Cassazione Civile, Ordinanza n. 31923/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva determinato sinteticamente il reddito per l'anno d'imposta 2007. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso; in appello la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto le doglianze del contribuente, ritenendo provata, almeno in parte, la copertura dell'acquisto di un'autovettura di elevato valore tramite smobilizzo di un altro veicolo e soprattutto tramite mutuo, e rilevando anche la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, poiché l'Ufficio aveva inviato un questionario ma non aveva poi convocato il contribuente per l'esame della documentazione prodotta. Contro questa sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119/2018 e l'Ufficio ha aderito chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata presentata dal contribuente e dell'adesione dell'Agenzia delle entrate, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il fatto che la parte ricorrente è un'Amministrazione pubblica e che il meccanismo sanzionatorio non opera in caso di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 6 e 7
definizione agevolata della controversia
La domanda di definizione agevolata presentata dal contribuente e l'adesione dell'Ufficio determinano la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
art. 22 d.l. n. 78 del 2010
La CTR aveva ritenuto che il mancato esperimento del contraddittorio preventivo rendesse illegittimo l'accertamento; la Cassazione non si pronuncia nel merito per sopravvenuta estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo non si applica nel caso di cessazione della materia del contendere e, inoltre, la parte ricorrente è un'Amministrazione pubblica.
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto il meccanismo sanzionatorio del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542
Richiamata a sostegno del principio secondo cui il contributo unificato aggiuntivo non si applica in caso di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, sopravviene una valida definizione agevolata della lite con adesione dell'altra parte, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere impedisce la prosecuzione dell'esame dei motivi di ricorso nel merito.
- Il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando il processo si estingue per cessata materia del contendere.
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