Sentenza n. 441/2020 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Ranica in data 8.8.2017, emesso in relazione alla pratica n. EDI/2017/02275/PDC, nel quale, riguardo a un intervento di “ristrutturazione e ampliamento (piano interrato) di edificio rurale”, si deduce "che la progettazione di costruzioni civili con strutture di cemento armato è riservata ad architetti ed ingegneri"; - di ogni altro atto conseguente, pregresso e comunque connesso; nonché per la condanna del Comune di Ranica a risarcire i danni sofferti dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha definito il giudizio in rito, senza esaminare la legittimità del provvedimento comunale, i motivi di ricorso o la domanda risarcitoria. Le spese di giudizio sono state compensate, anche in considerazione della mancata costituzione del Comune.
Atto impugnato: Provvedimento del Comune di Ranica dell'8 agosto 2017 relativo a un intervento di ristrutturazione e ampliamento di un edificio rurale, contenente l'affermazione che la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato è riservata ad architetti e ingegneri
Esito
La controversia
Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo ha impugnato il provvedimento comunale, chiedendone l'annullamento e il risarcimento dei danni, in relazione all'affermazione riguardante la riserva ad architetti e ingegneri della progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 13 marzo 2020, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e ha chiesto la compensazione delle spese. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la definizione del giudizio in rito conseguente alla rinuncia al ricorso.
art. 84 c.p.a.
Richiamato in relazione alla rinuncia al ricorso e alla definizione del giudizio.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni applicate alla definizione processuale della controversia.
art. 84, commi 5 e 6, d.l. 18/2020
Richiamato per la trattazione e la decisione della causa sulla base degli atti depositati e mediante videoconferenza nel contesto dell'emergenza epidemiologica.
Come è indicizzato
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