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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24430/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dall’importazione, da parte della società resistente, di veicoli fuoristrada classificati in dogana con sottovoce assoggettata a dazio. Dopo una pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea che aveva inciso sulla corretta classificazione tariffaria e reso non dovuto il dazio, la società chiese il rimborso integrale delle somme versate, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria. L’amministrazione pagò solo una parte di quanto ritenuto dovuto e, in sede di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza di merito confermata in cassazione, la contribuente ottenne dalla CTR il riconoscimento anche di interessi e rivalutazione. L’Agenzia ricorse per cassazione con cinque motivi: 1) violazione del giudicato ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la sentenza di merito non avesse riconosciuto interessi e rivalutazione e che la contribuente avrebbe dovuto impugnare in via incidentale; 2) violazione dell’art. 70 d.lgs. 546/1992, perché il giudice dell’ottemperanza avrebbe attribuito somme non previste dal titolo; 3) violazione delle norme doganali UE e nazionali sulla decorrenza degli interessi, sostenendo che si applicasse l’art. 116 CDU e che gli interessi decorressero solo dopo il termine di tre mesi dalla decisione di rimborso; 4) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione quanto alla rivalutazione monetaria; 5) violazione degli artt. 1224 e 2697 c.c., perché la rivalutazione non sarebbe automatica e richiederebbe prova del danno.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto inammissibili e comunque infondati i primi, secondi, quarti e quinti motivi, osservando che la doglianza sul giudicato e sui poteri del giudice dell’ottemperanza non considerava adeguatamente che il dispositivo della sentenza eseguita, letto in combinazione con la domanda originaria, includeva anche interessi e rivalutazione. Quanto al terzo motivo, la Corte ha affermato che la decisione della CTR era corretta nel risultato, ma per ragioni giuridiche diverse da quelle indicate dal giudice di merito: nei casi di rimborso di dazi riscossi sulla base di norme unionali poi invalidate dalla Corte di giustizia, il diritto agli interessi discende direttamente dal diritto dell’Unione e il dies a quo coincide con il pagamento indebito, senza applicazione né dell’art. 241 CDC né dell’art. 116 CDU, poiché tali norme disciplinano fattispecie diverse. La Corte ha quindi confermato l’accoglimento dell’ottemperanza e la spettanza di interessi e rivalutazione.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per la dedotta violazione del giudicato; la Corte esclude che il giudice dell’ottemperanza abbia oltrepassato i limiti del titolo esecutivo, interpretandolo in modo coerente con la domanda originaria.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 2909 c.c. per sostenere il passaggio in giudicato; la Corte esclude la violazione del giudicato sostanziale e processuale.

  • art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il giudice dell’ottemperanza deve attenersi agli obblighi risultanti dal dispositivo della sentenza, tenuto conto della motivazione, e può chiarirne la portata senza attribuire diritti nuovi.

  • art. 241 Regolamento (CEE) n. 2913/92 (Codice doganale comunitario)

    Norma non applicabile alla fattispecie, perché riferita al rimborso di dazi per ipotesi diverse da quelle derivanti dall’invalidità di previsioni unionali che avevano fondato la riscossione.

  • art. 116 Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione)

    Anche questa norma è stata ritenuta non applicabile alla fattispecie concreta; non disciplina il rimborso di tributi riscossi sulla base di norme unionali poi dichiarate invalide.

  • art. 93 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

    Richiamato dalla CTR come base per gli interessi; la Corte osserva che, nella specie, il fondamento del diritto agli interessi non deriva da tale disposizione ma dal diritto dell’Unione.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di motivazione apparente viene respinta: una volta correttamente interpretato il giudicato, non era necessaria una motivazione ulteriore sulla spettanza della rivalutazione oltre la constatazione della mancata corresponsione.

  • art. 1224 c.c.

    La doglianza sulla rivalutazione viene ritenuta infondata; la Corte non accoglie l’assunto secondo cui la rivalutazione richiederebbe prova autonoma del danno nel contesto dell’ottemperanza al giudicato così interpretato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere la necessità della prova del danno da svalutazione; il motivo è respinto perché la rivalutazione è trattata come componente dell’integrale esecuzione del titolo interpretato nel suo complesso.

  • CGUE, 18 gennaio 2017, C-365/15, Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen

    È richiamata per affermare che, quando dazi sono rimborsati perché riscossi in violazione del diritto dell’Unione, l’ordinamento unionale riconosce anche il diritto agli interessi, con decorrenza dal pagamento indebito.

  • CGUE, 27 settembre 2012, cause riunite C-113/10, C-147/10 e C-234/10, Zuckerfabrik Jülich

    Conferma che il rimborso dei tributi indebitamente riscossi comprende anche le perdite derivanti dall’indisponibilità delle somme e che l’obbligo di corrispondere interessi discende dal diritto dell’Unione.

  • CGUE, 19 luglio 2012, C-591/10, Littlewoods Retail Ltd e a.

    Ribadisce che gli Stati membri devono rimborsare i tributi indebitamente percepiti con gli interessi, quale corollario del diritto dell’Unione.

  • CGUE, 28 aprile 2022, cause riunite C-415/20, C-419/20 e C-427/20, G.G.T. GmbH e al.

    Conferma che gli interessi mirano a compensare l’indisponibilità della somma e che devono coprire l’intero periodo tra pagamento indebito e rimborso; il dies a quo coincide con il pagamento.

  • art. 236 Regolamento (CEE) n. 2913/92

    Richiamato incidentalmente nella ricostruzione della giurisprudenza UE; non costituisce la base decisoria nella fattispecie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice può interpretare il giudicato alla luce del dispositivo e della domanda originaria, chiarendo la reale portata precettiva della sentenza, ma non può attribuire diritti nuovi e ulteriori rispetto a quelli riconosciuti.
  • Se il dispositivo di condanna contiene un rinvio alla domanda originaria e questa includeva espressamente interessi e rivalutazione, il giudice dell’ottemperanza può ritenere che il titolo comprenda anche tali accessori, senza necessità di una specifica impugnazione incidentale sul punto quando la questione non sia stata effettivamente decisa in senso contrario.
  • In materia di rimborso di tributi doganali riscossi sulla base di norme dell’Unione poi dichiarate invalide, il diritto agli interessi deriva direttamente dal principio unionale di ripetizione dell’indebito e mira a compensare l’indisponibilità della somma versata indebitamente.
  • In tali ipotesi, il dies a quo degli interessi coincide con la data del pagamento indebito, perché la somma non era dovuta sin dall’origine; non si applicano le disposizioni doganali che regolano fattispecie diverse di rimborso o di ritardo nell’esecuzione della decisione di rimborso.
  • La rivalutazione monetaria, quando ricompresa nel giudicato così come interpretato dal giudice dell’ottemperanza, può essere eseguita senza ulteriore motivazione analitica oltre all’accertamento della mancata integrale esecuzione del titolo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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