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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17458/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari da parte del G.i.p. e del Tribunale del riesame. La difesa lamentava che l'ordinanza si era limitata a richiamare le argomentazioni del P.M. senza una valutazione autonoma; non avrebbe chiarito il ruolo effettivo della Quaranta nell'associazione dedotta e non avrebbe provato la sua consapevolezza di partecipare all'attività di narcotraffico. Si osservava altresì che la Quaranta aveva agito solo in collaborazione con il compagno Marzulli e che i rapporti con il promotore Leone cessarono dopo l'arresto di Marzulli; infine si prospettava la possibile qualificazione delle condotte sotto l'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 (ipotesi meno grave).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo fosse generico e privo dell'indicazione dei passi dell'ordinanza mancanti o determinanti per una valutazione di segno contrario. Pur soffermandosi sull'ammissibilità, la Corte ha esaminato il contenuto dell'ordinanza impugnata e ha ritenuto adeguata e coerente la valutazione del Tribunale e del G.i.p.: sono stati richiamati elementi quali riprese video (incontri ripetuti tra Quaranta, Marzulli e Leone), intercettazioni che evidenziavano rapporti di fornitura consolidati, la partecipazione agli incontri di consegna di quantitativi rilevanti, viaggi per trasporto della sostanza, ruolo di "staffetta" e il rinvenimento di €2.850,00 nella borsa della Quaranta. La Corte ha inoltre osservato che, comunque, il giudice della cautela aveva tenuto conto del ruolo sussidiario applicando la misura degli arresti domiciliari. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma sulla competenza del tribunale del riesame per le impugnazioni delle misure cautelari; qui richiamata come base per il ricorso al riesame.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Individua i requisiti per l'applicazione delle misure cautelari (necessità, gravità indiziaria, adeguatezza); la Corte ha richiamato l'esigenza che il giudice spieghi le ragioni giuridicamente significative che collegano gli indizi alla misura.

  • art. 273, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata nel provvedimento come "doppia presunzione" cui il giudice ha comunque fatto fronte mitigando con l'applicazione degli arresti domiciliari; la Corte registra che tale presunzione non ha impedito l'applicazione di una misura meno afflittiva.

  • art. 73 D.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale sulle fattispecie di traffico di stupefacenti; la difesa prospettava una più lieve qualificazione (comma 5), ma la Corte ha osservato che una diversa qualificazione non avrebbe di per sé escluso la misura cautelare in atto.

  • art. 114 cod. pen.

    Rilevata come attenuante invocata in favore dell'indagata e considerata dal giudice della cautela nella scelta della misura (applicazione degli arresti domiciliari).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende per motivi di inammissibilità; la Corte ha ordinato il versamento di €3.000,00.

Massime di principio

  • Per censurare l'omessa autonoma valutazione di un provvedimento cautelare è necessario indicare specificamente i passi dell'ordinanza in cui la motivazione sarebbe carente e spiegare in che modo tale omissione avrebbe potuto determinate una diversa decisione cautelare; mere asserzioni generiche sono inammissibili.
  • La motivazione "per relationem" (richiamo agli atti o alle argomentazioni del P.M.) è ammissibile purché dal provvedimento emerga conoscenza degli atti e, se occorre, una rielaborazione critica degli elementi; non è richiesta una riformulazione parola per parola delle richieste del P.M.
  • La Corte di cassazione non rivede la valutazione di merito sugli elementi fattuali e sul peso degli indizi: il sindacato è limitato a verificare la congruità, coerenza e assenza di errori logico-giuridici della motivazione.
  • La diversa qualificazione giuridica dei fatti rileva in sede cautelare solo se incide concretamente sull'an o sul quomodo della misura (ossia su elementi ostativi all'applicazione o sulla natura della misura); se la qualificazione alternativa non esclude la custodia cautelare, l'interesse all'impugnazione può essere carente.
  • Per rompere la convincente concatenazione indiziaria (es. intercettazioni, riprese video, prove materiali) occorre proporre censure articolate che mostrino l'illogicità o l'incongruenza specifica delle deduzioni del giudice, non semplici ricostruzioni alternative dei fatti.

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