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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-673/22

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 maggio 2024. — CCC contro Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) e Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no 1 de Sevilla. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva (UE) 2019/1158 – Equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori – Famiglia monoparentale – Parità di trattamento rispetto alle famiglie biparentali – Estensione del congedo di maternità – Articolo 5 – Congedo parentale – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. — Causa C-673/22

Giurisprudenza europea62022CJ0673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, pronunciandosi su un rinvio del Tribunale del lavoro di Siviglia, ha ritenuto irricevibile la questione relativa alla direttiva 2019/1158. La domanda riguardava infatti la proroga del congedo di maternità di una madre sola, mentre la disposizione europea evocata disciplinava il congedo parentale. Inoltre, i fatti del procedimento principale erano anteriori alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva. Per questi motivi, la Corte non è entrata nel merito della compatibilità del diritto spagnolo con il diritto dell’Unione.

Rinvio pregiudiziale irricevibile: l’articolo 5 della direttiva (UE) 2019/1158 sul congedo parentale non si applica a una domanda di proroga del congedo di maternità in una famiglia monoparentale, né ratione materiae né ratione temporis.

La questione giuridica

Il giudice del rinvio chiedeva se la normativa spagnola su congedo di maternità e prestazioni di sicurezza sociale fosse compatibile con la direttiva 2019/1158, in particolare con l’articolo 5 e il considerando 37, nella parte in cui non prevede un adattamento per le famiglie monoparentali e non consente di estendere il periodo di cura del minore rispetto alle famiglie biparentali. Chiedeva inoltre se, in mancanza di una previsione espressa del legislatore nazionale, le norme nazionali dovessero essere interpretate in modo flessibile conformemente al diritto dell’Unione.

Principio di diritto

La Corte dichiara irricevibile la domanda pregiudiziale quando la disposizione dell’Unione invocata non è applicabile alla controversia principale né per materia né per tempo. In particolare, l’articolo 5 della direttiva 2019/1158, che disciplina il congedo parentale, non può essere utilizzato per valutare la proroga di un congedo di maternità, disciplinato da un’altra normativa e con finalità diversa; inoltre, alla data dei fatti era ancora pendente il termine di trasposizione della direttiva, sicché essa non era ancora applicabile.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 92/85/CEE
  • Articolo 8 della direttiva 92/85/CEE
  • Direttiva (UE) 2019/1158
  • Articolo 3 della direttiva (UE) 2019/1158
  • Articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1158
  • Articolo 5 della direttiva (UE) 2019/1158
  • Articolo 20, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1158

Rinvio pregiudiziale sulla proroga del congedo di maternità in una famiglia monoparentale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dal Juzgado de lo Social no 1 de Sevilla in una controversia tra una lavoratrice, madre biologica di un figlio nato nel novembre 2021, e gli enti spagnoli della sicurezza sociale TGSS e INSS. La questione nasce dal rifiuto di prorogare di sedici settimane il congedo di maternità già concesso, in ragione del fatto che la ricorrente costituisce una famiglia monoparentale.

Fatti e procedimento principale

La ricorrente aveva ottenuto l’indennità di maternità per il periodo dal 5 novembre 2021 al 24 febbraio 2022. Successivamente aveva chiesto una proroga di sedici settimane, sostenendo che la normativa spagnola creava una disparità rispetto alle famiglie biparentali, nelle quali il secondo genitore può beneficiare di un proprio periodo di congedo per l’assistenza al minore. L’INSS e la TGSS hanno respinto la domanda, osservando che il diritto alla prestazione è attribuito individualmente e che nelle famiglie biparentali ciascun genitore deve soddisfare i requisiti richiesti dalla legge.

Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se la normativa spagnola fosse conforme alla direttiva (UE) 2019/1158, in particolare:

  • perché non tiene conto della situazione specifica delle famiglie monoparentali;
  • perché non prevede un adattamento delle condizioni di accesso e di esercizio del congedo in funzione di tale situazione;
  • perché, in assenza di una disciplina espressa, dovrebbe essere interpretata in modo flessibile per evitare una discriminazione rispetto alle famiglie biparentali.

Normativa europea richiamata

La Corte richiama la direttiva 92/85/CEE, in particolare l’articolo 8 sul congedo di maternità di almeno quattordici settimane, e la direttiva (UE) 2019/1158, che distingue nettamente tra:

  • congedo di paternità, articolo 4 e articolo 3, paragrafo 1, lettera a);
  • congedo parentale, articolo 5 e articolo 3, paragrafo 1, lettera b);
  • congedo di maternità, disciplinato invece dalla direttiva 92/85/CEE. È inoltre richiamato l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2019/1158, che fissava al 2 agosto 2022 il termine di trasposizione.

Ragionamento della Corte: irrilevanza materiale della direttiva 2019/1158

La Corte osserva che il procedimento principale non riguarda un congedo parentale, bensì una domanda di proroga di un congedo di maternità. Le norme nazionali contestate disciplinano proprio il congedo di maternità o paternità, non il congedo parentale.

Secondo la Corte, le nozioni di congedo di maternità, congedo di paternità e congedo parentale hanno significato autonomo e distinto nel diritto dell’Unione. Il congedo parentale serve a consentire ai genitori di prendersi cura del figlio fino a una certa età; il congedo di maternità mira invece a proteggere la condizione biologica della donna e il rapporto madre-figlio dopo il parto. Di conseguenza, l’articolo 5 della direttiva 2019/1158 non può essere invocato per ottenere la proroga di un congedo di maternità in ragione della monoparentalità.

La Corte sottolinea anche che il giudice del rinvio non ha chiarito il nesso tra la disposizione dell’Unione invocata e la disciplina nazionale applicabile alla controversia. La successiva risposta fornita dal giudice non è stata ritenuta sufficiente a superare tale lacuna.

Ragionamento della Corte: irrilevanza temporale della direttiva 2019/1158

La Corte aggiunge che i fatti rilevanti erano anteriori alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva, fissato al 2 agosto 2022. La domanda di proroga era stata presentata il 22 febbraio 2022 e riguardava un periodo di congedo già decorrente prima di quella data. Poiché la direttiva non era ancora stata trasposta e il termine non era scaduto, le sue disposizioni non potevano trovare applicazione nel procedimento principale.

Ricevibilità e decisione

Poiché la disposizione di diritto dell’Unione interpretata dal giudice nazionale non era applicabile né ratione materiae né ratione temporis, la Corte ha ritenuto che le questioni sollevate avessero carattere ipotetico. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata quindi dichiarata irricevibile.

Principio ricavabile

La Corte ribadisce che un rinvio pregiudiziale è irricevibile quando manca il collegamento necessario tra la disposizione dell’Unione invocata e la controversia principale, oppure quando la direttiva non è ancora applicabile perché il termine di trasposizione non è scaduto. Nel caso di specie, la direttiva 2019/1158 non poteva essere utilizzata per sindacare una proroga del congedo di maternità, essendo pertinente solo al congedo parentale.

Come è indicizzato

Materiepolitica socialecongedo parentalecongedo di maternitàpari trattamento tra famiglie monoparentali e biparentaliricevibilità del rinvio pregiudiziale

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