Cassazione Civile, Ordinanza n. 09242/2026 del 12/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione a precetto notificato dal Comune per il pagamento di una somma portata da un decreto ingiuntivo la cui opposizione era stata rigettata, o dichiarata improcedibile. Deduceva che il credito sarebbe divenuto inesigibile per effetto di successive sentenze del giudice amministrativo, sopravvenute rispetto al monitorio. Il Tribunale rigettava l’opposizione affermando che, in sede di opposizione all’esecuzione, non può contestarsi la validità, legittimità o giustizia del titolo esecutivo, specie quando esistono specifici mezzi di impugnazione. La Corte d’appello confermava il rigetto, ritenendo che il giudicato successivo invocato non potesse qualificarsi come fatto estintivo successivo alla definizione del decreto ingiuntivo. In cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 653 c.p.c., dell’art. 2909 c.c., dell’art. 112 c.p.a. e delle norme sul criterio temporale in caso di contrasto tra giudicati; tuttavia il ricorso era stato notificato oltre il termine lungo di impugnazione, poiché la sentenza d’appello non era stata notificata e, trattandosi di opposizione all’esecuzione, non operava la sospensione feriale dei termini.
La decisione
La Corte non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito perché ha rilevato d’ufficio l’intervenuta tardività della notificazione del ricorso per cassazione. Poiché la sentenza d’appello era stata pubblicata il 29/06/2023 e non notificata, il termine lungo semestrale scadeva il 29/12/2023; il ricorso, notificato il 24/01/2024, era quindi tardivo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva del Comune. È stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 653 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla spendibilità del giudicato e sui limiti del titolo monitorio, ma la Corte non entra nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
art. 2909 c.c.
Invocato come norma sul giudicato sostanziale; la Corte non ne esamina l’applicazione per il difetto di tempestività del ricorso.
art. 112 cod. proc. amm.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al contrasto tra giudicati e al tema del giudicato amministrativo sopravvenuto.
artt. 4 e 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
Citate nel motivo di ricorso; il testo non sviluppa una specifica interpretazione nel merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio denunciato in cassazione; il motivo è rimasto non esaminato per tardività del ricorso.
art. 327 c.p.c.
Individua il termine lungo di sei mesi per proporre ricorso per cassazione quando la sentenza non sia notificata.
art. 1 legge n. 742 del 1969
Richiamato per la sospensione feriale dei termini, ma la Corte esclude la sua applicazione nel caso di opposizione all’esecuzione.
art. 16, comma 1, d.l. n. 132 del 2014 conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014
Cita la modifica del periodo di sospensione feriale, ora dal 1 al 31 agosto.
art. 3 legge n. 742 del 7 ottobre 1969
Esclude la sospensione feriale per le cause di opposizione all’esecuzione, comprese le opposizioni a precetto.
art. 92 r.d. n. 12 del 1941
Richiamato come disposizione dell’ordinamento giudiziario che elenca le controversie escluse dalla sospensione dei termini.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata non risulti notificata, il ricorso per cassazione va proposto nel termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione; la sospensione feriale si applica solo se non vi sia una previsione di esclusione.
- Le opposizioni all’esecuzione, comprese le opposizioni a precetto, sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali, sicché il termine lungo per impugnare decorre senza proroga.
- Il giudice di legittimità deve rilevare d’ufficio la tardività del ricorso quando la notificazione sia avvenuta oltre il termine perentorio di impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso.
- La questione di merito relativa alla spendibilità di un giudicato sopravvenuto contro il titolo esecutivo resta assorbita se l’impugnazione di legittimità è tardiva.
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