Sentenza n. 776/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento dell'ordinanza n° 8/GPT del 09.04.2021 adottata dal Dirigente del Settore Pianificazione e governo del territorio sia laddove ingiunge la demolizione delle opere abusive accertate a mezzo del sopralluogo del 19.03.2021 della Polizia Municipale facendo applicazione dell'art. 34 d.P.R. 380/2001; sia laddove si atteggia a rifiuto di annullare doverosamente le concessioni edilizie nn. 3030/1988, 3052/1988 e 90/96 interessanti l'edificio oggetto di controllo e/o di ingiungere la demolizione dell'intero edificio fatta eccezione della condonata unità immobiliare di proprietà del ricorrente; sia laddove si atteggia a condono edilizio officioso extraordinem della porzione (subalterno n° 5) di proprietà del Controinteressato dell'edificio particella n° 114 del foglio di mappa n° 66; sia laddove si atteggia a rifiuto di adottare l'ordinanza di demolizione di un corpo di fabbrica, interamente fuori terra, aggiunto sine titulo all'edificio dopo il 30.07.1997; sia laddove si atteggia, per omessa interdizione all'uso, ad atto abilitante l'utilizzazione del nuovo vano accertato esser abusivo in assenza del collaudo statico ex art. 75 d.P.R. 380/2001 e dei requisiti di agibilità ex art. 24 T.U.E.; e, per la condanna del Comune di Poggibonsi: sia all'equitativo risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria, che il ricorrente quantifica sin d'ora pari a onorari legali, contributo unificato ecc.; sia ad eseguire un sopralluogo, ulteriore rispetto a quello già eseguito il 19.03.2021 anche ai fini di indagini di polizia giudiziaria, con lo scopo di accertare le dimensioni e la collocazione del corpo di fabbrica aggiunto sine titulo dopo il 30.07.1997 al fabbricato particella n° 114; sia ad esercitare nuovamente il potere di vigilanza, entro termini da assegnarsi, rispettando il principio dell'one shot temperato quindi prendendo effettivamente in considerazione anche tutto quanto denunciato dall'odierno ricorrente. e per la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei Conti. Con riserva di agire per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione parziale di opere realizzate in parziale difformità dalla licenza edilizia, con contestuale deduzione di ulteriori omissioni nell'esercizio della vigilanza edilizia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza n. 8/2021, adottata dopo i loro esposti, con cui il Comune aveva ordinato la rimozione di un vano interrato, di una tettoia e della diversa conformazione delle falde di copertura, realizzati in parziale difformità dalla licenza edilizia n. 90/1996 nell'edificio di proprietà del controinteressato. Hanno sostenuto che l'ordine avrebbe dovuto riguardare l'intero edificio, fatta eccezione per la loro unità immobiliare condonata, deducendo che la demolizione soltanto parziale integrasse una legittimazione straordinaria, un rifiuto implicito di adottare una sanzione più radicale o un condono officioso della restante porzione. Hanno inoltre contestato la qualificazione degli abusi come difformità parziali, ritenendoli difformità totali o variazioni essenziali, e hanno chiesto la condanna del Comune a riesercitare il potere di vigilanza, a svolgere un ulteriore sopralluogo, al risarcimento dei danni e alla trasmissione degli atti alle procure.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte improcedibile. È stata ritenuta inammissibile la censura con cui l'ordinanza era interpretata come atto di legittimazione straordinaria dell'intero fabbricato o come rifiuto implicito di adottare una sanzione più rigorosa, perché tali contenuti non emergevano né esplicitamente né implicitamente dall'atto. Il Comune poteva ordinare inizialmente la demolizione delle opere prive di titolo e procedere successivamente agli accertamenti, più complessi, concernenti la data di costruzione dell'edificio e lo stato legittimo derivante dai titoli succedutisi nel tempo. È stata dichiarata improcedibile la domanda diretta a ottenere il riesercizio del potere di vigilanza sull'intero immobile, poiché il Comune aveva successivamente avviato un nuovo procedimento e adottato l'ordinanza n. 10/2021 di demolizione dell'intero fabbricato; tale ordinanza era stata poi oggetto di giudizio definito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 606/2023, che aveva fatto salva la riviviscenza dell'ordinanza n. 8/2021 e accertato la realizzazione del manufatto prima del 1967, l'inesistenza, all'epoca, dell'obbligo di licenza edilizia fuori dal centro abitato e la cristallizzazione dello stato legittimo mediante i successivi titoli edilizi. I motivi sulla qualificazione degli abusi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché l'ordinanza produceva già un risultato pienamente satisfattivo per i ricorrenti, indipendentemente dalla qualificazione delle difformità. Le spese sono state poste solidalmente a carico dei ricorrenti, nella misura di euro 4.000, oltre accessori, a favore di ciascuna parte costituita.
Norme richiamate
art. 34 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base normativa dell'ordinanza di demolizione delle opere abusive accertate.
art. 75 d.P.R. 380/2001
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa assenza del collaudo statico e alla conseguente necessità di interdizione all'uso del vano abusivo.
art. 24 d.P.R. 380/2001
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai requisiti di agibilità del nuovo vano.
Massime di principio
- L'adozione di un ordine di demolizione relativo ad alcune opere abusive non implica, di per sé, né la legittimazione esplicita o implicita delle restanti parti dell'immobile né il rigetto implicito della richiesta di ulteriori accertamenti o di una sanzione più ampia.
- In presenza di denunce concernenti abusi diversi e di differente complessità, l'amministrazione può procedere progressivamente, reprimendo anzitutto le opere immediatamente risultate prive di titolo e svolgendo successivamente gli accertamenti relativi alla data di realizzazione dell'edificio e alla ricostruzione del suo stato legittimo.
- La domanda volta a ottenere il riesercizio del potere di vigilanza edilizia diviene improcedibile quando, dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione avvia un nuovo procedimento e adotta un ulteriore provvedimento concernente il medesimo abuso o l'intero immobile.
- È inammissibile per difetto di interesse la contestazione della qualificazione giuridica dell'abuso quando il provvedimento impugnato produce comunque il risultato sostanziale perseguito dal ricorrente, ossia la demolizione delle opere contestate.
- Una pronuncia resa in un precedente giudizio tra tutte le parti interessate fa stato nel successivo giudizio quanto agli accertamenti e alle statuizioni rilevanti, impedendo di riconoscere un interesse concreto alla demolizione di un immobile quando tale pretesa sia stata già accertata come infondata.
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