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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39546/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente impugnava in Cassazione la sentenza della CTR che, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato un avviso di accertamento per Irpef, Irap e Iva relativo all'anno d'imposta 2011, fondato su una verifica fiscale e sul relativo PVC riguardanti anche le annualità 2010-2012. Il primo motivo denunciava violazione dell'art. 4 del d.P.R. n. 441 del 1997, sostenendo che la presunzione di cessione dei beni non rinvenuti non potesse essere estesa all'annualità 2011 sulla base di un controllo eseguito nel 2012; la doglianza, tuttavia, era costruita in modo da non confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della CTR, che aveva fatto applicazione del comma 2 dell'art. 4 e della differenza quantitativa tra scritture di magazzino e rimanenze finali. Il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, contestando il criterio di calcolo della percentuale di ricarico, ritenuto dall'Ufficio e dalla CTR basato sulla media ponderata e non sulla media semplice; anche questa censura non colpiva in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato dichiarazioni della contribuente, differenze tra tipologie di merce e dati di anni precedenti, e risultava inoltre priva della necessaria specifica indicazione del PVC e degli atti su cui il ricorso si fondava.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, per il primo motivo, che la censura non si confrontasse con la vera ratio decidendi della CTR, fondata sull'applicazione dell'art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 441 del 1997 e sulla riferibilità della presunzione al periodo d'imposta oggetto di controllo; ha inoltre rilevato un difetto di specifica indicazione e localizzazione del PVC e degli atti processuali ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Per il secondo motivo ha ribadito l'inammissibilità per difetto di specifica critica alla motivazione della CTR e per il medesimo difetto di autosufficienza/documentazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 d.P.R. n. 441 del 1997

    Le presunzioni di cessione e di acquisto operano al momento dell'inizio degli accessi, ispezioni e verifiche; le differenze quantitative tra scritture di magazzino e rimanenze finali registrate dal contribuente costituiscono presunzioni di cessione o acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo, potendo quindi rilevare anche per annualità precedenti comprese nel controllo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge deve comunque confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda e la loro collocazione processuale; la mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    L'onere di specifica indicazione degli atti e documenti si coordina con il deposito degli stessi nel giudizio di legittimità.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato come norma sull'accertamento induttivo e sul metodo di ricostruzione dei ricavi, ma la Corte non entra nel merito della censura per inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombenza nel giudizio di legittimità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale disposizione che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve aggredire la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; una critica solo apparente o rivolta a un passaggio diverso non è idonea a superare la decisione.
  • In materia di accertamento tributario fondato su irregolarità di magazzino, l'art. 4 del d.P.R. n. 441 del 1997 distingue tra presunzione legata al momento della verifica e differenze quantitative riferibili al periodo d'imposta oggetto del controllo, con possibile estensione alle annualità incluse nel controllo stesso.
  • La doglianza che si fondi su documenti o atti processuali deve rispettare rigorosamente l'onere di specifica indicazione e di localizzazione processuale; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Non è sufficiente invocare astrattamente un criterio di ricostruzione dei ricavi se la sentenza impugnata ha motivato in concreto sulla base di dati fattuali differenti, come dichiarazioni del contribuente, tipologie di merce e risultati di calcoli più favorevoli al contribuente stesso.
  • La memoria depositata in cassazione ha funzione meramente illustrativa e non può sanare vizi originari del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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