    richiamato dalla Corte per affermare l'appellabilità della sentenza di primo grado

  • art. 569, comma 3, c.p.p.

    richiamato dalla Corte per delimitare i casi di ricorso per cassazione per saltum

  • art. 606, lett. c), c.p.p.

    richiamato dai ricorrenti per dedurre violazioni di norme processuali

  • art. 606, lett. d), c.p.p.

    richiamato dalla Corte perché la mancata assunzione di prove decisive è motivo che impone la conversione in appello

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    richiamato dalla Corte per qualificare come vizi di motivazione talune censure dei ricorsi

Massime di principio

  • Quando la sentenza di primo grado è appellabile, il ricorso immediato per cassazione è ammissibile solo nei limiti tassativi previsti dalla legge; se tra i motivi figura la mancata assunzione di prove decisive, il ricorso va convertito in appello.
  • Se le censure, anche se formalmente prospettate come violazioni di legge, investono in realtà la valutazione del materiale probatorio o il governo logico delle prove, il mezzo corretto è l'appello e non il ricorso per cassazione.
  • Le doglianze sulla sussistenza e quantificazione del danno civilistico, quando richiedono un riesame del merito probatorio, non possono essere coltivate in cassazione con ricorso per saltum ma seguono il regime ordinario dell'appello.
  • In sede di impugnazione occorre distinguere tra vizi di legittimità e censure di merito: la cassazione non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del fatto, della prova o del danno, se tali questioni sono devolvibili al giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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