Corte di giustizia, Sentenza C-746/22
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 maggio 2024. — Slovenské Energetické Strojárne A.S. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Modalità di rimborso dell’IVA a favore dei soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso – Direttiva 2008/9/CE – Articolo 20 – Richiesta di informazioni aggiuntive formulata dallo Stato membro di rimborso – Informazioni che devono essere fornite nel termine di un mese – Archiviazione del procedimento a causa dell’assenza di risposta da parte del soggetto passivo entro tale termine – Articolo 23 – Rifiuto della presa in considerazione delle informazioni presentate per la prima volta nel corso del procedimento di ricorso – Principio di effettività – Principio di neutralità dell’IVA – Principio di buona amministrazione. — Causa C-746/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce il funzionamento della procedura di rimborso IVA per i soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso. Il termine di un mese per rispondere a una richiesta di informazioni aggiuntive non è decadenziale e non può impedire, in sede di ricorso, la produzione tardiva della documentazione necessaria a dimostrare il diritto al rimborso. Tuttavia, uno Stato membro può prevedere l’archiviazione del procedimento per mancata risposta, se tale archiviazione vale come diniego impugnabile secondo la direttiva 2008/9. La soluzione tutela la neutralità dell’IVA e il diritto a un ricorso effettivo.
Rimborso IVA ai soggetti passivi non stabiliti: irrilevanza decadenziale del termine di un mese per integrare la domanda e illegittimità del divieto nazionale di produrre prove tardive in ricorso
La questione giuridica
Se l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2008/9, letto alla luce dei principi di neutralità dell’IVA, effettività e dell’articolo 47 della Carta, osti a una normativa nazionale che impedisce, nel ricorso amministrativo avverso il diniego di rimborso IVA, la produzione di informazioni e prove aggiuntive non trasmesse entro il termine di un mese richieste dall’amministrazione; e se il termine di cui all’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/9 abbia natura perentoria. Inoltre, se l’articolo 23 della direttiva 2008/9 consenta l’archiviazione del procedimento di rimborso in luogo di una decisione espressa di approvazione o rifiuto.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che l’articolo 23, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2008/9, letto alla luce dei principi di neutralità dell’IVA e di effettività, osta a una normativa nazionale che vieti al soggetto passivo, in sede di ricorso contro il diniego di rimborso, di produrre le informazioni aggiuntive richieste ai sensi dell’articolo 20 e non trasmesse entro il termine di un mese, poiché tale termine non è un termine di decadenza. Invece, l’articolo 23 non osta a una disciplina nazionale che consenta l’archiviazione del procedimento per mancata risposta, purché tale archiviazione sia qualificata come decisione di rifiuto e sia impugnabile con un ricorso conforme all’articolo 23, paragrafo 2, primo comma.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2006/112/CE
- Articoli 167, 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2008/9/CE
- Articoli 19, 20, 21, 23 e 26 della direttiva 2008/9/CE
Rimborso IVA transfrontaliero e limiti alla disciplina nazionale sui mezzi di prova
La pronuncia riguarda una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék nell’ambito di una controversia tra una società slovacca e l’amministrazione fiscale ungherese sul rimborso dell’IVA assolta in Ungheria. La Corte interpreta la direttiva 2008/9, che disciplina il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso.
Fatti e procedimento principale
La società Slovenské Energetické Strojárne a.s., stabilita in Slovacchia, aveva presentato domanda di rimborso dell’IVA relativa a beni e servizi acquistati in Ungheria nel 2020. L’autorità tributaria ungherese di primo grado aveva chiesto, ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2008/9 e della normativa nazionale, informazioni aggiuntive da fornire entro un mese. Poiché la società non aveva risposto nel termine, il procedimento era stato archiviato.
