Cassazione Penale, Sentenza n. 17458/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari da parte del G.i.p. e del Tribunale del riesame. La difesa lamentava che l'ordinanza si era limitata a richiamare le argomentazioni del P.M. senza una valutazione autonoma; non avrebbe chiarito il ruolo effettivo della Quaranta nell'associazione dedotta e non avrebbe provato la sua consapevolezza di partecipare all'attività di narcotraffico. Si osservava altresì che la Quaranta aveva agito solo in collaborazione con il compagno Marzulli e che i rapporti con il promotore Leone cessarono dopo l'arresto di Marzulli; infine si prospettava la possibile qualificazione delle condotte sotto l'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 (ipotesi meno grave).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo fosse generico e privo dell'indicazione dei passi dell'ordinanza mancanti o determinanti per una valutazione di segno contrario. Pur soffermandosi sull'ammissibilità, la Corte ha esaminato il contenuto dell'ordinanza impugnata e ha ritenuto adeguata e coerente la valutazione del Tribunale e del G.i.p.: sono stati richiamati elementi quali riprese video (incontri ripetuti tra Quaranta, Marzulli e Leone), intercettazioni che evidenziavano rapporti di fornitura consolidati, la partecipazione agli incontri di consegna di quantitativi rilevanti, viaggi per trasporto della sostanza, ruolo di "staffetta" e il rinvenimento di €2.850,00 nella borsa della Quaranta. La Corte ha inoltre osservato che, comunque, il giudice della cautela aveva tenuto conto del ruolo sussidiario applicando la misura degli arresti domiciliari. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma sulla competenza del tribunale del riesame per le impugnazioni delle misure cautelari; qui richiamata come base per il ricorso al riesame.
art. 292 cod. proc. pen.
Individua i requisiti per l'applicazione delle misure cautelari (necessità, gravità indiziaria, adeguatezza); la Corte ha richiamato l'esigenza che il giudice spieghi le ragioni giuridicamente significative che collegano gli indizi alla misura.
art. 273, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata nel provvedimento come "doppia presunzione" cui il giudice ha comunque fatto fronte mitigando con l'applicazione degli arresti domiciliari; la Corte registra che tale presunzione non ha impedito l'applicazione di una misura meno afflittiva.
art. 73 D.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale sulle fattispecie di traffico di stupefacenti; la difesa prospettava una più lieve qualificazione (comma 5), ma la Corte ha osservato che una diversa qualificazione non avrebbe di per sé escluso la misura cautelare in atto.
art. 114 cod. pen.
Rilevata come attenuante invocata in favore dell'indagata e considerata dal giudice della cautela nella scelta della misura (applicazione degli arresti domiciliari).
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende per motivi di inammissibilità; la Corte ha ordinato il versamento di €3.000,00.
Massime di principio
- Per censurare l'omessa autonoma valutazione di un provvedimento cautelare è necessario indicare specificamente i passi dell'ordinanza in cui la motivazione sarebbe carente e spiegare in che modo tale omissione avrebbe potuto determinate una diversa decisione cautelare; mere asserzioni generiche sono inammissibili.
- La motivazione "per relationem" (richiamo agli atti o alle argomentazioni del P.M.) è ammissibile purché dal provvedimento emerga conoscenza degli atti e, se occorre, una rielaborazione critica degli elementi; non è richiesta una riformulazione parola per parola delle richieste del P.M.
- La Corte di cassazione non rivede la valutazione di merito sugli elementi fattuali e sul peso degli indizi: il sindacato è limitato a verificare la congruità, coerenza e assenza di errori logico-giuridici della motivazione.
- La diversa qualificazione giuridica dei fatti rileva in sede cautelare solo se incide concretamente sull'an o sul quomodo della misura (ossia su elementi ostativi all'applicazione o sulla natura della misura); se la qualificazione alternativa non esclude la custodia cautelare, l'interesse all'impugnazione può essere carente.
- Per rompere la convincente concatenazione indiziaria (es. intercettazioni, riprese video, prove materiali) occorre proporre censure articolate che mostrino l'illogicità o l'incongruenza specifica delle deduzioni del giudice, non semplici ricostruzioni alternative dei fatti.
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