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Sentenza

Sentenza del 06/05/2016 n. 9203 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento di euro 75.312,89, emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi relativa al 2002. La contribuente sosteneva di avere diritto a un credito d'imposta concesso dal Ministero dell'Università e della ricerca, non indicato nella dichiarazione per mero errore, e riteneva possibile correggere tale omissione mediante dichiarazione integrativa. Dopo l'accoglimento del ricorso da parte della C.T.P. di Terni, la C.T.R. dell'Umbria aveva accolto l'appello dell'Ufficio. In Cassazione la società ha proposto otto motivi, relativi, tra l'altro, alla motivazione della sentenza, all'emendabilità della dichiarazione, alla legittimità dell'iscrizione a ruolo, alla mancata comunicazione dell'esito della liquidazione, alla motivazione della cartella, alla decadenza dalla riscossione e alle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, essendo legittimata in materia tributaria la sola Agenzia fiscale competente. Ha poi dichiarato inammissibili tutti gli otto motivi perché il ricorso, soggetto ratione temporis all'art. 366-bis c.p.c., non conteneva quesiti di diritto adeguati per le censure di violazione di legge né il necessario momento di sintesi per le censure motivazionali. Anche l'unico quesito individuabile, relativo al diritto di correggere la dichiarazione, era stato ritenuto generico e non collegato alle specificità del caso. La decisione della C.T.R. è quindi rimasta ferma. Non sono state liquidate spese, poiché le amministrazioni non hanno svolto difese in Cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la conseguente liquidazione delle imposte e iscrizione a ruolo delle somme dovute.

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1

    Ha trasferito alle Agenzie fiscali i rapporti giuridici, i poteri e le competenze tributarie precedentemente facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze.

  • D.M. 28 dicembre 2000, art. 1

    Ha previsto l'operatività delle Agenzie fiscali dal 1° gennaio 2001; da tale data il Ministero non è più legittimato nei giudizi tributari relativi alle competenze trasferite.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    È stato invocato con riferimento ai requisiti della sentenza tributaria e alla sua motivazione, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Per le sentenze pubblicate nel periodo applicabile al caso imponeva, a pena di inammissibilità, quesiti di diritto specifici per i motivi di violazione di legge e un momento di sintesi per le censure motivazionali.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 1-5

    Individua i motivi di ricorso per cassazione; nel caso concreto le censure proposte ai sensi di tali disposizioni sono state dichiarate inammissibili per il mancato rispetto dei requisiti formali allora richiesti.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    È richiamato per evidenziare che il quesito di diritto deve essere funzionale all'enunciazione del principio applicabile alla controversia.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È stato invocato in relazione alla riscossione, alla motivazione della cartella e alla decadenza dal potere di riscossione; tali questioni non sono state esaminate nel merito.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212

    È stata richiamata con riferimento agli obblighi di motivazione e alle garanzie del contribuente, senza esame sostanziale a causa dell'inammissibilità.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12

    È stato invocato riguardo all'applicazione delle sanzioni secondo il principio del cumulo giuridico o del trattamento più favorevole; anche questa censura non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione tributario è essenziale rispettare i requisiti formali applicabili ratione temporis: motivi specifici, quesiti di diritto pertinenti e, quando richiesto, chiara sintesi del fatto controverso e del vizio motivazionale.
  • Un quesito di diritto non può limitarsi a chiedere genericamente il riconoscimento della propria pretesa: deve descrivere i fatti rilevanti, indicare la soluzione adottata dal giudice e formulare la diversa regola giuridica che si chiede di applicare.
  • Le questioni di merito, come l'esistenza o l'emendabilità di un credito d'imposta, rischiano di non essere esaminate dalla Cassazione se il ricorso è inammissibile per carenze formali.
  • Nei giudizi tributari instaurati dopo il trasferimento delle competenze alle Agenzie fiscali, il ricorso deve essere indirizzato all'Agenzia competente e non al Ministero dell'economia e delle finanze, salvo specifiche competenze residue.
  • Quando la controparte non svolge difese in Cassazione, normalmente non vi è luogo a una pronuncia sulle spese; ciò non impedisce però la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

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