Sentenza n. 214/2020 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile - Comando provinciale di -OMISSIS- prot n. -OMISSIS- del -OMISSIS-con cui la p.a. ha rigettato l'istanza del ricorrente volta al riconoscimento dell'indennità di trasferimento ex art.1, l. n. 86/'01; nonché di ogni altro atto a questo presupposto o consequenziale o comunque connesso, in quanto lesivo (ancorché ignoto, donde la riserva di motivi aggiunti), ivi inclusa la nota del Comando provinciale di -OMISSIS- prot.-OMISSIS-del -OMISSIS-; nonché, altresì, per l'accertamento e la declaratoria della fondatezza e, dunque, della piena assentibilità della richiesta indennitaria presentata dal sig. -OMISSIS-, nonché del diritto del ricorrente a ottenere il pagamento dell’indennità di trasferimento per il periodo decorrente dal -OMISSIS- atteso lo svolgimento delle mansioni d'istituto presso il Comando di -OMISSIS- e per la condanna della p.a. alla corresponsione in favore del sig. -OMISSIS- dell'indennità di trasferimento ex art. 1, 1. n. 86/'01, oltre agli interessi legali fino alla data del soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del Comando provinciale dei Vigili del fuoco del riconoscimento dell'indennità di trasferimento per lo spostamento d'autorità dal distaccamento alla sede centrale
Esito
Favorevole al ricorrente (vigile del fuoco)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già in servizio presso il distaccamento di Roseto degli Abruzzi, era stato trasferito d'autorità alla sede centrale con ordine del giorno del 9 maggio 2012, con decorrenza oscurata nel testo. Dopo aver presentato istanza il 23 maggio 2012 per l'indennità ex art. 1 l. 86/2001, l'Amministrazione l'aveva respinta qualificando lo spostamento come mera mobilità interna. Il ricorso deduceva: 1) violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e dei principi di partecipazione e giusto procedimento, nonché difetto di istruttoria, per la mancata comunicazione dei motivi ostativi; 2) violazione dell'art. 1 l. 86/2001 ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento, carenza istruttoria e motivazionale, illogicità e contraddittorietà, sostenendo che l'indennità spetta per ogni trasferimento d'autorità, anche nell'ambito della mobilità; 3) incompetenza del Comandante provinciale, ritenendo competente la Direzione centrale. Il Ministero eccepiva inoltre tardività e inammissibilità perché il diniego sarebbe stato non definitivo.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità: il ricorso era tempestivo secondo il regime di sospensione feriale applicabile all'epoca e il diniego era immediatamente lesivo, oltre a essere proposta domanda di accertamento del diritto. Ha respinto il terzo motivo: in base alla circolare dipartimentale del 19 dicembre 2011, la gestione dell'indennità spettava ai funzionari delegati dei Comandi competenti, e quindi al Comando provinciale. Ha accolto il secondo motivo, ritenendo che lo spostamento, pur denominato mobilità interna, fosse sostanzialmente un trasferimento d'autorità disposto unilateralmente per esigenze organizzative dell'Amministrazione, non richiesto dal dipendente e da lui subito; la decisione era conseguente al giudizio di inidoneità parziale al ruolo operativo per diabete mellito complicato da polineuropatia sensitiva dolorosa. Il motivo relativo alla mancata comunicazione ex art. 10-bis è stato assorbito. Il TAR ha annullato il diniego, accertato il diritto all'indennità per il periodo indicato nel ricorso e condannato l'Amministrazione al pagamento, oltre interessi legali fino al soddisfo. Spese a carico dell'Amministrazione, liquidate in euro 1.500.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, l. 29 marzo 2001, n. 86
La legge L. 29/03/2001, n. 86, recante disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, dispone all’art.1 (indennità di trasferimento) che (…) al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, (…) trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.
L'indennità spetta al personale dei Vigili del fuoco in presenza di un trasferimento d'autorità in un Comune diverso. I presupposti indicati dal giudice sono un trasferimento d'ufficio, una distanza superiore a dieci chilometri tra le sedi e la collocazione della nuova sede in un Comune diverso; la nozione comprende gli spostamenti autoritativi non voluti dal dipendente, anche se qualificati dall'Amministrazione come mobilità interna.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 10-bis della legge 7.8.1990, n. 241, del principio del giusto procedimento e del principio di partecipazione al procedimento amministrativo, dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria.
La censura relativa alla mancata comunicazione dei motivi ostativi non è stata decisa nel merito, essendo stata assorbita dopo l'accoglimento del motivo relativo al diritto all'indennità.
art. 1, l. 7 ottobre 1969, n. 742
Il gravato provvedimento è del -OMISSIS-ed atteso che, all’epoca dei fatti, non era ancora intervenuto l’art. 16, d.l. 12.9.2014 n. 132 (convertito con l. 10.11.2014, n. 162) che ha modificato l'art. 1, l. 7.10.1969, n. 742, riducendo il periodo di “sospensione feriale”, il termine per l’impugnazione decorreva dal 16 settembre 2012.
Per valutare la tempestività del ricorso, il TAR ha applicato il periodo di sospensione feriale vigente all'epoca dei fatti, anteriore alla riduzione introdotta nel 2014, e ha concluso che l'impugnazione era tempestiva.
art. 34, comma 2, c.p.a.
L’esame del dedotto motivo appare preliminare in ragione dell’art. 34, comma 2 del CPA.
Il giudice ha esaminato in via preliminare la censura di incompetenza.
Massime di principio
- L'indennità prevista dall'art. 1 l. 86/2001 spetta al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco trasferito d'autorità, quando ricorrano i presupposti di legge relativi alla distanza e alla diversità del Comune tra sede di provenienza e nuova sede.
- La natura autoritativa del trasferimento va valutata in base alla sostanza dello spostamento e non alla qualificazione formale adottata dall'Amministrazione. È rilevante che il mutamento di sede derivi da una decisione unilaterale dell'Amministrazione, non richiesta dal dipendente e assunta per soddisfare esigenze organizzative dell'ente.
- Un diniego espresso che affermi l'insussistenza del diritto all'indennità è immediatamente lesivo e impugnabile; la domanda è inoltre ammissibile quando sia proposta anche per ottenere l'accertamento del diritto sostanziale.
- La competenza sulla gestione dell'indennità di trasferimento dei Vigili del fuoco spetta, secondo la circolare dipartimentale del 19 dicembre 2011 richiamata in sentenza, ai funzionari delegati dei Comandi competenti.
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