In sede di ricorso amministrativo dinanzi all’autorità tributaria di secondo grado, la società aveva prodotto la documentazione richiesta, ma l’autorità l’aveva ritenuta irricevibile in base alla normativa ungherese che vieta di dedurre o produrre nuovi elementi di prova conosciuti prima della decisione di primo grado. Il giudice ungherese ha quindi chiesto se tale disciplina fosse compatibile con la direttiva 2008/9, con l’articolo 47 della Carta e con i principi di neutralità, effettività e proporzionalità.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 170 della direttiva 2006/112/CE, sul diritto al rimborso dell’IVA per i soggetti non stabiliti nello Stato membro di rimborso;
- l’articolo 171 della direttiva 2006/112/CE, che rinvia alla direttiva 2008/9 per le modalità applicative;
- gli articoli 19, 20, 21, 23 e 26 della direttiva 2008/9;
- l’articolo 47 della Carta, sul diritto a un ricorso effettivo.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se sia compatibile con l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2008/9 una normativa nazionale che impedisca, nel ricorso contro il diniego, la produzione di nuove prove già disponibili prima della decisione di primo grado;
- se il termine di un mese previsto dall’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/9 abbia natura decadenziale;
- se la direttiva consenta l’archiviazione del procedimento quando il contribuente non risponda alla richiesta di informazioni aggiuntive.
Ragionamento della Corte sulle prime due questioni
La Corte ricorda che il diritto al rimborso IVA è un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA ed è strettamente connesso alla neutralità dell’imposta. In linea di principio, la detrazione e il rimborso devono essere concessi se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, anche quando taluni requisiti formali non siano stati rispettati.
Quanto all’articolo 20 della direttiva 2008/9, la Corte ribadisce che il termine di un mese per fornire le informazioni aggiuntive richieste non è un termine di decadenza. Di conseguenza, una disciplina nazionale non può trasformarlo in una preclusione assoluta che impedisca, in sede di ricorso, di integrare la domanda con la documentazione tardivamente prodotta.
La Corte osserva inoltre che l’articolo 23, paragrafo 2, primo comma, garantisce al richiedente la possibilità di proporre ricorso contro la decisione di rifiuto secondo le forme e i termini previsti dal diritto nazionale, ma tale autonomia procedurale incontra i limiti dei principi di equivalenza ed effettività. Un divieto sistematico di considerare le risposte tardive renderebbe eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al rimborso e pregiudicherebbe la neutralità dell’IVA.
La Corte collega tale conclusione anche al principio di buona amministrazione: l’autorità fiscale deve adottare una decisione diligente e imparziale sulla base degli elementi più completi e affidabili disponibili. Escludere in modo assoluto ogni risposta tardiva condurrebbe invece a decisioni basate su dati potenzialmente incompleti o errati.
Ragionamento sulla terza questione
Quanto all’archiviazione del procedimento, la Corte chiarisce che gli articoli 21 e 23 della direttiva 2008/9 contemplano espressamente decisioni di approvazione o di rifiuto, totale o parziale, della richiesta di rimborso. Una decisione di archiviazione non è prevista in modo autonomo dalla direttiva.
Tuttavia, se la normativa nazionale prevede l’archiviazione per mancata risposta alle richieste istruttorie, tale archiviazione può essere compatibile con la direttiva solo se viene considerata, sostanzialmente, una decisione di rifiuto della domanda di rimborso e se è impugnabile con un ricorso conforme all’articolo 23, paragrafo 2, primo comma. In ogni caso, nell’ambito del ricorso deve essere possibile produrre le informazioni aggiuntive richieste ma non trasmesse entro il termine di un mese.
Decisione e dispositivo
La Corte ha quindi stabilito che:
- l’articolo 23, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2008/9 osta alla normativa nazionale che impedisce al richiedente di produrre in ricorso le informazioni aggiuntive richieste e non trasmesse entro il termine di un mese, poiché tale termine non è perentorio;
- l’articolo 23 della direttiva 2008/9 non osta a una normativa che consenta l’archiviazione del procedimento per mancata risposta, purché l’archiviazione sia trattata come diniego e sia impugnabile secondo le regole della direttiva.
Principi pratici per l’operatore
Per gli operatori, la sentenza conferma che nelle procedure di rimborso IVA intracomunitario la tardiva produzione della documentazione non può essere esclusa in modo assoluto nel successivo ricorso, se ciò finirebbe per negare un rimborso spettante nel merito. Gli Stati membri conservano una certa autonomia organizzativa, ma non possono trasformare le regole procedurali in una decadenza sostanziale incompatibile con la neutralità dell’IVA e con il diritto a un rimedio effettivo.
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