Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-695/22

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 maggio 2024. — Fondee a.s. contro Česká národní banka. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Městský soud v Praze. — Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2014/65/UE – Articolo 3 – Esenzione dall’applicazione della direttiva 2014/65/UE – Intermediario di investimento esentato – Normativa di uno Stato membro che vieta a tale intermediario di trasmettere ordini dei clienti ad un’impresa di investimento stabilita in un altro Stato membro. — Causa C-695/22

Giurisprudenza europea62022CJ0695

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale del giudice ceco, ha chiarito l’estensione dell’esenzione facoltativa prevista dalla direttiva MiFID II per taluni intermediari nazionali. Ha escluso che uno Stato membro possa vietare a tali soggetti di inoltrare ordini a un’impresa di investimento stabilita in un altro Stato membro, quando la direttiva consente la trasmissione degli ordini a imprese di investimento autorizzate. La soluzione è stata ricavata esclusivamente dalla direttiva 2014/65/UE, in ragione dell’armonizzazione completa del settore.

Intermediari di investimento esentati dalla direttiva MiFID II: legittimità del divieto nazionale di trasmettere ordini a imprese di investimento stabilite in un altro Stato membro

La questione giuridica

Se una persona esentata dall’applicazione della direttiva 2014/65/UE ai sensi dell’articolo 3 possa invocare la libertà di prestazione dei servizi e, in particolare, se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto i), consenta a tale soggetto di trasmettere gli ordini dei clienti a imprese di investimento stabilite in un altro Stato membro; in caso affermativo, se sia compatibile con il diritto UE una normativa nazionale che vieti tale trasmissione.

Principio di diritto

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto i), della direttiva 2014/65/UE deve essere interpretato nel senso che le persone esentate dall’applicazione di tale direttiva possono trasmettere per esecuzione gli ordini dei clienti a imprese di investimento autorizzate e stabilite in un altro Stato membro, purché autorizzate a tal fine dalla direttiva stessa nell’altro Stato membro; ne consegue che osta a una normativa nazionale che vieti in via generale tale trasmissione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 56 TFUE
  • Direttiva 2014/65/UE
  • Direttiva 2013/36/UE

Intermediari di investimento esentati e trasmissione transfrontaliera di ordini

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Městský soud v Praze in materia di mercati degli strumenti finanziari e di servizi di investimento. Il contenzioso oppone Fondee a.s., intermediario di investimento ceco, alla Česká národní banka, che le aveva inflitto un’ammenda per aver trasmesso ordini dei clienti a un operatore stabilito nei Paesi Bassi.

Fatti e procedimento principale

Secondo la decisione di rinvio, Fondee operava sulla base dell’autorizzazione prevista dal diritto ceco per gli intermediari di investimento. La banca centrale ceca le contestava di aver trasmesso, tra ottobre e dicembre 2019, 407 ordini relativi a investimenti in fondi indicizzati quotati a un negoziatore di valori mobiliari stabilito fuori dalla Repubblica ceca.

La società sosteneva che, pur essendo un intermediario esentato dall’applicazione della direttiva 2014/65/UE, agiva come tramite nella prestazione di servizi di investimento resa da un’impresa stabilita nei Paesi Bassi ai clienti cechi. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto se un soggetto in tale posizione possa beneficiare della libertà di prestazione dei servizi e se sia compatibile con il diritto dell’Unione un divieto nazionale di trasmettere ordini a un’impresa di investimento di un altro Stato membro.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2014/65/UE (MiFID II), in particolare:

  • l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, relativo alle esenzioni facoltative;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto i), che consente la trasmissione degli ordini a imprese di investimento autorizzate;
  • l’articolo 34, sulla libertà di prestare servizi di investimento per le imprese autorizzate in un altro Stato membro;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, con le definizioni di impresa di investimento e di servizi/attività di investimento;
  • l’articolo 5, sui requisiti di autorizzazione;
  • l’allegato I, sezione A, punto 1, e sezione C, punto 3, che includono la ricezione e trasmissione di ordini e le quote di organismi di investimento collettivo.

Sono inoltre citati l’articolo 267 TFUE e l’articolo 56 TFUE, ma la Corte precisa che, in presenza di un’armonizzazione completa, la controversia va risolta alla luce della direttiva e non del diritto primario.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che la direttiva 2014/65/UE realizza un’armonizzazione completa delle norme nazionali in materia di fornitura transfrontaliera dei servizi di investimento rientranti nel suo ambito di applicazione. Per questo motivo, una misura nazionale adottata in tale settore deve essere valutata alla luce della direttiva e non dell’articolo 56 TFUE.

La Corte chiarisce inoltre che l’articolo 34 della direttiva riguarda le imprese di investimento autorizzate in un altro Stato membro, mentre la controversia riguarda soggetti che rientrano nell’articolo 3 della direttiva, cioè persone esentate dall’applicazione del regime pieno MiFID II.

Il punto decisivo è l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto i): tale disposizione attribuisce alle persone esentate la facoltà di trasmettere gli ordini ricevuti a imprese di investimento autorizzate. La Corte sottolinea che il testo non limita tale facoltà alle imprese stabilite nello Stato membro d’origine dell’intermediario esentato, ma si riferisce a qualsiasi impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva.

Di conseguenza, un divieto nazionale che impedisca a un intermediario esentato di trasmettere ordini a un’impresa di investimento stabilita in un altro Stato membro è incompatibile con la direttiva 2014/65/UE.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto i), della direttiva 2014/65/UE deve essere interpretato nel senso che le persone esentate dall’applicazione della direttiva possono trasmettere per esecuzione gli ordini dei clienti a imprese di investimento stabilite in un altro Stato membro e autorizzate da tale altro Stato membro. Pertanto, la direttiva osta a una normativa nazionale che vieti tale trasmissione.

Rilievi pratici per gli operatori

La decisione è rilevante per gli intermediari nazionali che operano in regime di esenzione MiFID II: la facoltà di ricevere e trasmettere ordini non è confinata a operatori del solo Stato membro d’origine, ma può estendersi a imprese autorizzate in altri Stati membri. Per gli operatori italiani e per i consulenti che assistono intermediari fintech o broker esentati, la sentenza conferma il primato della disciplina armonizzata europea su eventuali restrizioni nazionali più severe.

Come è indicizzato

Materiemercati degli strumenti finanziariservizi di investimentolibera prestazione dei serviziarmonizzazione del diritto ue

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.