Cassazione Civile, Ordinanza n. 07366/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla cancellazione di un soggetto dall’elenco dei Vigili del fuoco volontari della Provincia di Pavia per asserita incompatibilità ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 76 del 2004. L’interessato aveva chiesto la reintegrazione nell’elenco sostenendo che l’incompatibilità non sussistesse; il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’impugnazione della pubblica amministrazione. In cassazione il Ministero ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. c), in combinato disposto con l’art. 20, comma 1, lett. h), del medesimo d.P.R., sostenendo che la causa di incompatibilità sarebbe integrata già quando il soggetto eserciti un’attività professionale nel cui normale ambito possano rientrare lavori antincendio, anche se tali attività non siano concretamente svolte. La Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano accertato in fatto che il resistente non era amministratore di società né titolare di impresa e che lo studio tecnico di cui era titolare non operava in materia antincendio; quanto all’attività svolta per una s.r.l., egli risultava solo dipendente e non amministratore o titolare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l’interpretazione estensiva sostenuta dal Ministero, perché l’art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 76 del 2004 individua tassativamente i soggetti incompatibili: amministratori di società e titolari di impresa che producono, installano o commercializzano materiali antincendio, nonché titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio. Poiché nel caso concreto tali presupposti non risultavano accertati, non poteva essere valorizzata la sola potenziale idoneità dell’attività a ricadere, in astratto, nel settore antincendio. La Corte ha inoltre affermato che, trattandosi di cause di incompatibilità, la norma va interpretata restrittivamente. La parte ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 76 del 2004
"Non è consentita l'iscrizione nell'elenco del personale volontario: (...) c) degli amministratori di società e dei titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio"
La causa di incompatibilità opera solo quando ricorra uno dei presupposti soggettivi e oggettivi espressamente previsti dalla norma; non basta una mera attitudine astratta dell’attività a coinvolgere il settore antincendio.
art. 20, comma 1, lett. h), d.P.R. n. 76 del 2004
"La cancellazione dall'elenco del personale volontario è prevista per: (...) h) sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'articolo 8"
La cancellazione consegue alla sopravvenuta incompatibilità soltanto se questa è effettivamente integrata ai sensi dell’art. 8.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della non debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l’amministrazione ricorrente, in quanto non tenuta al relativo pagamento.
Massime di principio
- Le cause di incompatibilità per l’iscrizione o la permanenza in un elenco abilitante devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
- Quando la norma collega l’incompatibilità a specifiche qualifiche soggettive e a determinate attività effettivamente svolte, non è sufficiente la sola astratta potenzialità che l’attività professionale ricomprenda quel settore.
- In presenza di una previsione di cancellazione per sopravvenuta incompatibilità, la cancellazione è legittima solo se l’incompatibilità è concretamente accertata nei suoi presupposti normativi.
- Se i giudici di merito accertano che il soggetto non riveste la qualità richiesta dalla norma e che l’attività svolta non rientra nel settore tipizzato, la censura in cassazione che pretenda una lettura ampliativa è infondata.
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