Cassazione Civile, Ordinanza n. 22422/2022 del 15/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento induttivo nei confronti della società, per omessa risposta al questionario e mancata presentazione delle dichiarazioni, recuperando a tassazione redditi ai fini IRES, IRAP e IVA. La società aveva contestato l'atto sostenendo che le omissioni dipendessero esclusivamente dal consulente fiscale incaricato, da essa poi denunciato, e che ciò impedisse il ricorso al metodo induttivo. La C.T.R., pur riconoscendo la responsabilità del consulente e l'affidamento della società, aveva escluso i presupposti dell'accertamento induttivo. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e del d.P.R. n. 322/1998, assumendo che, in caso di omessa dichiarazione e di documentazione inutilizzabile, l'Ufficio potesse legittimamente procedere in via induttiva, senza che l'eventuale colpa del professionista escludesse tale potere.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto errata la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso i presupposti dell'accertamento induttivo, pur avendo riconosciuto che le omissioni non erano imputabili alla società ma al consulente. Secondo la Corte, l'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 consente l'accertamento induttivo in caso di omessa dichiarazione, anche mediante presunzioni prive dei requisiti ordinari, e il mero affidamento al professionista non rende illegittimo l'utilizzo di tale metodo. La sentenza della C.T.R. è stata quindi cassata con rinvio alla stessa Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame della questione e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria può procedere a ricostruzione induttiva del reddito, anche avvalendosi di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e prescindendo, in tutto o in parte, dalle scritture contabili e dal bilancio.
art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato quale base normativa dell'accertamento IVA in via induttiva.
art. 32, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in relazione al questionario inviato al contribuente e alla mancata risposta.
art. 3, comma 6, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
"I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione"
La Corte lo richiama per ribadire che la prova della presentazione della dichiarazione è data dalle ricevute o attestazioni previste dalla norma.
art. 3, comma 10, d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
"la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5"
La Corte lo utilizza per precisare che la prova della presentazione della dichiarazione richiede forme tipiche e documentate.
art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Per l'esclusione della responsabilità sanzionatoria grava sul contribuente la prova dell'assenza assoluta di colpa e dell'ignoranza incolpevole non superabile con l'ordinaria diligenza.
art. 9 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dalla C.T.R. quale base della sanzione per l'omissione, ma non è la norma decisiva della cassazione.
art. 360, primo comma, c.p.c.
Richiamato come norma processuale di deduzione del vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Ufficio può legittimamente procedere ad accertamento induttivo del reddito anche facendo ricorso a presunzioni non assistite dai requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
- L'eventuale affidamento del contribuente a un professionista incaricato non esclude, di per sé, il potere dell'Amministrazione di emettere accertamento induttivo quando la dichiarazione risulti omessa o non provata secondo le forme prescritte.
- La responsabilità del contribuente per l'inadempimento degli obblighi dichiarativi non viene meno per il solo fatto dell'incarico conferito al commercialista; occorre, per escludere la colpa in ambito sanzionatorio, la prova dell'assenza assoluta di colpa o di un comportamento fraudolento del professionista non superabile con l'ordinaria diligenza.
- La prova della presentazione della dichiarazione deve risultare da idonea attestazione/ricevuta prevista dalla normativa, non essendo sufficiente una mera allegazione difensiva sull'avvenuto incarico al professionista.
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