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Ordinanza

Ordinanza n. 1640/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) della delibera di Giunta Regionale n. 6 del 26/01/2026, avente ad oggetto “Dimensionamento scolastico e programmazione dell'offerta formativa. Anno scolastico 2026-2027” “ ed i relativi allegati, nella parte in cui viene deliberato l'accorpamento dell'I.C. MATTIA DE MARE, in S. Cipriano d'Aversa, all'I.C. CASAPESENNA.; 2) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, prot. n. 11975 del 5/2/2026, con il quale si è provveduto a dare esecuzione - a partire dal 1/9/2026 - alla delibera di G.R. n. 6 del 29/1/2026, nella parte in cui viene data esecuzione all'accorpamento dell'I.C. MATTIA DE MARE, in S. Cipriano d'Aversa, all'I.C. CASAPESENNA; 3) di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202601740

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera della Giunta Regionale della Campania relativa al dimensionamento scolastico e alla programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2026-2027, nella parte concernente l'accorpamento di un istituto comprensivo comunale a un altro istituto comprensivo, nonché il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale attuativo dell'accorpamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la delibera regionale sul dimensionamento scolastico per l'anno scolastico 2026-2027, limitatamente all'accorpamento dell'Istituto Comprensivo Mattia De Mare, sito nel Comune, all'Istituto Comprensivo di Casapesenna. È stato inoltre impugnato il decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania che ha dato esecuzione all'accorpamento a decorrere dal 1° settembre 2026, oltre agli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a riferire che la domanda cautelare è stata valutata alla luce della disciplina sul dimensionamento delle autonomie scolastiche e del precedente del Consiglio di Stato.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo mancante il fumus boni iuris. La motivazione si fonda sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 3920 del 18 maggio 2026, che, riformando la precedente sentenza del TAR Campania n. 6842/2025, ha ritenuto legittimo e inderogabile il taglio delle autonomie scolastiche imposto alla Regione Campania dal decreto interministeriale n. 127 del 2023, comprendente per l'anno scolastico 2026-2027 l'ulteriore riduzione di 23 autonomie scolastiche. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; l'ordinanza ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris.

  • D.I. n. 127 del 2023

    Il decreto interministeriale è richiamato quale fonte del taglio delle autonomie scolastiche imposto alla Regione Campania, ritenuto dal Consiglio di Stato legittimo e inderogabile, con ulteriore riduzione di 23 autonomie per l'anno scolastico 2026-2027.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di atti di dimensionamento scolastico deve essere negata quando, alla luce di una sopravvenuta pronuncia del Consiglio di Stato, il vincolo normativo che impone la riduzione delle autonomie scolastiche risulti legittimo e inderogabile e difetti quindi il fumus boni iuris.
  • La programmazione regionale del dimensionamento scolastico non può derogare a un numero di autonomie scolastiche imposto da una disciplina statale ritenuta legittima e inderogabile dal giudice amministrativo d'appello.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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