Sentenza n. 15380/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento: - della determinazione n. -OMISSIS- del 13.4.2023, di acquisizione delle opere abusive ivi descritte, del loro sedime e della relativa area pertinenziale, distinta al catasto fabbricati al foglio 9 mappale 660 sub 501 – 502 - 503 ed al catasto terreni al foglio 9 mappali 660 – 659; - di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto, consequenziale o in correlazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, dell’area di sedime e dell’area pertinenziale, adottato per mancata ottemperanza alle ordinanze di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione comunale del 13 aprile 2023, adottata dopo l’accertamento del 12 ottobre 2022 della mancata ottemperanza alle ordinanze di demolizione nn. 8/2009, 1/2011 e 8/2018. In primo luogo, ha lamentato l’omessa notifica del verbale di sopralluogo e accertamento dell’inottemperanza, deducendo travisamento dei fatti, difetto dei presupposti legali e violazione del giusto procedimento. In secondo luogo, ha contestato l’acquisizione di 2.372 mq, sostenendo che dovesse applicarsi l’art. 15, comma 2, l.r. Lazio n. 15/2008 anziché l’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, e denunciando illogicità e contraddittorietà. In terzo luogo, ha dedotto violazione della buona fede e della trasparenza perché il provvedimento non menzionava l’appello pendente contro la sentenza del TAR che aveva confermato le ordinanze di demolizione nn. 8/2009 e 1/2011, né il giudizio relativo a un’altra ordinanza presupposta; ha inoltre invocato la sentenza della Corte d’appello penale che aveva revocato un ordine di demolizione.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti e tre i motivi e, conseguentemente, il ricorso. Quanto al primo, la previa notifica del verbale della polizia locale non è necessaria per la legittimità dell’acquisizione: l’effetto acquisitivo discende di diritto dall’inutile scadenza del termine assegnato con l’ordine di demolizione; il verbale ha natura endoprocedimentale e nel caso concreto erano presenti sia il verbale sia il successivo provvedimento acquisitivo, notificabile al privato e titolo per la trascrizione. Quanto al secondo, il limite massimo dell’area acquisibile pari a dieci volte la superficie utile abusivamente costruita, previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, costituisce principio fondamentale applicabile anche nel Lazio, benché non riprodotto dall’art. 15 l.r. n. 15/2008. A fronte di opere abusive per complessivi 313,94 mq, l’acquisizione di 2.372 mq rispettava tale limite; il Comune aveva inoltre indicato le ragioni e le modalità dell’acquisizione dell’area di pertinenza. Quanto al terzo, le ordinanze di demolizione erano rimaste efficaci: l’appello contro la sentenza del TAR relativa alle ordinanze nn. 8/2009 e 1/2011 era stato respinto, mentre l’appello relativo all’altra ordinanza risultava pendente senza misure cautelari sospensive. La pendenza dei giudizi non sospende di per sé l’efficacia degli ordini. La revoca dell’ordine di demolizione penale per prescrizione non impediva l’autonomo esercizio del potere repressivo comunale, fondato su presupposti diversi. Spese compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita
Il limite quantitativo previsto dalla norma statale opera anche nel territorio della Regione Lazio e circoscrive l’area acquisibile gratuitamente.
art. 15, comma 2, l.r. Lazio n. 15/2008
La disposizione invocata da parte ricorrente (art. 15, l.r. n. 15/2008) si distingue dall’art. 31, d.P.R. n. 380/2001, per il fatto di non prevedere – la prima – alcuna delimitazione dell’area acquisita, com’è invece statuito dalla seconda
La mancata riproduzione nella legge regionale del limite statale non comporta che i Comuni del Lazio possano acquisire aree ulteriori senza limite: il limite dell’art. 31, comma 3, resta applicabile.
art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001
Ai fini dell'acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale è irrilevante la mancanza della previa notifica di un verbale (o atto) di accertamento di inottemperanza alla demolizione, e ciò in quanto l'effetto acquisitivo si produce di diritto a seguito dell'inutile scadenza del termine fissato nell'ordine demolitorio
L’acquisizione consegue di diritto all’inutile decorso del termine per ottemperare all’ordine di demolizione; la previa notifica del verbale di accertamento dell’inottemperanza non è condizione di legittimità dell’atto acquisitivo.
art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001
Diversamente da quanto argomenta l’appellante, procedimento penale e procedimento amministrativo sono reciprocamente autonomi, ancorché entrambi convergenti verso l’unico risultato del ripristino dello stato dei luoghi che sia stata illecitamente alterato (come si evince dall’art. 31, comma 9, del t.u. dell’edilizia, secondo cui il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui al successivo art. 44, ordina la demolizione delle opere «se ancora non sia stata altrimenti eseguita»)
Il procedimento penale e quello amministrativo di repressione edilizia sono autonomi; l’ordine penale di demolizione non esaurisce né impedisce il potere-dovere comunale di ordinare il ripristino.
art. 42, comma 3, Cost.
sia perché la sanzione espropriativa della proprietà privata non può prescindere da una espressa norma di legge ordinaria che ne preveda l’applicazione a casi ben determinati (art. 42, comma 3, Cost.), sia perché, vertendosi nella specie (governo del territorio) in materia oggetto di legislazione concorrente (art. 117 Cost.), si tratta evidentemente di un principio fondamentale della legislazione statale, che non potrebbe essere derogato dalle Regioni in sede di esplicazione della propria potestà legislativa
L’acquisizione ablativa della proprietà richiede una base legislativa espressa; nel governo del territorio, il limite statale all’area acquisibile costituisce un principio fondamentale non derogabile dalla legislazione regionale.
art. 117 Cost.
sia perché la sanzione espropriativa della proprietà privata non può prescindere da una espressa norma di legge ordinaria che ne preveda l’applicazione a casi ben determinati (art. 42, comma 3, Cost.), sia perché, vertendosi nella specie (governo del territorio) in materia oggetto di legislazione concorrente (art. 117 Cost.), si tratta evidentemente di un principio fondamentale della legislazione statale, che non potrebbe essere derogato dalle Regioni in sede di esplicazione della propria potestà legislativa
Poiché il governo del territorio è materia di legislazione concorrente, il limite statale all’acquisizione costituisce principio fondamentale che la Regione non può derogare.
Massime di principio
- L’effetto acquisitivo previsto per l’inottemperanza all’ordine di demolizione si produce di diritto allo spirare inutilmente del termine assegnato; la previa notifica al destinatario del verbale di accertamento dell’inottemperanza non è necessaria ai fini della legittimità del successivo provvedimento acquisitivo.
- Il verbale della polizia locale che accerta l’ottemperanza o l’inottemperanza all’ordine di demolizione è un atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile; è invece il provvedimento acquisitivo del responsabile dell’ufficio a fare proprio l’accertamento e a disporre l’acquisizione, costituendo titolo per la trascrizione.
- Il limite massimo di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita, previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, si applica anche nel Lazio: la sua mancata riproduzione nella normativa regionale non autorizza acquisizioni senza limite, trattandosi di principio fondamentale statale in materia di governo del territorio.
- La pendenza dell’impugnazione giurisdizionale di un ordine di demolizione non ne sospende l’efficacia in mancanza di un provvedimento cautelare; l’ordine resta efficace anche durante il giudizio.
- La demolizione disposta in sede penale e quella ordinata dall’amministrazione comunale sono misure autonome, fondate su presupposti diversi. La revoca dell’ordine penale per estinzione del reato dovuta a prescrizione non esclude, di per sé, il potere-dovere amministrativo di reprimere l’abuso edilizio.
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