Corte di giustizia, Sentenza C-405/23
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 16 maggio 2024. — Touristic Aviation Services Limited contro Flightright GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei in caso di ritardo prolungato di un volo – Articolo 5, paragrafo 3 – Esonero dall’obbligo di compensazione pecuniaria – Circostanze eccezionali – Carenza di personale del gestore dell’aeroporto che fornisce servizi di carico dei bagagli. — Causa C-405/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio del Landgericht Köln, ha chiarito che l’insufficienza di personale del gestore aeroportuale incaricato del carico bagagli può costituire circostanza eccezionale ai fini dell’esonero dalla compensazione prevista dal regolamento n. 261/2004. La valutazione spetta però al giudice nazionale, che deve verificare anche se l’evento fosse estraneo al controllo del vettore e se quest’ultimo abbia adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il ritardo. La Corte conferma quindi un approccio caso per caso, senza automatismi.
Ritardo prolungato di un volo: la carenza di personale del gestore aeroportuale addetto al carico bagagli può costituire circostanza eccezionale esonerativa della compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento n. 261/2004.
La questione giuridica
Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che una carenza di personale presso il gestore aeroportuale, o presso un’impresa da questo incaricata, addetto allo smistamento e al carico dei bagagli costituisce una circostanza eccezionale che sfugge al controllo del vettore aereo, oppure se tale attività rientri nel normale esercizio del vettore, con la conseguenza che l’esonero operi solo se la carenza dipende a sua volta da una circostanza eccezionale.
Principio di diritto
La carenza di personale del gestore aeroportuale addetto alle operazioni di carico dei bagagli può integrare una "circostanza eccezionale" ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, purché essa, per natura o origine, non sia inerente al normale esercizio dell’attività del vettore e sfugga al suo effettivo controllo. Tuttavia, anche in presenza di tale circostanza, il vettore è esonerato dalla compensazione pecuniaria solo se dimostra sia che il ritardo non si sarebbe comunque potuto evitare adottando tutte le misure del caso, sia di aver adottato misure adeguate per neutralizzarne le conseguenze.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004
Ritardo prolungato di un volo e carenza di personale nel carico bagagli
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Landgericht Köln e riguarda l’interpretazione del regolamento (CE) n. 261/2004 in materia di compensazione pecuniaria ai passeggeri aerei in caso di ritardo prolungato. La questione nasce da un volo operato da Touristic Aviation Services Ltd, arrivato a destinazione con oltre 3 ore di ritardo, in parte a causa dell’insufficienza di personale del gestore aeroportuale addetto al carico dei bagagli.
Fatti e procedimento principale
Il volo, partito da Colonia-Bonn e diretto a Kos, ha accumulato un ritardo all’arrivo di 3 ore e 49 minuti. Secondo i fatti ricostruiti dal giudice del rinvio, il ritardo derivava da più fattori:
- un ritardo del volo precedente dovuto alla carenza di personale addetto al check-in;
- il rallentamento del carico bagagli per insufficienza di personale del gestore aeroportuale;
- un ulteriore ritardo causato da condizioni meteorologiche sopravvenute dopo la chiusura delle porte.
Flightright GmbH, cessionaria dei diritti di alcuni passeggeri, ha chiesto la compensazione pecuniaria ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento n. 261/2004. In primo grado il giudice ha accolto la domanda senza esaminare in dettaglio la questione delle circostanze eccezionali. In appello, il Landgericht Köln ha ritenuto decisivo stabilire se la carenza di personale del gestore aeroportuale nel carico bagagli potesse essere qualificata come circostanza eccezionale.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, che esonera il vettore dall’obbligo di compensazione se prova che la cancellazione o il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali non evitabili nemmeno adottando tutte le misure del caso;
- l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento, dai quali discende il diritto alla compensazione per i passeggeri che subiscano un ritardo all’arrivo pari o superiore a 3 ore, salvo esonero.
Ricevibilità della domanda
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata da Flightright. Benché il giudice del rinvio non avesse precisato se TAS esercitasse un controllo contrattuale sul gestore aeroportuale, tale lacuna non impediva di rispondere utilmente, perché la questione poteva essere esaminata tenendo conto di entrambe le ipotesi.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda innanzitutto che, per costante giurisprudenza, un ritardo all’arrivo pari o superiore a 3 ore apre, in linea di principio, il diritto alla compensazione pecuniaria. L’esonero è possibile solo se il vettore dimostra la sussistenza di una circostanza eccezionale e l’adozione di tutte le misure ragionevoli per evitarne le conseguenze.
Per definire la nozione di circostanza eccezionale, la Corte ribadisce i due criteri cumulativi:
- l’evento non deve essere inerente, per natura o origine, al normale esercizio dell’attività del vettore;
- l’evento deve sfuggire al suo effettivo controllo.
Applicando tali criteri, la Corte osserva che le carenze del servizio di carico bagagli possono, in concreto, essere analoghe ad altri eventi derivanti da malfunzionamenti generalizzati di sistemi aeroportuali già ritenuti estranei al normale esercizio dell’attività del vettore. Spetta però al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, la carenza di personale fosse generalizzata e dunque non inerente al normale esercizio dell’attività.
Quanto al controllo del vettore, la Corte sottolinea che occorre verificare se l’evento fosse “esterno” rispetto alla sfera del vettore. Tale valutazione può essere esclusa, ad esempio, se il vettore aveva un controllo effettivo sul gestore aeroportuale. Il giudice del rinvio dovrà quindi accertare se TAS fosse in grado di incidere sul prestatore del servizio o di ricorrere a un fornitore alternativo con capacità sufficienti.
Anche se la circostanza eccezionale fosse accertata, non ne deriverebbe automaticamente l’esonero: il vettore deve inoltre provare di aver adottato misure adeguate alla situazione per evitare o limitare il ritardo, senza imporre sacrifici insopportabili alla propria impresa.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che la carenza di personale del gestore aeroportuale addetto al carico dei bagagli può costituire una circostanza eccezionale. Tuttavia, il vettore è esonerato dalla compensazione solo se dimostra che tale circostanza non era evitabile neppure adottando tutte le misure del caso e che ha effettivamente posto in essere misure idonee a fronteggiarne le conseguenze.
Principio affermato
La sentenza conferma un approccio rigoroso ma non automatico: non ogni disfunzione del servizio aeroportuale è imputabile al vettore, ma l’esonero dalla compensazione richiede sempre una verifica concreta sia della natura esterna dell’evento sia della diligenza del vettore nella gestione del rischio di ritardo.
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