Sentenza del 05/07/2022 n. 3091 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IMU - ICI - Immobile storico-artistico - Variazione catastale - Intervenuta divisione - Non rileva - Soggetto proprietario/contribuente - Interesse storico-artistico - Obbligo rinnovazione istanza - Esclusione - Agevolazione fiscale IMU - Base imponibile - Diritto riduzione 50% - Sussiste - Ente locale impositore - Illegittimità maggiore IMU - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione dell'applicazione di una maggiore IMU dopo variazione catastale conseguente a divisione dell'immobile storico-artistico operata dal proprietario; questione se la suddivisione catastale faccia venir meno l'agevolazione fiscale consistente nella riduzione del 50% della base imponibile rilevante ai fini IMU e se il proprietario fosse obbligato a rinnovare l'istanza di vincolo presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che la variazione catastale dovuta alla divisione effettuata dal proprietario non incide sulla qualifica di immobile di interesse storico-artistico e, pertanto, non fa venir meno l'agevolazione IMU (riduzione del 50% della base imponibile). Inoltre è stato affermato che il proprietario non è obbligato a ripresentare l'istanza di rinnovazione del vincolo presso il Ministero. Di conseguenza l'atto dell'ente locale che aveva applicato una maggiore IMU è illegittimo e va annullato.
Norme richiamate
d.lgs. 201/11, art. 13, comma 4
Riconosciuto come norma che consente l'agevolazione sulla base imponibile per immobili di interesse storico-artistico; interpretata nel senso che la qualificazione non si perde automaticamente per effetto di una mera variazione catastale/divisione.
d.lgs. 201/11, art. 13, comma 5
Collegata al regime agevolativo previsto per tali immobili; interpretata insieme al comma 4 per confermare il diritto alla riduzione anche dopo la suddivisione catastale, salvo diversa e formale pronuncia che ricolli l'immobile fuori dal vincolo.
Cass. 13738/2015
Giurisprudenza richiamata come precedente conforme: la Corte ha già stabilito che modifiche catastali non comportano di per sé perdita della qualifica di immobile storico-artistico né l'obbligo di ripresentare istanze di vincolo al Ministero.
Massime di principio
- La mera variazione catastale (es. divisione in più particelle) effettuata dal proprietario non determina automaticamente la perdita dello status di immobile di interesse storico-artistico né l'interruzione delle agevolazioni IMU ad esse collegate.
- Il diritto alla riduzione del 50% della base imponibile IMU per immobili storico-artistici permane fino a quando non intervenga un atto amministrativo o giudiziario che formalmente privi l'immobile della qualifica di interesse storico-artistico.
- Il proprietario non è generalmente obbligato a ripresentare una istanza di rinnovazione del vincolo al Ministero a seguito di una semplice divisione catastale; la prova della sussistenza del vincolo (o l'assenza di revoca) può essere utilizzata per contestare richieste impositive maggiorate del Comune.
- Gli atti impositivi comunali che aumentano l'IMU sulla scorta esclusiva di un cambiamento catastale vanno verificati e, se non supportati da una formale perdita del vincolo di tutela, possono essere impugnati come illegittimi.
- In situazioni analoghe, conviene conservare e produrre la documentazione relativa al vincolo storico-artistico (provvedimenti ministeriali, iscrizioni ufficiali, precedenti pronunce) e, se contestata dall'ente locale, contestare l'avviso con ricorso amministrativo o giudiziario fornendo tale documentazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 lug 2022Sentenza del 05/07/2022 n. 877 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 5 lug 2022Sentenza del 05/07/2022 n. 2227 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 5 lug 2022Sentenza del 05/07/2022 n. 2228 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 5 lug 2022Sentenza del 05/07/2022 n. 2235 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 5 lug 2022Sentenza del 05/07/2022 n. 2236 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 5 lug 2022Sentenza del 05/07/2022 n. 2237 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →